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Capitolo II: Gli strumenti

2. Analisi ex-post

Introdotta laconicamente dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, 21 settembre 2001, sulla sperimentazione dell’analisi d’impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni164, la verifica di impatto della regolamentazione (VIR)

viene consacrata legislativamente con la legge di semplificazione del 2005, legge 246/2005.

La VIR, come recita l'art. 14, comma 4, della legge suddetta, “consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni”, l'analisi ex-post serve a valutare in sostanza l'utilità delle soluzioni normative adottate e, ad evidenziare eventuali inefficienze. Riguardo ai tempi di applicazione, si legge nel comma, “La VIR, è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali”165.

Di fatto lo stato dell'arte sull'applicazione della VIR in Italia, non ha ad oggi avuto riscontri gratificanti, la causa principale di ciò è legato ad un aspetto critico e controverso del regolamento di attuazione (dpcm 212/2009). All'art. 2, comma 4, sono previste infatti delle ipotesi di esenzione della VIR, consentite dal DAGL su richiesta delle Amministrazioni, nei casi di “peculiare complessità e ampiezza dell'intervento legislativo e dei suoi effetti”, oppure quando la VIR “non

164La direttiva al punto I, 3, lett. d), introduceva la VIR senza disporre però niente in proposito. 165Sarà poi il Dpcm 19 novembre 2009, n. 212 a dare attuazione alle prescrizioni dell'art. 14,

appare giustificata dalla natura e dai contenuti dell'atto normativo”. Sembra quasi a ben vedere che gli atti più meritevoli di essere soggetti a verifica, data la loro complessità e quindi presumibilmente importanza socio- economica, godano di un presunto beneficio di immunità. Giustamente come fa notare Cacciatore, “la possibilità di escludere dal controllo ex post gli atti normativi “complessi” coinvolge una categoria di atti talmente ampia ed indeterminata che, se non meglio specificata, rischia di privare di senso la stessa norma”166.

L'importanza dello strumento comunque era stata sancita anche nell'accordo della Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie locali del 2007167, una sorta di vademecum di better regulation per le

amministrazioni locali, nella quale inoltre veniva definito anche l'utilizzo di un ulteriore strumento di valutazione ex post, le cd. 'clausole valutative'168.

Si trattava in pratica di mutuare nelle pratiche legislative regionali un'esperienza statunitense, basata su una tipologia di verifica consistente fondamentalmente in delle 'domande di valutazione', volte ad indagare lo stato dell'implementazione e gli effetti della normativa adottata169. Le

clausole valutative sono inserite in uno specifico articolo, nel quale viene attribuito un mandato esplicito ai soggetti incaricati dell’attuazione

166F. Cacciatore, Autorità indipendenti e nuova disciplina della VIR: tanto rumore per nulla?, settembre 2010, www.osservatorioair.it, p. 14.

167“Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione”. L'accordo prende in considerazione un insieme di strumenti utili ai fini del miglioramento della qualità della normazione, in particolare vengono considerati: l'ATN (art. 2); l'AIR e la consultazione (artt. 3 e 4); l'analisi di fattibilità (art. 5); la VIR (art. 6); l'impiego di clausole valutative (art. 7); la semplificazione normativa (art. 8); la misura e la riduzione degli oneri amministrativi (art. 9) e il cd. drafting normativo (art. 14).

168Art. 7, comma 1: “La clausola valutativa è uno strumento di valutazione ex post delle leggi consistente in uno specifico articolo dell'atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al Governo ed alle Giunte regionali ad elaborare ed a comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse in fase di implementazione, sia a valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e la collettività”.

dell’intervento, di produrre, elaborare e comunicare all’organo legislativo, attraverso la predisposizione di una relazione di ritorno, le informazioni necessarie a fargli conoscere i tempi e le modalità di attuazione della normativa, oltre a consentirgli di valutare i risultati e gli impatti prodotti dalla politica sui destinatari finali. Le clausole rappresentano quindi una forma di controllo dell'impatto dell'atto normativo in un momento successivo la sua entrata in vigore, introducendo una forma di controllo programmato e sistematico sulla legislazione in vista anche di una sua successiva modificazione170. L'inserimento delle clausole valutative nei testi

legislativi regionali ha riscosso un notevole successo, in particolar modo a seguito della cd. Carta di Matera del 2007 promossa da progetto CAPIRe171,

tant'è che oggi mediamente ogni anno circa 30 leggi regionali contengono clausole valutative172. Nonostante la proliferazione del ricorso alle clausole

di valutazione non sempre i risultati sono stati all'altezza delle aspettative. Il più delle volte l'inserimento delle clausole si è risolto in un invito alle Giunte regionali di far pervenire una relazione sullo stato di attuazione della legge in esame. Lo strumento pertanto si è ridotto ad avere natura prettamente intra-istituzionale con la caratteristica sovente di mettere in risalto il rapporto collaborativo o conflittuale fra i due attori istituzionali (Consiglio e Giunta), piuttosto che analizzare proficuamente le reali esigenze di valutazione173.

170T. Giupponi, C. Caruso, Qualità della legislazione e valutazione delle politiche pubbliche: le clausole valutative in alcune esperienze regionali, in “Istituzioni del Federalismo”, Quaderno 1, 2011 ANNO XXXII, pp. 40-41.

171Progetto CAPIRe è nato nel marzo del 2002 per iniziativa dei Consigli regionali Emilia- Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, volto a ridefinire modi e strumenti per rilanciare e dare maggiore efficacia alla funzione di controllo in seno alle assemblee.

172Nel 2001 solamente una legge della Regione Emilia-Romagna conteneva clausole valutative. www.capire.org