• Non ci sono risultati.

Capitolo II: Gli strumenti

3. L'esperienza regionale

In tema di qualità della regolamentazione notevole interesse suscitano le singole esperienze regionali da considerarsi, in particolar modo in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, nella loro interezza come un vero e proprio laboratorio di better regulation174. La riforma del titolo V

pensata sulla base della separatezza e della parificazione dei livelli competenziali delle strutture istituzionali in cui si articola la Repubblica: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nell'ottica dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ha di fatto comportato il trasferimento delle istanze di semplificazione e di qualità della regolamentazione ai vari livelli decentrati di autonomia amministrativa175.

Diverse le Regioni176 che hanno disciplinato in via generale la materia

garantendo talvolta tutela statutaria (ad es. Piemonte, art. 48 st.; Lombardia,

174In relazione all'applicazione dell'AIR nel contesto regionale ad esempio, Lefebvre, fa notare quanto, nel rinnovato clima della riforma federalista, l'AIR sia rilevante per almeno due ordini di motivazioni: in primo luogo il processo di riforma con l'accresciuta autonomia e potestà legislativa delle regioni, rendono opportuna l'analisi, in questo caso ex ante, per evitare che si duplichi a livello regionale quanto introdotto a livello nazionale; in secondo luogo, la riforma, spinge le regioni verso strumenti in grado di valutare e migliorare la propria qualità legislativa per svolgere in maniera sempre più autonoma l'esercizio dei propri poteri. C. Lefebvre, L'esperienza di formazione sull'AIR nelle regioni italiane, in “Iter Legis”, 2004, n. 2/3, pp. 64 ss.

175Carpani, osserva come nel “vecchio” Titolo V della Costituzione non vi fossero ostacoli ad estendere la legislazione statale riguardante la qualità della legislazione negli ordinamenti regionali. Con la riforma del Titolo V invece, scrive l'A., la situazione è radicalmente cambiata tant'è, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 327 del 2006), che pare preclusa la possibilità di mantenere allo Stato una sorta di 'direzione di profilo squsitamente tecnico' dell'attività volta a semplificare e migliorare la qualità della regolazione. G. Carpani, Qualità della normazione dopo la riforma del titolo V Cost...op. Cit., pp. 756-760. Sulla qualità della legislazione a livello regionale ed il legame con la riforma del Titolo V si vedano inoltre i contributi di Licia Califano. L. Califano, Il sistema delle fonti normative dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e la qualità della legislazione, in: R. Zaccaria (a cura di) Fuga dalla legge?..op. cit., pp. 280 e ss.; L. Califano, Fonti regionali, qualità della legislazione e misurazione degli oneri amministrativi: note introduttive, in “Istituzioni del Federalismo”, Quaderno 1, 2011 ANNO XXXII, pp. 9 e ss.

176Per una panoramica sulla legislazione regionale riguardante la qualità ed il controllo della normazione si veda: AA.VV. Ordinamenti regionali: innovazioni dopo la riforma del Titolo V e attuazione dei nuovi statuti, Gruppo di lavoro "Attuazione degli Statuti" dell'Osservatorio Legislativo Interregionale (a cura di), Firenze, 2009, cap. “Qualità della normazione”, pp. 177- 204.

l’art. 44 st.; Toscana, artt, 44 e 45 st.; Marche, art. 34 st.; Abruzzo, art. 40 st.; e Campania, art. 29 st.), talvolta ed è il caso più frequente tutela di rango inferiore quale i regolamenti consiliari interni (ad es. Umbria, artt. 33, 42 reg.; Lombardia, art. 105; Emilia-Romagna, art. 50; Abruzzo, art. 121), talvolta un'ulteriore tutela contenuta in apposite leggi, è il caso della Toscana, prima regione a dotarsi di tale strumento (l.r. 55/2008), e dell'Abruzzo (l.r. 26/2010)177. Due le principali tipologie di strumenti

proposte: le clausole valutative da un lato, le missioni valutative dall'altro. Le une, come abbiamo visto attengono alla valutazione d'impatto dell'atto normativo in un momento successivo la sua entrata in vigore. Le altre invece, anch'esse attinenti la dimensione temporale ex post, indirizzate ad una valutazione di più ampio respiro svincolata da una precisa disposizione normativa nel testo in esame ed utilizzata dal consiglio in maniera del tutto elastica. La missione valutativa è dovuta in sostanza all'insorgenza di fatti non prevedibili che possono far nascere l'esigenza di una valutazione ad hoc, per talune disposizioni non sottoposte a clausole valutative.

Solitamente, alla clausola valutativa, la Giunta replica con una relazione indirizzata al Consiglio o alla Commissione competente. A tale relazione possono seguire note informative, elaborate periodicamente a favore dei consiglieri dagli Uffici tecnici dell'Assemblea. Si tratta di documenti di sintesi che riassumono in poche pagine lo stato d'attuazione della legge e i principali risultati da questa ottenuti.

Relativamente gli esiti delle politiche di valutazione delle esperienze regionali si sono interrogati Giupponi e Caruso178, articolando il giudizio

177Diverso è il caso del Friuli-Venezia-Giulia ove a causa delle disposizioni dello statuto speciale si è dotata di specifiche disposizioni di legge (artt. 7, 8 l.r. 17/2007) e di altre contenute nel regolamento consiliare (art. 150). Cfr. T. Giupponi, C. Caruso, op. cit., p. 43.

178T. Giupponi, C. Caruso, Le clausole valutative e la loro effettività, in: R. Zaccaria (a cura di) Fuga dalla legge?..op. cit., pp. 291 ss.; T. Giupponi, C. Caruso, Qualità della legislazione... op. cit., pp. 39 ss.

sull'efficacia delle valutazioni ex post, nello specifico le clausole valutative, sulla base di tre quesiti: le clausole valutative realizzano il circolo virtuoso che esse stesse pretendono creare (inserimento della clausola, elaborazione della relazione dall'organo preposto, nota informativa del Consiglio sulla scorta della relazione ricevuta)? Nel caso in cui si realizza questo circuito virtuoso, segue una valutazione di tipo politico con l'adozione di atti di indirizzo politico? L'uso delle clausole valutative riesce a condizionare la produzione legislativa successiva? La risposta è piuttosto negativa, poiché anche quando il circuito virtuoso viene completato con successo ed è ad oggi più l'eccezione che la regola179, non fanno mai seguito le conseguenze

che dovrebbero. La nota informativa, per il suo contenuto tecnico, si limita a fotografare la situazione e, sembra difatti “mancare un vero e proprio momento valutativo di tipo eminentemente politico formalizzato in un atto di indirizzo”180. Infine l'attività di valutazione sembra non sortire nessun

effetto sulla legislazione successiva ne suscitare modifiche alla legislazione esistente.

179La Toscana sembra essere la regione che meglio soddisfa l'istanza, avendo presentato il più alto numero di note informative (17).