tratto in cui il Tirso inondava spesso la città («un bras del Riu Gran en-tra dins dita ciutat»), con grave rischio per le persone e per il bestia-me
166.Ai capi 7 e 8 invece si chiedeva che nella ripartizione del donati-vo si tenesse conto della povertà dell'ospedale di S. Antonio («un ospi-tal que.s diu Sanct Antoni, lo qual serveix no sols als pobres vassalls de dita ciutat, pero encara a tots los foresters que hi venen, lo qual no te de renda mes de sinquanta escuts, y los pobres malalts patexen no sols de menjar, pero encara de llits, vestirs y demes necessari, de tal manera que mes moren de mal govern que altrament») 167 e delle necessità di
165 Ibidem (A, cc. 224-224v): «Item supplica dit sindich, que per quant ultra lo real que pagan los vassalls y habitadors de dit marquesat, se ha tachiat que cada vassall pague deu callaresos per les guardies de les torres, que munta dos mil y sinch centes lliures; y per que aquelles no sols son en guardia de dit Campidano, pero encara de totes les viles y encontra-des circunveines, i es raho que puix participan del be y profit de dites torres, que hajan de participar y contribuir en la paga de aquelles; que ja que Vostra Sefioria no vulla Ilevarlís dita tachia, mane que ditas vilas contribuescan en aquella, per las rahons susditas. Item sup-plica dit sindich, que attes dits vassalls foren forsats a fer lo pont de Sunury, en lo qual son estats ultra tres afiys, y demes lis feren fer les torres de Cabo Muscas, la del Cap de Sanct Juan, la de Su Portu de sa Mora, la de Scala Sali y la del castellar de Sanct Juan, tot a Ilurs despeses de pedra, calsina i manobres, y fins vui no son estats pagats, que en lloch de la pa-ga sian remunerats en algunes franqueses a Vostra Sefioria ben vistes».
166 Ibidem (A, c. 226v): «Item diu y exposa dit sindich a Vostra Sefioria illustrissima, que dita ciutat de Oristafiy per sa antiquitat esta molt destruida y te les muralles en moltes parts ubertes i en altres caigudes, de tal manera que te necessitat de molt gran reparo, y axi matex lo castell y las estradas i ponts, per que quant crexen les aigues, un bras del Riu Gran entra dins dita Qiutat y fa molt gran dafiy a tot lo bestiar, passant perii' de anegar la
Qiutat i.ls burgos; lo que se porta remedíar en fer una paret en lo lloch a hont dita flumaria ha romput, ab molt poch gasto y gran profit del patrimoni real, per cessar com cessara lo dafiy que dites cose se reb. Per co lo dit sindich, en nom y per part de dita universitat y po-ble, supplica humilment a Vostra Sefioria illustrissima mane primerament fer reparar y ado-bar lo castell de dita ciutat, per que en cas de algun rebato o noves se pugan alli retirar les dones i mignons i vells i altres persones impedites, per que dexa manera estant en segur, los altres pugan anar a tenir cara al enemich, y juntament provehir que ditas murallas y ponts sian tambe reparadas, del modo y manera mes convenient i que millor a Vostra Sefioria ap-parexera».
167 Ibidem (A, c. 224v).
sostentamento dei monasteri e conventi, con particolare riguardo al mo-nastero delle Clarisse 168:
Item que attes en dita ciutat hi ha un monestir de monjas de Sancta Cla-ra y altre convent de Sanct FCla-rancesch et extCla-ra muros altres dos monastirs, lo hu de Observants y altre de Predicadors, los quals son tant pobres que de ninguna manera tenen de hont poderse sustentar y tenir que viure, quant mes tenint, com tenen, necessitat de reparo per estar en perill y poder succe-hir algun desastre; per co dit sindich supplica humilment a Vostra Sefioria il-lustrissima mane ab aquells tenir la deguda consideratio, y en particular ab ditas pobres monjas, per esser donas y enserradas.
Minori richieste accompagnavano quelle ora ricordate, circa gli offi-ciali preposti al commercio dei formaggi ed il servizio di posta, la disci-plina dell'allevamento del bestiame suino e vaccino, i carriaggi. La de-cretazione fu più generica del solito: il viceré rispose ai punti più delica-ti, come la franchigia decennale, rinviando la richiesta alla decisione del sovrano; approvò solo il capo 2, essendosi già provveduto per il capo 14
«ab crides reals lo que conve»; assicurò la debita considerazione dei re-partidors per la povertà dell'ospedale e dei monasteri e conventi; infine spese le consuete espressioni di generico riguardo per le richieste relati-ve alle torri e alla difesa della città: «Sa Sefioria procurara de aliviarlos en tot lo que.s puga», «tindra compte en ajudarlos en lo que.s podra»,
«provehira en aio lo que convinga». Occorre aggiungere che non fu nel-la sostanza diverso l'atteggiamento del viceré nei confronti delnel-la suppli-ca sui gravami, comprendente otto suppli-capi, così come verso le richieste pre-sentate «en nom y per part de los vassalls de la vila de Sancta Justa, si-tuada en lo Campidano Simagis» 169. A quest'ultima si rispose semplice-mente: «Sa Sefioria provehira lo que convinga»; ai gravami lamentati da-gli Oristanesi non fu data maggior soddisfazione, poiché l'Aytona si limi-tò a disporre una migliore osservanza dei privilegi, non senza l'uso di espressioni cautelative («sempre sia ver»), e a comandare «que [...] se fas-sen les degudes diligenties y provisions necessaries» 170
La reazione della città, a distanza di due mesi (se si eccettua una supplica presentata il 19 gennaio 1594, mirante a colpire forse diretta-mente gli interessi del porto di Alghero) 171, fu l'opposizione alla conti-
168 Ibidem (A, c. 225).
169 Ibid., n. 173.
170 Ibid., n. 171 (A, c. 227v).
171 Cfr. Ibid., n. 245. Della conseguente presa di posizione del sindaco di Alghero si è già data notizia supra, nota 161. Il 19 gennaio (cfr. n. 248) inoltre Andrea Perra e Antonio
nuazione del Parlamento. L'iniziativa, concepita ed attuata evidentemen-te come extrema ratio, fu comunicata il 15 febbraio dal sindaco dello Sta-mento reale al viceré e ai suoi officiali riuniti in conclave; il viceré dispo-se l'esame immediato del duplice disdispo-sentiment, vertente da una parte sul mancato riconoscimento dell'estensione ad Oristano dei privilegi attri-buiti a Cagliari e, dall'altra, sul rispetto dell'esenzione della città dall'ob-bligo della prestazione gratuita di carri e di bestiame da traino. Su pare-re dell'avvocato fiscale, i giudici decisero all'unanimità per l'inammissibi-lità dell'una e dell'altra opposizione; il viceré pronunziò dunque in tal senso la sua sentenza 172.
La vicenda dovette risultare emblematica dei rapporti fra le aspira-zioni delle città e la volontà del governo di condurre i lavori parlamenta-ri senza opposizioni troppo pronunciate. Sicuramente la trovava istrutti-va il sindaco di Sassari Giacomo Manca (in lungo dissidio col Consiglio cittadino proprio sull'opportunità di sollevare dissentiment), che ne diede notizia in questo modo, scrivendo a Sassari il 16 febbraio 173:
Ieri il sindaco di Oristano ha elevato due opposizioni: la prima era intor-no a un privilegio che hanintor-no, della franchigia dei diritti della dogana reale;
l'altra su di un altro privilegio, che quando passano officiali reali e vogliono cavalli o buoi, devono accordarsi coi padroni sul prezzo del nolo; e la sera stessa fu dichiarato che non si aveva a procedere. Guardino bene le Magnifi-cenze Vostre, se è il caso che io vada a tentare di procurare quel che si può ottenere con le buone, e non porlo all'azzardo sollevando opposizioni.
Giovanni Sunda, sindaci della villa di Quartu, presentano al viceré i capitoli per la decreta-zione, chiedendo: 1) che le ville e le baronie vicine partecipino alle spese per il manteni-mento della guardia contro i Mori; 2) che l'officiale reale della villa sia nativo del luogo; 3) che le spese per il Parlamento siano ripartite equamente fra tutti i vassalli della baronia di Quartu; 4) che si aumenti il prezzo del trasporto del sale; 5) che si aumenti la paga per il trasporto del sale dalle saline reali all'imbarco.
172 Cfr. Ibid., nn. 283-286. In realtà l'opposizione del sindaco di Oristano si articolava in tre capi, poiché un'opposizione in data 15 febbraio risulta anteposta negli Atti, col n.
265: si chiede che vengano risarcite le spese sostenute dalla città per forniture alle truppe alloggiate a Cagliari negli anni 1566, 1569 e 1574.
173 ASS, ASCS, b. 4, f. 2, [doc. 55], c. 88r (Cagliari, 16 febbraio 1594, Giacomo Manca ai consiglieri di Sassari): «Ayr lo sindich de Oristaííy posa dos dissentiments: la hu era de un privilegi de la franquesa dels drets de la duana real que tenen, i l.altro de altro privilegi, que quant passan officiala real i volen cavalls o bous, se han de concordar ab los amos del preu de lloguer; i la nit matexa se declararen que no prosseian. Miren Vostras Magnificen-tias si es menester que yo vaia a tentar y procurant lo que bonament puch alcansar, no po-sarlo en perdissio posant dissentiments».
11.
I capitoli presentati dalle città: Cagliari e Iglesias
Se la tattica della città di Oristano, tendente ad imporre in ogni mo-do il rispetto del diritto privilegiato, anche mediante il ricorso allo stru-mento estremo del di ssentiment, risulta perdente rispetto ad una tattica più duttile ed incline al patteggiamento ed al compromesso 174, si può di-re che il caso di Cagliari risulti invece del tutto opposto, sia per il conte-nuto delle proposte presentate in Parlamento, sia per l'atteggiamento del governo che si traduce nella decretazione. Presentati il 7 febbraio da Pietro Comelles e Girolamo Torrella, rispettivamente primo consigliere e sindaco della città, i capitoli furono decretati il 16 dello stesso me-se 175. L'impressione che si ricava dalla loro lettura è quella di un com-plesso di richieste relative piuttosto al regime degli uffici civili e dei be-nefici ecclesiastici che allo stato dell'economia urbana (essa stessa, a quanto pare, fiorente ad eccezione delle 'appendici', la cui pobresa è la-mentata al capo 3): significativo appare che la motivazione della richiesta al capo 2, che la città possa godere delle medesime prerogative anche per i duemila starelli di grano che essa usa aggiungere alla provvista ob-bligatoria di quindicimila, è che ciò si rende necessario «per raho de ha-ver crescut i augmentat la poblacio de la present ciutat i appendiis de aquella» 178. Lo stato della città è definito pacifico e tranquillo, tanto che al capo 4 si chiede che sia revocata la grida che vieta ai cittadini di porre mano alla spada 177, e la sola preoccupazione in materia di ordine pub-blico sembra rivolta agli immigrati de ultra marina (capo 5) 178.
174 Il sindaco di Oristano sembra aver tentato di porre rimedio all'isolamento della città in Parlamento mediante la successiva presentazione, il 19 febbraio, di due istanze, con le quali da una parte si chiede che il viceré annulli la nomina degli officiali dei Campidani, come contraria al privilegio che concede il diritto di nomina al Consiglio cittadino, passata la domenica di carnevale; dall'altra si chiede conferma del privilegio che concede agli offi-ciali dei Campidani dí poter giudicare le cause criminali quando esse non comportino la pena di morte o della mutilazione. Il 26 dello stesso mese il viceré procede alla decretazio-ne. Cfr. in questo volume, Verbale delle riunioni, n. 297.
175 Cfr. in questo volume, Verbale delle riunioni, n. 266.
176 Ibidem (A, c. 357).
177 Identico provvedimento è sollecitato nella stessa seduta del 16 febbraio dai sinda-ci di Sassari, Alghero, Oristano, Iglesias e Bosa: cfr. in questo volume, Verbale delle riunioni, n. 293.
. 178 In questo volume, Verbale delle riunioni, n. 266 (A, cc. 358v-359): «Item que per
A questa richiesta il viceré rispondeva con la formula negativa «no te lloch lo supplicat», ma sui tredici capitoli richiesti si tratta del solo ca-so. In due casi si rinvia ogni decisione alla volontà del sovrano (capi 6 e 7), ma si tratta di richieste che riguardano l'istituzione di un numero congruo di canonicati per la Chiesa metropolitana e la riserva dei bene-fici ecclesiastici ai soli diocesani, con esclusione degli altri regnicoli; in altri due casi (capi 2 e 10) si rinvia alle prammatiche o al costumat; ma in ben cinque casi (capi 1, 6, 9, 10 e 13) la richiesta è incondizionatamente accolta, e accolta nella sostanza per le rimanenti richieste, segno certa-mente di una posizione dí particolare favore goduta dalla città sede della luogotenenza, degli uffici maggiori del Regno e della Reale Udienza.
Significativo risulta, anche, che le sole istanze prodotte in seguito dalla città abbiano riguardo ad aspetti marginali della amministrazione della giustizia, come la registrazione degli atti, o a questioni nettamente estranee alla competenza del viceré, come la prammatica reale sull'ap-provvigionamento del frumento, che la città avrebbe voluto abrogare co-me lesiva del pubblico interesse 179.
Più corposo risulta invece il complesso delle richieste presentate il 15 febbraio 1594 da Angelo Cani, dottore in utroque e sindaco della città di Iglesias, membro della commissione dei tractadors e, come si è visto nel 'diario parlamentare' di Giacomo Manca, confidente e forse ispirato-re dello stesso sindaco di Sassari 180. Non c'è dubbio che la formulazione
quant de poch en sa de ultra marina de alguns Regnes de Sa Magestat solen venir persones de malfer, condempnades per delictes relaxades en lo present Regne, en lo qual per gratia de Nostre Serior, migensant la bona i recta justicia se viu ab molta quietut i tranquilitat dels regnicols, los quals en son viure son molt differents de alguns altres Regnes de Sa Ma-gestat, en los quals los malfactors ab la occasio que tenen de ser terra ferma y esserlis facil salvarle ab passar de un Regne a altre, fan i cometen molt delictes; lo que en lo present Re-gne no.s podria fer per ser illa, y se haurian de ritirar y recullir a las montariyas i altres llochs deserts del present Regne, de hont venint despoblats inquietarian, comudarian i avi-sarian als naturals a mal viure. Per Qo se supplica a Vostra Serioria sia servit provehir i de-cretar que en lo present Regne no se degan ni pugan admetre persones algunes de les con-dicions susdites».
179 Cfr. Ibid., n. 294 (19 febbraio - 8 marzo 1594) e n. 306 (5 marzo 1594).
180 Michelangelo Cani, di Antioco e Anna Baccallar, aveva sposato la cugina Anna, di Vincenzo Baccallar e Anna de Doni, ottenendo la dispensa dal papa Pio IV il 13 settembre 1561 (il documento è pubblicato da D. SIANO, Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna, II, Cagliari 1941, n. CDLXXXII, pp. 326-327). Devo alla generosa solleci-tudine e squisita collaborazione della direttrice dell'Archivio Storico Comunale di Iglesias, dottoressa Celestina Sanna, che ringrazio con particolare riconoscenza, la segnalazione degli importanti documenti relativi al Cani presenti nell'Archivio. Speciale rilievo hanno quelli in ACI, Reg. 131, cc. 65r-v, 68v, 74v-75r e 76v. A c. 68v, in data del 14 giugno 1593, è il man-dato di pagamento delle spese per la legazione incaricata di trasmettere al Cani, residente
della supplica, la disposizione interna dei capi, la loro connessione, la-sciano trasparire una solida cultura giuridica ed una notevole persona-lità, costituendo senz'altro uno dei documenti di maggior interesse fra quelli prodotti all'interno del Braccio reale e dello stesso parlamento Aytona. In sintesi il sindaco di Iglesias chiede: 1) che siano osservati tutti i privilegi, capitoli di corte, usi, pratiche, consuetudini, immunità e fran-chigie concessi alla città di Iglesias; 2) che essendo la città «de les mes antigues de la real corona», possa godere, come già godono Sassari e Al-ghero, dí tutti i privilegi, capitoli, costituzioni, consuetudini, libertà, fran-chigie e immunità concessi alla città di Cagliari; 3) che in caso di vacanza dell'ufficio di capitano e in attesa che si provveda a nuova nomina, reg-gano tale ufficio il primo consigliere della città o, in sua vece, il secondo consigliere; 4) che l'ufficio di capitano sia assegnato in futuro, così come già accade nelle città di Cagliari, Sassari, Alghero, Oristano e Castelsardo per l'ufficio di veguer o podestà, ad abitanti di Iglesias, scelti per ciascun biennio ín una terna composta di cavalieri o di ex-primi consiglieri o se-condi consiglieri della città o figli di questi; 5) che il capitano della città debba amministrare la giustizia civile e criminale secondo il voto e pare-re dei consiglieri; 6) che í diritti di dogana pagati allo sbarco delle merci non debbano essere nuovamente pagati nel luogo della vendita; 7) che nessuna persona appartenente allo stato secolare possa tenere bestiame in comune con ecclesiastici; 8) che nei mesi di novembre, dicembre, gen-
in Cagliari, le lettere di nomina a sindaco della città nel Parlamento: «per portar en Caller lletres per al illustrissim sefior virrey y al sefior misser Angel Cani doctor, advocat desta Qiu-tat, ab lo atte del sindicat fet per lo Consell al dit sefior misser Angeli, per assistir en lo real generai Parlament que al present enten celebrar lo illustrissimo sefior don Gaston de Mon-cada, lochtinent y capita generai». Per il ruolo svolto dal Cani come sindaco di Iglesias nel precedente Parlamento del viceré Miguel de Moncada cfr. C. BAUDI DI VESME, Codex Di-plomaticus Ecclesiensis, Augustae Taurinorum 1877 (rist. Cagliari 1977), sec. XVI, n. XLIII, col. 956 e segg. (30 agosto 1587, Filippo II approva e conferma i capitoli della città di Igle-sias). Del «magnifich y egregi doctor micer Michel Angel Cani, advocat y sindich de aquei-xa ciutat [...] de Sglesies» (così nel decreto del viceré Juan Coloma, emanato su istanza del Cani il 15 maggio 1573: ACI, n. 79; trascritto in M. PINNA, L'Archivio Comunale di Iglesias, Cagliari-Sassari 1898, pp. 199-200) l'Archivio Comunale iglesiente conserva altre e notevoli memorie. Si veda in ispecie l'importante atto del 2 aprile 1585, col quale la città di Iglesias, fortemente indebitata e minacciata di esecuzione forzosa, ottenuta l'autorizzazione dell'arci-vescovo di Cagliari Gaspare Vincenzo Novella, si obbliga a pagare al Cani un censo annuo di 189 lire, per un prestito di 2.700 lire; il debito era estinto 1'11 luglio 1598, «ut constat apocha per heredes quondam Angeli Cani, utriusque iuris doctoris, civis Calaris»; a quella data il Cani era dunque già scomparso (ACI, n. 87; C. BAUD[ DI VESME, Codex Diplomaticus Ecclesiensis cit., sec. XVI, n. XLII, coll. 938-956; notizie in C. SANNA, Apprestamenti difensivi e architetture militari ad Iglesias, in Arte e cultura del '600 e del 700 in Sardegna, a c. di T.K. Kirova, Napoli 1984, pp. 89-99: 90 e nota 3).
naio e febbraio si faccia servizio di guardia «en los llochs dits Bau Pri-mario, Perda Piscau y Campeda» solo in caso di accertato pericolo da parte dei nemici; 9) che al fine di evitare le lungaggini e le spese dei pro-cessi, per le frodi commesse contro i diritti della dogana regia si proceda sommariamente e senza 'possibilità di appello; 10) che i pastori e i pro-prietari di bestiame possano, come in passato, portare nelle proprie case i formaggi per il proprio libero consumo, senza dover pagare diritti di dogana; 11) che si osservino le disposizioni del Breve di Iglesias per l'ap-provvigionamento del frumento, sovvenendo agli abitanti che «anant a llaurar en les marines forsats per la falta de forments son vinguts i venen en mans de Moros, per moli que se sian guardats i se vullan guardar»; 12) che la città non debba pagare gli uomini impegnati nella costruzione della torre di Portoscuso («en la torre faedora en Portuscu-si»), ma che tale spesa debba spettare all'amministrazione del demanio regio; 13) che si cessi di pagare in futuro il diritto di pesa per quintale di formaggio; 14) che la pesa dei formaggi e della lana sia affidata al camer-lengo; 15) che solo con l'autorità dei consiglieri si possa esportare bestia-me o vino dalla città; 16) che non si invii alcun commissario in occasio-ne dell'eleziooccasio-ne dei consiglieri della città; 17) che si interceda presso la Santa Sede, «scrivint a Sa Sanctedat y al illustrissim embaxador del rei nostre sefior qui en Roma resideix», perché siano ratificati gli accordi in-tercorsi tra la città ed il vescovo in materia di decime; 18) che in caso di
naio e febbraio si faccia servizio di guardia «en los llochs dits Bau Pri-mario, Perda Piscau y Campeda» solo in caso di accertato pericolo da parte dei nemici; 9) che al fine di evitare le lungaggini e le spese dei pro-cessi, per le frodi commesse contro i diritti della dogana regia si proceda sommariamente e senza 'possibilità di appello; 10) che i pastori e i pro-prietari di bestiame possano, come in passato, portare nelle proprie case i formaggi per il proprio libero consumo, senza dover pagare diritti di dogana; 11) che si osservino le disposizioni del Breve di Iglesias per l'ap-provvigionamento del frumento, sovvenendo agli abitanti che «anant a llaurar en les marines forsats per la falta de forments son vinguts i venen en mans de Moros, per moli que se sian guardats i se vullan guardar»; 12) che la città non debba pagare gli uomini impegnati nella costruzione della torre di Portoscuso («en la torre faedora en Portuscu-si»), ma che tale spesa debba spettare all'amministrazione del demanio regio; 13) che si cessi di pagare in futuro il diritto di pesa per quintale di formaggio; 14) che la pesa dei formaggi e della lana sia affidata al camer-lengo; 15) che solo con l'autorità dei consiglieri si possa esportare bestia-me o vino dalla città; 16) che non si invii alcun commissario in occasio-ne dell'eleziooccasio-ne dei consiglieri della città; 17) che si interceda presso la Santa Sede, «scrivint a Sa Sanctedat y al illustrissim embaxador del rei nostre sefior qui en Roma resideix», perché siano ratificati gli accordi in-tercorsi tra la città ed il vescovo in materia di decime; 18) che in caso di