base di una dottrina giuspubblicistica pienamente corrente nel Cinque-cento europeo, sebbene già in crisi nella grande letteratura giuspolitica di fine secolo 183
.182 L'inventario post mortem dei suol beni, redatto in Alghero ai 29 di gennaio del 1600 (ASS, Atti notarili originali. Tappa di Alghero (d'ora in poi ANOA), Notaio S. Jaume, b. 65, inv. 62, cc. 1-14), comprende infatti «libri di vari argomenti - poesia, satira, agricoltura, geo-metria - scritti in latino, spagnolo, italiano e francese»: Vestigia vetustatum, cít., n. 49, p. 39.
183 Per tutto ciò mi permetto di rinviare a D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità cit., e più in particolare a ID. Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sasso-
Il sindaco di Bosa chiede dunque in primo luogo che si tengano se-parate le cariche di alcade del castello, capitano e podestà della città di Bosa, dal 1590 riunite nella persona di Gavino Ruis 184. Al secondo ca-po si chiede che l'ufficio del ca-podestà sia biennale, come annuali o bien-nali sono gli uffici di podestà e veghiere nelle altre città del Regno, «i no a vida», come pretende tenerlo il Ruis. Al capo 3, che il podestà, il magistrato della Planargia e il suo luogotenente debbano rispondere del loro operato all'uscita di carica («hajan y degan purgar taula»), come fanno «los consols de Genovesos i de altres naccions», e che per ciò prestino la dovuta cauzione nelle mani dei consiglieri, «per que dits po-testat y altres predits sian certs que no fent lo que deuhen ne restaran punits», conformemente al capitolo 164 degli Statuti di Bosa. Al capo successivo si pone la questione forse più delicata, cioè quella relativa al-l'ordine dei giudizi 185:
Que lo potestat que vui es o per avant sera de dita iutat de Bosa, dega venir i assistir en una de las estancias de la casa publica de dita ciutat, per co-nexer y judicar les causes axi civils com criminale que en son tribunal occor-ren i se deuhen judicar i declarar ab vot i parer dels consellers i prohomens, que son totas, exceptuadas las civils de tres lliures en abaix, les quals pot de-cidir y declarar dit potestat a soles, y no farse com dit potestat que vui es pre-ten forsar a le dits consellers a anar per judicar dites causes en la casa de la sua habitacio, com i quant li plau. Lo que es cosa no sols dagnosa als negossis de dita ciutat, per que en anar í venir dits consellers se.n passa lo temps que aquells haurian a emplear en mirar, ordenar y dispondre las cosas que occo-
ferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine ci-vitatis» e «De tyranno», Firenze 1983.
184 In questo volume, Verbale delle riunioni, n. 267 (A, cc. 363v-364): «Que los offissis de alcait del castell, de potestat y de capita a guerra de dita ciutat i de sa Planarja no stigan units en una matexa persona, com estan units del any 1590 en sa en la persona de Gavi Ruis, per que cascu de dits tres offissis requir tot l.home per a que se tinga, regesca i admi-nistre segons conve, per offerirse molt que fer ordinariament en cascu de aquells, i encara per que una matexa persona no los pot juntament servir com es de raho, com sia cosa evi-dent que si per lo offissi de alcait deu residir i estar en dit castell i entendre en la custodia i regiment de aquell, segons sens dupte ho deu, mal pot acudir i estar en les marines, en les quals com a capita a guerra deu acudir i estar, offerintse com molt sovint se offereix la oc-casio i necessitat de estarhi, per esser frequentadas de cossaris, los quals no trobant repu-gnantia no sols solen danyar als coralladors y pescadors, que fugen y se retiran en terra, y als pobres llauradors i pastors, que de ordinari tenen llurs llaureres y bestiar a la marina;
mes encara solen fer danny en les viles de dita Planarja; i occupantse en correr i guardar las marinas e lo dit castell, mal pot acudir a la administratio de la justicia civil y criminal, a la qual principalment esta obligat per lo offissi predit de potestat i deu vacar».
185 ibidem (A, cc. 365-365v).
ren en lo regiment de dita ciutat, pero encara indecent, per que los consel-lers, com a pares de la republica, deuhen resider y estar ordinariament en la casa de la ciutat, com axi be se observa en la present ciutat de Caller y en les altres del present Regne que son ben governiades, i no anar per carrers y ca-ses de altri.
Si chiedeva inoltre: 5) che il podestà non potesse procedere alla composizione delle liti se non in presenza dei consiglieri e del luogote-nente del procuratore reale; 6) che il podestà non potesse imporre pene pecuniarie con proprie gride, da ritenersi nulle in difetto di «consenti-ment y ferma dels consellers»; 7) che il podestà non si immischiasse ne-gli uffici di competenza dei consine-glieri, quale quello dí tenere le chiavi delle porte della città, equivalendo ciò a «confondre la administratio dels offissis y parar carni per a que uns i altres sian mal administrats en gran danny de la cosa publica»; 8) che il podestà non impedisse l'ufficio del veghiere dei consiglieri per nutrire una brigata di suoi messi («per dar entreteniment a una flota de missos i mossos»); 9) che si osservasse il capitolo decretato nel Parlamento Moncada, giusta il quale per cinque anni non dovessero inviarsi commissari nella città. Il viceré decretava ta-li capitota-li disponendo per i primi due il diretto ricorso al sovrano, in particolare al capo 1 «per ser cosa provehida per Sa Magestat»; accondi-scendeva invece con varie formule alle altre richieste, accordando il sin-dacato triennale «en los offissis perpetuos» e l'esame ordinario degli offi-ciali all'uscita di carica; solo al capo 7 si rispondeva, genericamente, che
«Sa Serioria se informara del que mes convindra proveir».
A questi capitoli seguiva un altro gruppo di nove, tutti in richiesta di provvedimenti di remissione di debiti e di opere di pubblica utilità. Il sindaco in particolare chiedeva: 10) che si facesse grazia alla città del de-bito residuo per una passata distribuzione di armi ai privati, a causa del-la loro estrema povertà: «per que per del-la tanta penuria i necessí tat que han patit aquestos ariys propassats restan vui destruits la major part de aquells i en notoria i extrema pobresa, tant que ab malas penas poden sustentar i passar la vida ells i llur familia; i axi es impossible que dits particulars pugan pagar las ditas armas, i tambe dita ciutat se troba tant alcansada i enderrerida, que no te modo ni manera de pagar per ella ni per dits particulars, los quals han fet molt mes que aco en servei de Sa Magestat» 186; 11) che si collocassero le artiglierie sopra gli spalti già ripa-rati del castello («per que estan ja reparadas las murallas i torres de dit castell y restan acabadas las dos plataformas que de nou son estadas
186 Ibidem (A, cc. 367-367v).
trassadas en temps del predecessor de Vostra Sefioria illustrissima, ultra la antiga que hi era, qual tambe se ha reparat»), e che questo fosse prov-visto dí buone armi da fuoco, «de bons esmerills y mosquets o arcabus-sos de posta» 187; 12) che una somma congrua del donativo si destinasse alle maestranze impiegate nel riparare le mura della città, trovandosi queste «ubertas y derruidas en moltas parts, tant que hi pot qui.s vulla passar a peu pla» 'n 13) che almeno cinquecento ducati del donativo si impiegassero per sostituire il ponte di legno sul Temo con un'arcata in muratura, «en acabar i fer de tot present a volta de pedra i calsina lo pont major, que serveix per passar lo riu, entrant i exint per la porta jun-ta la seu de dijun-ta iujun-tat, que es la mes frequenjun-tada, per que conservantlo o fentlo de llefiyam, com fins assi se conserva i.s fa, es cosa moli costosa y que cada dia torna a ma, i com lo llefiyam se pudreix molt sovint ve a faltar y caure ab mort de personal i animals» 189; 14) che duecento duca-ti del donaduca-tivo si impiegassero per riparare il palazzo pubblico, «per a que no acabe de arruinar del tot i reste inhabitable»; 15) che una somma congrua del donativo si destinasse a restaurare l'ospedale della Miseri-cordia e le chiese della SS. Trinità e della Maddalena, ad esso annesse,
«com sia que estan dit hospítal e iglesias de alguns afiys en sa tant der-ruits que a malas penas poden servir i los pobres enferms que alli se reti-ran, per no tenir altre remei (que part de la Qiutat i viles circunveines y part dels mariners que per alli trafegan ordinariament ne hi solen acudir molts), estan com si dormissen en la campafiya» 190; 16) che una somma congrua sí impiegasse «per subventio y ajuda de la obra del monestir de Nostra Sefiora del Carmen, que de alguns ailys en sa se ha fundat en di-ta iudi-tat de Bosa, per que com dit monestir te poca renda i es moli po-bre, dita obra esta de manera que no poden en ella habitar comodament los pochs frares que hi son, ni occuparse en lo culto divino i en los sants exercissis y obres que deuhen administrar y fer, conforme a llur institut y professio, de las quals dita iutat per no tenir altres religiosos te molta neessitat» 191; 17) che l'ufficio di alcade della torre del porto fosse an-nuo e si conferisse a nativi di Bosa, che fossero stati primi o secondi consiglieri, da eleggersi dal viceré in una terna proposta dalla città, come in uso a Sassari «per la alcadia de la torre del Port de Torres»; 18) che si aprisse la foce del Temo, allora interrata, facendo i necessari ripari al fi-
187 Ibidem (A, cc. 367v-368 e c. 368).
188 Ibidem (A, c. 368v).
189 Ibidem (A, cc. 368v-369).
199 Ibidem (A, c. 369v).
191 Ibidem (A, cc. 369v-370).
ne «de entrar y invernarhi galeres de Sa Magestat i altres vaxells, occor-rent occasio, i no resmefiys de aportarhi ordinariament mes vaxells dels que apres de negada dita boca hi apportan; lo que es estat i es causa que lo comersi de dita Qiutat, y per conseguent las rendas reals i de la ciutat, no han pres lo augment que pogueran pendre, per ser aquella com arca tant bona i comoda, com es, segons es notori» 192. A queste richieste il vi-ceré provvedeva assicurando il dovuto intervento, ad eccezione di quel-le contenute nei capi 10 e 17, l'una rinviata alla decisione del sovrano e l'altra respinta con la formula di rito «no te lloch lo supplicat».
Un terzo gruppo di nove capitoli, tutti in materia di ordine pubblico e di regole di 'buon governo' degli uffici cittadini, si aggiunge ai primi 18: 19) che a nessun forestiero, benché domiciliato in Bosa, sia concesso di acquistare formaggi e vettovaglie nelle ville vicine; 20) che nessun fo-restiero né nativo di Bosa possa recarsi alle barche dei corallari prima che questi abbiano portato il ricavato della pesca settimanale al mercato, così da evitare il danno che si procura ai mercanti che forniscono le bar-che; 21) che si possa pagare un salario annuo fino a cento ducati a un medico e fino a dieci a un farmacista, «per ajuda de lloguer de una boti-ga, per que si no es ab tal salari y ajuda no se poden haver metge ni apo-thecari» 193 per sovvenire alle necessità della città; 22) che solo in caso di necessità si facciano le guardie notturne a cavallo «en los llochs dits lo Conducto i Cabideddo», entro le due miglia dalla città; 23) che le elezio-ni dei consiglieri siano regolate in modo tale da assicurarne la piena li-bertà; 24) che siano osservati i privilegi, capitoli, statuti, costituzioni, usi e costumi della città e cessi ogni abuso ed atto ad essi contrario; 25) che siano trasmessi alla città e aí suoi abitanti tutti i privilegi, grazie e immu-nità concesse alla città di Cagliari; 26) che sia confermato il capitolo de-cretato nel Parlamento Madrigal, sull'eleggibilità a primo consigliere so-lo di chi abbia ricoperto la carica di secondo consigliere, e così via fino al terzo grado incluso, e che sia «doctor o militar»; 27) che i consiglieri possano provvedere a regolare il pagamento dei debiti dei privati «a ra-ho de tant per ariy». Quest'ultima richiesta era respinta dal viceré, con-giuntamente a quelle sotto i capi 19 e 22; erano invece accolte le richie-ste ai capi 20, 24 (con la clausola «en quant ne estan en possessio») e 26;
un generico intervento era promesso ai capi 21 e 23 («se provehíra lo que convenga», «se provehira lo que sera de justicia») e sul capo 25 si disponeva che si rivolgesse la richiesta al sovrano.
192 Ibidem (A, cc. 370v-371).
193 Ibidem (A, c. 372).
Infine gli ultimi quattro capitoli proposti riguardano i rapporti con l'autorità ecclesiastica (che il vescovo di Bosa dia opera al restauro della cattedrale; che gli ecclesiastici portino il frumento nella città; che non si paghino salari per le sentenze date nella curia episcopale, in conformità all'uso della curia podestarile) e la immancabile richiesta di nullità dei privilegi, statuti, consuetudini, libertà, franchigie, immunità e usi della città di Bosa (capo 31). Il viceré approvava la prima richiesta, disponen-do per il resto che si guardasse lo acostumat e assicurandisponen-do la città della salvaguardia dei suoi diritti.
Nella stessa data del 3 marzo fu inoltre decretata una nuova serie di capitoli. In una precedente seduta, il 16 di febbraio, il sindaco dello Sta-mento reale aveva già comunicato al viceré la decisione di Bosa di non porre clissentiment sulle nuove richieste 194. Queste consistevano di tre soli capi: 1) che alla città di Bosa sia concesso di aggiungere alla sua provvista ordinaria almeno mille rasieri di frumento, da acquistarsi allo stesso prezzo concesso alle città di Sassari, Alghero e Castelsardo; 2) che possano essere anticipati agli abitanti delle ville vicine i denari per l'ac-quisto dei prodotti della terra e dei formaggi; 3) che sia concesso ai pro-prietari dei fondi rustici e delle vigne di macellare qualsiasi genere di be-stiame 195. Il viceré provvedeva alla decretazione, promettendo al primo capo di provvedere «segons la occorrentia i neessitat» e stabilendo, per le restanti richieste, che si osservassero le prammatiche.
'" Cfr. Ibid., n. 290.
195 Cfr. Ibid., n. 268.
13.
«Greuges» e «dissentiments»
Dei numerosi greuges e dissentiments, elevati e giudicati durante i la-vori del Parlamento del marchese d'Aytona, sarebbe ozioso discutere in particolare. Si ricorderanno tuttavia qui i casi portati davanti ai jutges de greuges, riguardanti Francesco Jorge (23 settembre 1593) 196 ed Eleo-nora de Martis y Are (16 novembre 1593) 197, casi sui quali il Parlamen-to si espresse prima che il viceré stabilisse con pubblica grida, emanata il 13 gennaio e bandita «ab so de caxa i trompeta» nelle città del Re-gno fra il 18 dello stesso mese ed il 5 di febbraio, un termine perento-rio di trenta giorni per la denuncia dei gravami 198. A brevissima distan-za di tempo dall'emanazione della grida furono sollevati inoltre in Par-lamento alcuni dissentiments il 19 gennaio nello Stamento militare e nello Stamento reale, rispettivamente da parte di Giovanni Scorsa, pro-curatore degli eredi Lluch, e da Antonio de Tola, con decisione di inammissibilità per entrambi, votata e dichiarata il 24 gennaio 199; lo stesso 24 gennaio nello Stamento militare, da parte del rettore della contea di Oliva, con sentenza favorevole data il 14 febbraio 200; il 7 feb-braio fu invece dichiarato inammissibile il dissentiment sollevato da Giovanni Guiò y Durant per una sentenza sfavorevole della Reale Udienza, intorno al mancato risarcimento di una casa demolitagli («derrocat») in Alghero 2°1.
Se il dissentiment posto dal Guiò y Durant è dichiarato inammissibi-
196 Cfr. Ibid., n. 97. Il Jorge presenta in quella data una supplica, chiedendo che i giu-dici dei gravami diano esecuzione alla liquidazione del nolo stipulato per il trasporto di sol-dati della Lega nella città e nella riviera di Genova, liquidazione decisa dai giudici dei gra-vami del precedente Parlamento ma mai effettuata nel corso del decennio. Il viceré ordina che la supplica sia allegata agli atti e che i giudici dei gravami procedano alla liquidazione del nolo e dei relativi interessi.
l" Cfr. Ibid., n. 149. Eleonora de Martis y Are chiede che le sia fatta giustizia, essen-dole stato negato il pagamento di un bene immobile confiscato dopo la morte del marito.
198 Cfr. Ibid., n. 269 per l'emanazione della grida. Questa fu bandita nella città di Ca-gliari e nelle sue Appendici il 18 gennaio, il 22 gennaio a Oristano e nei suoi borghi, il 25 gennaio a Bosa, il 27 ad Alghero, il 28 a Sassari, il 30 a Castelsardo, il 5 febbraio a Iglesias (nn. 270-276).
199 Cfr. Ibid., n. 241 e nn. 249-256.
2°0 Cfr. Ibid, n. 256 e nn. 280-282.
201 Cfr. Ibid., nn. 263-264.
le all'unanimità dai jutges esgravadors per ragioni di carattere procedura-le, essendo la causa già formata via ordinaria, diverse sono le motivazioni addotte per respingere le richieste degli eredi Lluch e di Antonio de Tola. Da Giovanni Scorsa, procuratore degli eredi Lluch, assistito dal-l'avvocato Girolamo Esgrecho 202, era infatti richiesta la restituzione dí una somma di 2.362 lire e dieci soldi 203, che si diceva pagata come por-zione del conte di Quirra, per l'esportapor-zione del frumento sotto il vi-ceré Miguel de Moncada; ma i giudici deliberarono all'unanimità per l'i-nammissibilità del dissentiment, negando semplicemente il fatto («no consta») 204. Più interessante è il caso del Tola, donnicello algherese che sappiamo rappresentato in Parlamento dal procuratore Antioco Forte-sa, dottore in utroque 205; egli infatti, domandando il risarcimento di un danno causatogli nel 1583 e 1584 dai soldati alloggiati nella marina di Alghero, con l'uccisione di seicento capi di bestiame vaccino 206, era as-sistito da Dionigi Carcassona. Questi produsse in Parlamento una me-moria giuridica che rivela una notevole padronanza dei mezzi tecnici ed un uso di allegazioni ed argomenti tratti dalla migliore tradizione dottri-
202 Cfr. Ibid., n. 250. Girolamo Esgrecho fu avvocato dello Stamento reale e collabora-tore di Giovanni Dexart per la composizione del Substancial de las Cortes de Sardena del ano 1624, Caller 1624; cfr. A. MATTONE, Dexart Giovanni cit., p. 618.
203 Cfr. Ibid., nn. 252-253.
204 Ibid., n. 250 (A, c. 344v).
205 Cfr. in questo volume, Procure, n. 210 (19 agosto 1593). Nell'atto compare come te-stimone quel Baldassarre de Busquets, indicato come studente nell'inventario post mortem dei beni del padre Francesco (Alghero, 1597), comprendente libri di grammatica (ASS, ANOA, Notaio S. Jaume, b. 65, inv. 27 bis, cc. 1-14); cfr. Vestigia vetustatum cit., n. 48, p. 38.
Lo stesso Antonio de Tola doveva esser figlio di quell'Andrea, fra i beni del quale «compa-iono libri di argomento religioso e di carattere amoroso» (inventario post mortem redatto in Alghero, 4 settembre 1581, in ASS, ANOA, Notaio S. Jaume, b. 65, inv. 40, cc. 1-12); cfr. an-cora Vestigia vetustatum, cit., n. 47, p. 38.
2" In questo volume, Verbale delle riunioni, n. 255 (A, cc. 348-348v): «Muy illustres se-fiores. Antonio de Tola, militar de la ciudad de I.Alguer, dize que en los afíos 1583 y 84, que havia peste en dicha ciudad, recibio un notorio agravio de las compaiiyas de soldados, que en las marinas i puerto de aquella ciudad havia puesto el illustrissimo lugartiniente ge-nerai don Miquel de Moncada, para guardia i seguridad de la predicha Qiudad y reino; los quales, por falta de no tener los bastimentos y provisiones que Su Magestad tiene obliga-tion de darles, para su sustento mataron en diversas vezes seis cientas vaccas del dicho An-tonio de Tola; de todo lo qual tiene llanissimas i averiguadas pruevas ya en auctos reduzi-das. Por lo que supplica a Vuestras Sefiorias manden que paren las Cortes i pone dissenti-mento, basta tanto que le sea reparado y satisfecho el dicho agravio, lo que supplica omni meliori modo etc.». Sui danni alle popolazioni causati dal «largo ricorso al macchinoso si-stema di far affluire nell'isola per periodi limitati alcune compagnie di fanteria», in ragione del grado di pericolosità dei movimenti della flotta turca e delle possibilità di vettovaglia-mento, si veda B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese ai Savoia cit., pp. 476-477.
nale di diritto comune. Val la pena di citare il consilium del Carcassona, redatto in castigliano 2°7:
nale di diritto comune. Val la pena di citare il consilium del Carcassona, redatto in castigliano 2°7: