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L’animus occupandi

Nel documento L'acquiescenza nel diritto internazionale (pagine 50-53)

Capitolo II. L’acquiescenza e la prescrizione acquisitiva

3. Gli elementi che caratterizzano la prescrizione acquisitiva

3.2. L’esercizio di poteri de facto sovrani

3.2.2. L’animus occupandi

Ulteriore requisito perché si produca la prescrizione acquisitiva su un territorio è che l’esercizio di poteri avvenga a titolo sovrano (à titre de souverain)74. Si tratta di un requisito soggettivo, nel senso

che caratterizza la sfera cognitiva dello Stato e si traduce nella volontà di esercitare un controllo su un territorio altrui come se fosse proprio75. Questa condizione, anche detta animus occupandi76, è

fittizia e non può provarsi in maniera diretta, ma deve essere desunta dalla natura di quelle circostanze

71 «Failure to exercise such surveillance and ignorance of what was going on the islets indicate that France was not exercising sovereignty in that area», Minquiers and Ecrehos, L. CARNEIRO, Individual Opinion, p. 106. E cfr. A. MARIE,

op. cit., p. 531: «on peut se demander si la connaissance prétendue de la survenance de certains faits sur le territoire

litigieux permet de contribuer à la preuve de l’effectivité de la possession».

72 Certain Frontier Land, p. 229. La decisione venne fortemente criticata da alcuni giudici, cfr. ibid., H. LAUTERPACHT,

Declaration, p. 231; E ARMAND-UGON, Dissenting Opinion, pp. 250-251; L. M. QUINTANA, Dissenting Opinion, pp. 255-

258. E cfr. A. MARIE, op. cit., p. 541: «[l]e contexte géographique peut selon les cas rendre légitime l’erreur invoquée

[…]. L’erreur de la Belgique […] été considérée légitime au regard des particularités géographiques des territoires en cause».

73 Eritrea c. Yemen, parr. 301, 306. E cfr. Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, parr. 240-243.

74 D. H. JOHNSON, Acquisitive Prescription, op. cit., p. 344; Y. Z. BLUM, op. cit., p. 124; R. LESAFFER, op. cit., p. 50; S. KOPELA, op. cit., p. 108 e A. GIOIA, op. cit., par. 3.

75 Così, inter alia, Y. Z. BLUM, ibid. Come osservato dalla CPGI in Legal Status of Eastern Greenland: «a claim to sovereignty based not upon some particular act or title […] but merely upon continued display of authority involves […]

the intention and the will to act as sovereign», pp. 44-45, corsivo aggiunto.

che lo Stato invoca in giudizio per dimostrare l’avvenuta prescrizione acquisitiva dei diritti di sovra- nità. Per quanto l’esistenza dell’animus occupandi possa apparire implicita nel dispiegamento delle funzioni statali su un territorio77, essa riveste grande importanza poiché permette di escludere che

determinate situazioni, spesso indicate dagli Stati quale esercizio di poteri de facto sovrani, possano essere qualificate come tali. Così, il requisito dell’occupazione a titolo sovrano ha in passato impedito che i territori amministrati da alcuni Stati per conto di altri78, o sotto forma di protettorati79, potessero

essere oggetto di prescrizione acquisitiva da parte delle Potenze che esercitavano poteri de facto so- vrani su di essi80.

In altri casi, la mancanza di un chiaro animus occupandi ha impedito che la condotta di uno Stato integrasse un effettivo esercizio di poteri de facto sovrani. In Minquiers and Ecrehos ad esempio, la Francia sottolineava che, per oltre settantacinque anni, il Regno Unito non aveva obiettato alla prassi delle autorità francesi di gestire i fari e piazzare le boe al largo delle isole contese. La CIG osservò che difficilmente una simile condotta poteva riflettere l’intenzione di agire a titolo di sovrano e che il silenzio del Regno Unito fosse quindi irrilevante nell’attribuzione della sovranità sulle isole alla Fran- cia81. Analogamente, in Tunisia c. Libia la CIG negò che alcuni atti legislativi della Libia potessero

riflettere l’intenzione di reclamare come propria una parte della piattaforma continentale al confine con la Tunisia e, pertanto, che quest’ultima non poteva considerarsi aver espresso acquiescenza alle pretese delle autorità libiche82.

Di converso, l’emergere dell’animus occupandi può influire nella valutazione di una condotta di per sé inidonea a configurare l’esercizio di poteri de facto sovrani su un territorio. In Maritime Delimi- tation and Territorial Questions ad esempio, la CIG riconobbe che la perforazione di pozzi artesiani e l’allestimento di strumenti di ausilio alla navigazione (come boe e fari) costituisse esercizio di poteri sovrani da parte del Bahrain su alcune isole situate nel Golfo persico83. Ciò non contraddice quanto

stabilito in Minquiers and Ecrehos ove, come visto, la prassi delle autorità francesi di posizionare le

77 P. A. VERYKIOS affermava che il requisito del possesso à titre de souverain «est absolument inutile car […] il est évident que l’exercice de la souveraineté territoriale se fait à titre de souverain, autrement on ne l’appellerait pas ansi»,

op. cit., p. 75.

78 Così il Regno Unito non acquisì mai sovranità su Cipro per prescrizione posto che, con il Trattato di Costantinopoli del 1878, nonostante amministrasse quel territorio, riconosceva quale sovrano formale l’Impero ottomano. Allo stesso modo, l’Austria-Ungheria non acquisì mai sovranità formale sulla regione della Bosnia ed Erzegovina, amministrando la stessa per conto dell’Impero ottomano ai sensi del Trattato di Berlino del 1878.

79 Il sistema dei mandati venne creato alla fine della Prima Guerra mondiale per redistribuire tra gli Alleati i possedimenti degli Imperi centrali. Formalmente, i territori sottoposti a mandato non costituivano colonie e venivano amministrati con l’autorizzazione, in nome e per conto della Società delle Nazioni. Le Potenze che ivi esercitavano poteri de facto sovrani non agivano pertanto à titre de souverain.

80 D. H. JOHNSON, Acquisitive Prescription, op. cit., p. 344. 81 Minquiers and Ecrehos, p. 71.

82 Tunisia c. Libia, par. 92. E cfr. ibid., R. AGO, Separate Opinion, par. 4. 83 Maritime Delimitation and Territorial Questions, par. 197.

boe e gestire i fari venne definita di scarso rilievo nell’accertamento della prescrizione acquisitiva. La condotta del Bahrain, anche in virtù della ridotta dimensione delle isole, era infatti suscettibile, diversamente da quella della Francia, di manifestare un animus occupandi e, dunque, poteva interpre- tarsi come posta in essere à titre de souverain84.

Ma, soprattutto, il requisito dell’animus occupandi comporta che solo gli atti degli organi di uno Stato possano rappresentare un esercizio di poteri de facto sovrani su un territorio. Poiché, formal- mente, soltanto uno Stato può avere l’intenzione di agire a titolo di sovrano, l’unica condotta perti- nente nel dichiarare la prescrizione acquisitiva è quella realizzata dagli organi dello stesso85. Questa

precisazione potrebbe apparire superflua, se non fosse che gli Stati sono soliti richiamare la condotta degli individui per supportare le proprie istanze di sovranità su un territorio86. Alcuni autori hanno

anzi suggerito che è stata proprio detta tendenza a giustificare la teorizzazione di un requisito sogget- tivo nell’elemento dell’esercizio di poteri de facto sovrani87. Sebbene questo argomento non risulti

del tutto convincente, è un fatto che gli Stati abbiano di frequente tentato di ritrarre come “sovrano” il normale svolgimento della vita o del lavoro dei propri cittadini o di popolazioni sottoposte al pro- prio controllo all’interno o nei pressi del territorio in questione.

In Anglo-Norwegian Fisheries ad esempio la Norvegia, a riprova dei propri diritti su un’ampia porzione di mare esterno al mare territoriale, adduceva la pratica secolare dei pescatori norvegesi di recarsi colà a pescare indisturbati88. Il Regno Unito contestava la validità di questo ragionamento,

insistendo che l’attività privata dei pescatori norvegesi non poteva essere impiegata dalla Norvegia per corroborare un’istanza relativa all’acquisizione di sovranità su una zona di alto mare89. La Norve-

gia rettificò in seguito la propria posizione, motivo per il quale la CIG non si pronunciò su questo

84 «Certain types of activities invoked by Bahrain such as the drilling of artesian wells would, taken by themselves, be considered controversial as acts performed a titre de souverain. […] In the present case, taking into account the size of Qit’at Jaradah, the activities carried out by Bahrain on that island must be considered sufficient to support Bahrain’s claim that it has sovereignty over it», ibid. E cfr. Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, in cui, prima di accertare che la condotta di Singapore integrasse, a differenza di quanto sostenuto dalla Malesia, un esercizio di poteri à titre de souverain, la CIG osservò che «any passing of sovereignty might be by way of agreement between the two States in question. [T]he agree- ment might […] be tacit and arise from the conduct of the Parties. International law does not, in this matter, impose any particular form. Rather it places its emphasis on the parties’ intentions», par. 120, corsivo aggiunto.

85 D. H. JOHNSON, Acquisitive Prescription, op. cit., pp. 344-345. 86 Y. Z. BLUM, op. cit., p. 125.

87 «It is this tendency that justifies the consistency with which international lawyers have time and again insisted on the inclusion of this condition among the requirements laid down for the formation of a historic title», ibid.

88 Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116 [Anglo-Norwegian Fisheries], p. 127. Sul caso cfr. anche infra, Cap. III, § 1.7.

89 «Fishing by Norwegian fishermen in waters outside the generally recognized limits of maritime territory, even if proved from prehistoric times, is no evidence of, or basis for, Norwegian sovereignty over the waters concerned. [I]t is acts of State sovereignty, not acts of individuals, which may provide the foundation for a title to territorial sovereignty», ibid., p. 658.

punto. Il giudice Mo90 e il giudice McNair91 colsero tuttavia l’occasione per ribadire il principio se-

condo cui l’attività degli individui, se compiuta in autonomia per il proprio personale profitto e senza alcuna delega di poteri da parte dello Stato, non può mai produrre la prescrizione acquisitiva di un territorio92. Più di recente, in Kasikili/Sedudu, la Namibia sosteneva di aver esercitato poteri de facto

sovrani per circa un secolo su alcune isole situate nel fiume Chobe tramite l’intermediazione («in- direct rule») della popolazione Masubia93. La CIG evidenziò che l’attività dei Masubia sulle isole non

potesse dirsi svolta à titre de souverain e, di conseguenza, che non sussistesse in capo al Botswana un obbligo di protestare contro la stessa94.

Il principio trova conferma nella giurisprudenza successiva95.

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