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Le origini dell’istituto

Nel documento L'acquiescenza nel diritto internazionale (pagine 131-133)

Capitolo V. Altri “silenzi”: l’estoppel by silence e la prescrizione estintiva

2. L’estoppel

2.1. Le origini dell’istituto

L’estoppel è un istituto giuridico tipico degli ordinamenti di common law10. Sir Edward COKE sotto-

lineava come il termine denotasse l’idea che l’adozione di una determinata condotta potesse impedire (to estop) a un soggetto di far valere un’istanza in processo, anche quando effettivamente fondata in diritto11. La dottrina e la giurisprudenza anglosassone non forniscono una definizione univoca del

principio dell’estoppel12. Alcuni autori definiscono l’estoppel come l’impossibilità di sollevare un’i-

stanza a causa di una condotta contraddittoria13. Altri pongono l’accento sull’affidamento che un atto

o una dichiarazione possono ingenerare, materializzando l’esistenza di diritti e doveri14. Altri ancora,

enfatizzando gli effetti di questo meccanismo processuale, individuano un estoppel ogniqualvolta alla parte di una controversia venga fatto divieto di dire la verità dinanzi a un giudice senza che si verifichi un diniego di giustizia15. La giurisprudenza ha applicato il principio secondo accezioni differenti,

frustrando il tentativo di formulare una definizione in grado di abbracciare le numerose sfumature dell’istituto16.

In assenza di una definizione condivisa, la dottrina anglosassone suddivide l’estoppel in tre catego- rie: l’estoppel by record (“da registro”), l’estoppel by deed (“per atto”) e l’estoppel by representation (“per condotta”)17. L’estoppel by record è un principio intrinseco alla corretta amministrazione della

giustizia ed è la prima forma di estoppel riconosciuta in un ordinamento di common law18. Esso ri-

chiama il principio di civil law della res judicata o del ne bis in idem e preclude una parte dal sot- toporre a un organo giudiziale una controversia identica (stesse parti, petitum e causa petendi) a una

10 «[W]here the Anglo-American lawyer refers to estoppel, the continental jurist will usually say that the party is ‘pre- cluded’ from asserting a fact or putting forward a demand», H. LAUTERPACHT, Private Law Sources and Analogies of

International Law, Hamden, Archon, 1970, p. 204. Il termine deriva dal francese “estoupe”, arcaico per “étoupe”, da cui

il verbo inglese “to stop”. Il termine francese, a sua volta, deriva dal latino “stuppa” (stoppa). J. DARGENT descrive così

il parallelo tra il principio dell’estoppel e il sostantivo “stuppa”: «de même qu’on utilise un tampon d’étoupe pour obstruer une voie d’eau qui […] s’est produite dans une paroi, ainsi un plaideur emploie-t-il le moyen de l’estoppel au cors d’un procès judiciaire, comme il mettrait un bâillon aux lèvres de son adversaire pour lui interdire péremptoirement d’alléguer telle prétention qui serait en contraction flagrante avec certains faits auxquels s’attache un caractère de vérité incontro- vertible: et ceci a pour résultat de simplifier singulièrement les procédures», Une théorie originale du droit anglais en

matière de preuve: la doctrine de l’estoppel, Grenoble, Tourcoing, Imp. G. Frère, 1943, p. 3. Cfr. H. DAS, op. cit., p. 611.

11 Citato in G. S. BOWER, The Law Relating to Estoppel by Representation, London, Butterworths, 1923, p. 3, nota 1. 12 E. PECOURT GARCÍA, El principio del estoppel en derecho internacional público, 15 REDI, 97, 139 (1962), p. 99. 13 Cfr. gli autori citati in ibid.

14 Cfr. gli autori citati in ibid. 15 Cfr. gli autori citati in ibid. 16 Ibid.

17 A. MARTIN, L’estoppel en droit international public: précédé d’un aperçu de la théorie de l’estoppel en droit anglais, Paris, Pedone, 1979, p. 10.

già giudicata. La differenza è che l’estoppel by record può essere eccepito solo su alcuni aspetti della controversia e non sulla controversia nel suo intero19. L’estoppel by deed è invece un principio che

regola la prova nel giudizio ed è logica conseguenza del valore assoluto che l’ordinamento di common law attribuisce agli atti stipulati secondo una certa forma o che provano un certo diritto. Alle parti che hanno sottoscritto l’atto verrà quindi impedito di porre in dubbio la veridicità di quanto dallo stesso attestato20. L’estoppel by representation (o estoppel in pais o equitable estoppel) infine, è un principio

che nasce nel XIII secolo per certificare il passaggio di proprietà su un bene immobile e che, combi- nato dalle corti con il principio di equità (equity), si applica a ogni manifestazione di volontà dalla quale si possa ragionevolmente dedurre una situazione giuridica21. In base all’estoppel by representa-

tion può dunque essere vietato a un soggetto di presentare un’istanza dinanzi a un giudice se tale istanza contraddice quanto in buona fede era possibile aspettarsi da una condotta in precedenza adot- tata22.

Gli operatori del diritto internazionale sono innanzitutto giuristi di formazione interna. Pertanto, non sorprende che i giuristi di common law si siano interrogati sull’esistenza del principio dell’estop- pel nel diritto internazionale. La giurisprudenza arbitrale a cavallo tra il XIX e il XX secolo mostra come, nei procedimenti che coinvolgevano il Regno Unito o gli Stati Uniti, siano state spesso solleva- te istanze collegate alla figura dell’estoppel23. Importanti autori hanno poi confermato l’applicabilità

dell’istituto nel diritto internazionale, sia che si consideri lo stesso una regola di diritto consuetudina- rio o un principio generale del diritto24. Il principio dell’estoppel di diritto internazionale non presenta

19 Cfr. D. W. BOWETT, Estoppel before International Tribunals and Its Relation to Acquiescence, 33 British Y.B. Int’l L., 176, 202 (1957), pp. 177-179 e A. MARTIN, op. cit., pp. 49-63.

20 D. W. BOWETT, ibid., p. 181; A. MARTIN, op. cit., pp. 11-13. 21 A. MARTIN, ibid., p. 13.

22 Ibid. Quest’ultima è la categoria più ampia e presenta caratteristiche diverse a seconda della condotta in relazione alla quale viene eccepito l’estoppel. Essa comprende ad esempio il promissory estoppel (in base al quale, anche in assenza di un obbligo contrattuale, un soggetto non può venire meno alla promessa di adottare una determinata condotta qualora un altro soggetto avesse fatto affidamento su tale promessa e subisca un danno a causa dell’immotivato rifiuto) e l’estoppel

by silence, che trova applicazione anche nel diritto internazionale, seppur non in quanto estoppel by acquiescence, e per

il quale cfr. infra, § 2.3. In questo senso, il principio dell’estoppel in pais «is perhaps the most powerful and flexible instrument to be found in any system of civil jurisprudence», F. POLLOCK, The Expansion of the Common Law, London,

Stevens & sons, 1904, p. 108. Sul promissory estoppel e sull’estoppel by acquiescence negli ordinamenti di common law cfr. A. MARTIN, op. cit., pp. 19-37, 47.

23 A. MARTIN, ibid., pp. 66-67. Cfr. Spanish-United States Claim Comission, 1881, in J. B. MOORE, History and Digest

of International Arbitrations to which the United States Has Been a Party, Vol. III, 6a ed., Washington (D. C.), GPO, 1898, p. 2196, per l’estoppel by record; Pious Fund (The Pious Fund of the Californias (The United States of America v.

The United Mexican States), Award of the Tribunal, CPA, 14 ottobre 1902 [Pious Fund]) per l’estoppel by deed; Award regarding the Boundary between the Colony of British Guiana and the United States of Venezuela, 3 ottobre 1988,

UNRIAA, Vol. XXVIII, p. 331, per l’estoppel by representation. Cfr. la ricognizione della prassi inglese in I. MACGIB- BON, Estoppel in International Law, 7 Int’l & Comp. L. Q., 468, 513 (1958), pp. 487-500.

24 Cfr. A. D. MCNAIR, The Legality of the Occupation of the Ruhr, 5 British Y.B. Int’l L. 17, 37 (1924), p. 34; H. LAU-

TERPACHT, Private Law, op, cit., p. 205, «[i]t is not easy to adduce reasons why […] estoppel should be disregarded in

the relations between States». Passata la metà del secolo, B. CHENG non ha dubbi nel porre l’estoppel tra i principi generali

tuttavia le medesime caratteristiche di quello di common law25. Intanto, il diritto internazionale non

conosce né l’estoppel by record, né l’estoppel by deed. Nel primo caso il diritto internazionale applica il principio della res judicata mentre, nel secondo, quello del pacta sunt servanda26. La differenza tra

l’estoppel by deed e l’estoppel by representation tende peraltro a sfumare, poiché il valore degli atti formali degli Stati rientra nel più ampio e indistinto concetto di prassi27. Di conseguenza, quando nel

diritto internazionale si fa riferimento al principio dell’estoppel, si intende, a grandi linee, l’istituto di common law dell’estoppel by representation.

Il principio dell’estoppel ha inoltre conosciuto uno sviluppo peculiare nel diritto internazionale. La dottrina identifica due concezioni dello stesso: una concezione “estensiva” (estoppel lato sensu) e una concezione “restrittiva” (estoppel stricto sensu) che ricalca il principio dell’estoppel by repre- sentation e che coincide con quello che viene considerato il principio dell’estoppel nel diritto interna- zionale28.

Nel documento L'acquiescenza nel diritto internazionale (pagine 131-133)