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Differenze tra l’estoppel e altri istituti

Nel documento L'acquiescenza nel diritto internazionale (pagine 147-149)

Capitolo V. Altri “silenzi”: l’estoppel by silence e la prescrizione estintiva

2. L’estoppel

2.4. Differenze tra l’estoppel e altri istituti

L’estoppel, specie nella concezione restrittiva, è un principio giuridico autonomo, dotato di proprie caratteristiche e, anche quando invocato in relazione a una condotta passiva, può essere distinto con relativa facilità da istituti simili. Tuttavia, la somiglianza negli effetti concretamente dispiegati dall’e- stoppel con gli effetti di questi ultimi può portare il giudice o l’interprete a ritenere applicato l’uno al

108 Ibid., parr. 53-54.

109 «[T]here are obvious difficulties in constructing an estoppel from a mere failure to mention a matter at a particular point in somewhat desultory diplomatic exchanges», ibid., par. 54.

110 Territorial Dispute, par. 17. 111 Ibid., par. 77.

112 B. AJIBOLA, doc. cit., par. 114: «I am convinced that, by the silence and conduct of Libya, there is, without doubt, a strong case for saying, in favour of Chad, that Libya is estopped from denying the 1955 Treaty boundary». Il giudice Ajibola non sembra impiegare il concetto di estoppel e quello di acquiescenza in maniera distinta.

113 Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayer, Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, pp. 53- 55. Cfr. anche ibid., Ch. WEERAMANTRY, Separate Opinion, par. 229.

114 Land and Maritime Boundary, par. 63. 115 Genocide Convention, parr. 101-103. 116 Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, par. 228.

posto degli altri o viceversa. Quanto alle differenze che intercorrono tra l’estoppel by silence e l’ac- quiescenza si rimanda a quanto detto in precedenza117.

Un’ulteriore similitudine negli effetti si rinviene tra il meccanismo dell’estoppel e gli atti giuridici unilaterali, quali il riconoscimento, la rinuncia o la promessa. Gli ordinamenti di common law preve- dono l’istituto del promissory estoppel il quale produce i medesimi effetti della promessa, vietando a colui che si è così impegnato di ritrattare quanto promesso118. L’estoppel e gli atti giuridici unilaterali

sono però istituti differenti: gli atti giuridici unilaterali sono, innanzitutto, atti giuridici e, a differenza della condotta sulla quale si innesta l’applicazione dell’estoppel, costituiscono sempre una manifesta- zione della volontà dello Stato119. Più in generale, gli atti giuridici unilaterali obbligano uno Stato ad

attenersi a quanto stabilito in una determinata dichiarazione pubblica, laddove il principio dell’estop- pel vincola uno Stato a non agire in contrasto con una precedente condotta, indipendentemente dal fatto che quest’ultima fosse, alla stregua di un atto giuridico unilaterale, vincolante di per sé e solo qualora alcuni requisiti risultino soddisfatti120. Si può peraltro aggiungere che, poiché un silenzio non

può mai integrare un atto giuridico unilaterale121, il problema di confondere l’applicazione dell’estop-

pel by silence con quella del riconoscimento, della promessa o di una rinuncia tacita non può logica- mente porsi, rientrando nella differenza tra estoppel e acquiescenza.

L’applicazione dell’estoppel può inoltre confondersi con la tutela delle legittime aspettative (o affidamento) di una parte (reliance). Come visto122, l’esistenza di una legittima aspettativa è connatu-

rata al principio dell’estoppel. Nel contesto dell’estoppel, tuttavia, essa acquisisce rilievo solo quando “tradita” da una condotta contraddittoria e solo se quest’ultima produce un pregiudizio alla parte in buona fede (detrimental reliance)123. Al di fuori del meccanismo dell’estoppel, le legittime aspettative

della parte non godono di particolari tutele124. Invero, in alcune branche del diritto internazionale, la

dottrina e la giurisprudenza riconoscono al concetto di “legittima aspettativa” una certa autonomia.

117 Cfr. supra, § 2.3.

118 Cfr. supra, § 2.1, nota 22. 119 Cfr. supra, Cap. I, § 4.1.

120 J. CRAWFORD, Brownlie’s Principles of Public International Law, 8a ed., Oxford, OUP, 2012, p. 421. Cfr. anche C. BROWN, op. cit., pp. 408-410 ed E. KASSOTI, op. cit., pp. 89-93. Contra, A. GIGANTI, The Effect of Unilateral State Acts

in International Law, 2 New York U. J. Int’l L. & Pol., 333, 362 (1969), p. 351, sebbene quest’ultimo prende in esame

l’estoppel nella sola concezione estensiva. 121 Cfr. supra, Cap. I, § 4.1.

122 Cfr. supra, § 2.2.

123 «Il est d’ailleurs impossible d’isoler l’«étape» de l’établissement de la confiance légitime. Celle-ci est en pratique dépendante soit de l’étape de l’établissement de la clarté et de la constance d’un comportement, soit de la vérification de l’existence d’un préjudice», A. MARIE, op. cit., p. 582.

124 «[R]eferences to legitimate expectations may be found in arbitral awards concerning disputes between a foreign in- vestor and the host State […]. It does not follow from such references that there exists in general international law a principle that would give rise to an obligation on the basis of what could be considered a legitimate expectation», Obliga-

Un esempio è il diritto internazionale degli investimenti. Un’analisi del ruolo che gioca il concetto di legittima aspettativa nel diritto internazionale degli investimenti esula dalla presente trattazione125.

Ad ogni modo, è interessante notare come le legittime aspettative dell’investitore possano fondarsi anche sulla condotta passiva di uno Stato126. Così, in Kardassopoulos c. Georgia, per molti anni la

Georgia si asteneva dal porre in discussione la validità, ai sensi del diritto interno, di una concessione petrolifera rilasciata a un investitore greco127. Il tribunale ad hoc affermò che il silenzio della Georgia

aveva ingenerato nell’investitore la legittima aspettativa che la concessione fosse valida e che, pertan- to, quest’ultima dovesse considerarsi come tale128. Il tribunale ad hoc pare qui tutelare la legittima

aspettativa dell’investitore in sé e per sé, non in applicazione del principio dell’estoppel (by silence). In concreto, la distinzione rimane problematica. Ciò si evince anche dal lessico impiegato nella stessa sentenza, laddove il tribunale ad hoc conclude che le legittime aspettative dell’investitore precludono («estop[]») alla Georgia la possibilità di invocare l’invalidità della concessione petrolifera129.

Egualmente difficile è distinguere il principio dell’estoppel by silence dell’istituto della prescrizio- ne estintiva130.

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