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Natura dell’istituto

Nel documento L'acquiescenza nel diritto internazionale (pagine 151-153)

Capitolo V. Altri “silenzi”: l’estoppel by silence e la prescrizione estintiva

3. La prescrizione estintiva

3.2. Natura dell’istituto

La prescrizione estintiva ha attirato scarsa attenzione in dottrina140. L’istituto è stato di rado oggetto

di uno studio approfondito141, salvo essere relegato nello spazio di qualche pagina in opere più ampie,

ovvero trovare rapida menzione nei lavori di codificazione della CDI sulla responsabilità internazio- nale degli Stati142. Gli autori che hanno trattato la prescrizione estintiva concordano nel riconoscere

la validità di questo istituto nell’ordinamento internazionale e, dunque, la possibilità che il passaggio del tempo possa estinguere il diritto di uno Stato di sottoporre una controversia a un tribunale o una corte internazionale143. Maggiormente dibattute risultano invece la natura e le caratteristiche della

prescrizione estintiva.

Sulla natura della prescrizione estintiva, vale a dire su quale sia la fonte dalla quale essa origina, si può da subito notare come gli autori più risalenti nel tempo qualificassero l’istituto alla stregua di un principio di diritto naturale, in considerazione sia della diffusione della prescrizione estintiva negli ordinamenti interni sia delle fondamentali finalità di ordine e stabilità dei rapporti giuridici che essa persegue144.

Abbandonato l’approccio giusnaturalista al diritto internazionale a partire dalla prima metà del XX secolo, la prescrizione estintiva dovrà ricondursi a una delle fonti formali dell’ordinamento. Non v’è

139 Ibid., p. 322: «a rule or principles which has th[e] function [to preclude the claim in question from being tried on its merits] cannot be characterised as anything else than procedural in nature».

140 A. R. IBRAHIM, The Doctrine of Laches in International Law, 83 Virginia L. Rev., 647, 692 (1992), p. 692.

141 J. H. RALSTON, Prescription, 4 AJIL, 133, 144 (1910); A. CAVAGLIERI, op. cit.; B. E. KING, op. cit.; R. PINTO, La

prescription en droit international, 87 Recueil des cours, Leiden/ Boston, Brill-Nijhoff, 1995; R. HIGGINS, Time and the

Law: International Perspectives on an Old Problem, 46 Int’l & Comp. L. Q., 501, 520 (1997), pp. 511-515; A. R. IBRA- HIM, ibid.; K. HOBÉR, op. cit.; gli autori citati in R. KOLB, Good Faith, op. cit., p. 129, nota 57; A. MARIE, op. cit., pp.

427 ss.

142 F. V. GARCÍA AMADOR, Report on international responsibility (UN Doc. A/CN.4/96), 1956, par. 189; ID, Third Report

on international responsibility (UN Doc. A/CN.4/111), 1958 [Third Report], parr. 27-28; W. RIPHAGEN, Seventh Report

on international responsibility (UN Doc. A/CN.4/397), 1986, par. 14; J. CRAWFORD, Second Report on international

responsibility (UN Doc. A/CN.4/498), 1999, par. 94; J. CRAWFORD, Third Report on international responsibility (UN

Doc. A/CN.4/507), 2000 [Third Report], par. 234-238.

143 Cfr. gli autori citati supra, nota 141. Contra, H. LAUTERPACHT: «it may be argued that, notwithstanding the ample support of the doctrine by writers and by some arbitral tribunals, there is no sufficient amount of international practice to constitute extinctive prescription part of positive international law», The Function of Law in the International Community, Oxford, OUP, 2011, p. 101. Cfr. anche D. ANZILOTTI, op. cit., p. 286; A. TOMMASIDI VIGNANO, La rinuncia in diritto

internazionale, Padova, CEDAM, 1960, p. 123 e G. SPERDUTI, op. cit., pp. 3-4. Di recente, anche A. MARIE ha negato

l’esistenza dell’istituto della prescrizione estintiva nel diritto internazionale. Ciò in ragione del fatto che, a differenza di quanto accade negli ordinamenti interni, nel diritto internazionale la prescrizione estintiva produce effetti giuridici in assenza di un termine prestabilito, op. cit., pp. 427-435. Cfr. anche infra, § 3.4.1.

dubbio che un trattato possa fissare un limite temporale entro il quale denunciare una violazione dello stesso145. Diverse convenzioni, specie sulla protezione dei diritti dell’uomo e degli investimenti,

prevedono un intervallo di tempo all’interno del quale il soggetto interessato dovrà muoversi per invocare la responsabilità dello Stato dinanzi all’organo giudiziale146. Al di là di tali obblighi conven-

zionali, la dottrina ha discusso se la prescrizione estintiva costituisca una consuetudine ovvero un principio generale del diritto147. Alcuni autori hanno osservato come una prassi sufficientemente dif-

fusa segnali con chiarezza l’accettazione della prescrizione estintiva da parte della Comunità interna- zionale148. Gli elementi di prassi a supporto dell’esistenza dell’istituto andrebbero ricercati nella giu-

risprudenza internazionale e nei lavori della CDI. Da un’analisi di questi elementi sarebbe possibile desumere la opinio juris degli Stati circa l’applicabilità della prescrizione estintiva a una controversia internazionale. Infatti, anche quegli Stati che in precedenza negavano che la facoltà sovrana di decide- re quando sottoporre una controversia a un organo giudiziale potesse incontrare una qualche limita- zione hanno finito per invocare la prescrizione estintiva delle richieste della controparte149. Difficil-

mente uno Stato o un organo giudiziale internazionale escluderebbe oggi la possibilità di applicare la prescrizione estintiva a una controversia internazionale. Al contrario, ciò che la prassi indica in ma- niera costante a partire da Ambatielos è che l’applicazione di questo istituto non vada esclusa in asso- luto, ma solo in ragione delle circostanze del caso150.

Altri autori hanno invece evidenziato il rischio che, qualificando la prescrizione estintiva alla stre- gua di una consuetudine, essa potrebbe essere soggetta a eccezioni derivanti da un’obiezione persi- stente, ovvero essere derogata dalla creazione di una nuova consuetudine dal contenuto opposto. Qua- lificare la prescrizione estintiva come un principio generale del diritto porrebbe l’istituto al riparo dal rifiuto di conformarsi allo stesso da parte di alcuni Stati o, ancora, da una sua successiva trasforma- zione o abrogazione151. La prescrizione estintiva sarebbe inoltre applicata nella maggioranza degli

ordinamenti interni, circostanza che ne confermerebbe la natura di principio generale152. Operare una

distinzione netta tra la fonte della consuetudine e quella dei principi generali del diritto presenta delle difficoltà intrinseche. Basti qui segnalare che la natura della prescrizione estintiva non pare un proble- ma ai fini di una corretta applicazione dell’istituto. La giurisprudenza e la dottrina si sono spesso

145 A. CAVAGLIERI, op. cit., p. 169.

146 In tema di diritti dell’uomo cfr. Art. 35(1) CEDU e Art. 46(1)(b) CIADU. In tema di diritto degli investimenti cfr. Artt. 1116(2) e 1117(2) NAFTA e Artt. 51(2), 52(2) Convenzione ICSID.

147 Per una discussione sul punto, cfr. A. R. IBRAHIM, op. cit., pp. 683-691. 148 B. E. KING, op. cit., p. 96.

149 Al riguardo si veda la prassi degli Stati Uniti nei casi citati infra. 150 Cfr. infra, § 3.3.1.

151 B. E. KING, op. cit., p. 685.

astenute dall’indicare quale possa essere la fonte più idonea per inquadrare lo stesso. L’esposizione procederà dunque impiegando il termine principio per fare riferimento alla prescrizione estintiva. Alla luce di quanto detto, questo termine non deve interpretarsi secondo un’accezione specifica, ma in maniera equivalente a quello di “regola”, “norma” o “consuetudine”.

Nel documento L'acquiescenza nel diritto internazionale (pagine 151-153)