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sicurezza ultima. Il Comitato di Basilea aggiunge che la more-than-30-days-past-due rebuttable presumption, essendo per l’appunto rebuttable, può essere confutata solo a seguito di un’accurata analisi che evidenzi chiaramente che lo scaduto non è correlato con un aumento significativo del rischio creditizio; tale analisi deve considerare sia informazioni correnti che informazioni forward looking ragionevoli e supportabili. Ciò che si evince da queste precisazioni è che l’intento del Comitato di Basilea è di far convergere il processo implementativo delle banche su processi di qualità alta, e di conseguenza di valutare con grande attenzione il ricorso a queste clausole.

4.3

L’approccio forward looking

La riflessione sulla cosiddetta componente forward looking rappresenta uno dei punti salienti delle valutazioni che le banche si ritroveranno a fare a partire dal- l’esercizio 2018. Il prendere in considerazione informazioni forward looking è una peculiarità del nuovo framework contabile ed è un fattore critico nel tempestivo ri- conoscimento delle ECL. In virtù del fatto che il credit risk management è una delle attività core delle banche, l’auspicio è che le infromazioni utilizzate siano supportate da un dataset considerevole.

Lo standard contabile richiede che:

• se sono disponibili a livello di singolo credito o a livello di portafoglio infor- mazioni ragionevoli e sostenibili di natura anticipatrice, l’entità che prepara il bilancio non può basarsi solo su informazioni relative ad anomalie andamentali e mancati pagamenti;

• se tali informazioni non sono disponibili, l’entità può basarsi sulle informazioni relative ai mancati pagamenti.

Le linee guida BCBS individuano le "informazioni ragionevoli e sostenibili" come quelle informazioni su eventi passati, condizioni presenti e previsioni di condizioni economiche future, basate su eventi pertinenti e valutazioni esperenziali solide. Le linee guida BCBS fanno emergere senza dubbio che l’aspettativa è quella di ricorrere agli indicatori di past due solo in via marginale. La preferenza andrà sempre accor- data a quelle informazioni storico/statistiche, correnti e di natura anticipatrice. La presunzione relativa di migrazione allo stage 2 dei crediti scaduti da oltre 30 giorni è dunque intesa dallo standard come limite temporale ultimo per il riconoscimento dell’incremento significativo di rischio; il verificarsi di una situazione di scaduto è, anche a livello intuitivo, un indicatore tardivo nella valutazione, in quanto si tratta di un fatto riscontrato quando si è manifestato e non previsto antecedentemente. Il

50 4. Fase II:Impairment mancato pagamento è una conseguenza di fattori determinanti il rischio di credito che verosimilmente subiscono un deterioramento in considerevole anticipo rispetto ad esso.

Riprendendo concetti in parte già espressi relativamente alla rilevazione delle perdite, si può far notare che il principio raccomanda l’impegno nel prendere in con- siderazione tutti gli elementi che possono risultare rilevanti nella stima, quali fattori specifici della controparte, condizioni economiche generali, valutazioni sull’evoluzione corrente e prevista [50, par. B5.5.51]. Si precisa poi, sempre nell’appendice dell’I- FRS 9, che chiaramente le informazioni storiche costituiscono una base importante, ma va effettuato lo sforzo di rettificare tali informazioni allo scopo di riflettere anche l’impatto di quelle informazioni correnti o future che non sono state catturate dai dati a disposizione.

La stima delle perdite attese si fonderà dunque anche su previsioni future, desu- mibili da cambiamenti nei dati correnti a disposizione. La valutazione dovrà affidarsi a più scenari possibili, secondo uno dei due approcci di seguito riportati:

• determinazione della media delle perdite relative a ciascuno scenario conside- rato, ponderate per la probabilità di accadimento di quest’ultimo, più o meno un aggiustamento supplementare;

• stima delle perdite dello scenario di base più o meno un aggiustamento per riflettere l’impatto degli altri scenari meno probabili, più o meno un aggiusta- mento supplementare [5].

La questione dell’inserimento nella valutazione di una componente forward loo- king è senza dubbio rilevante e rappresenta una sfida implementativa considerevole per i modelli adottati in banca. Vi è infatti la necessità di coniugare l’analisi di fattori macroeconomici con qualsiasi altra informazione disponibile in banca e che possa essere utile nel processo di rating della controparte. Tale analisi si appoggerà poi su modelli già presenti che sono alimentati da dati passati, ma che necessiteranno di correzioni alla luce delle novità introdotte con il processo di staging.

Capitolo 5

Impatti organizzativi dell’IFRS 9

Quanto introdotto dall’IFRS 9 comporterà in sede di first time application im- patti negativi a livello di conto economico per le banche, in quanto con l’applicazione del nuovo concetto di expected loss non solo verrà anticipata la contabilizzazione di perdite ma gli accantonamenti aumenteranno. Ciò si rifletterà come appena detto in conti economici più deboli e di conseguenza, a parità di portafoglio di attività, in ratios patrimoniali minori.

Anche senza ulteriori considerazioni che possono scaturire dalla lettura delle linee guida redatte per l’applicazione del CRR, è possibile, alla luce di quanto esposto nel Capitolo 1, rendersi conto del fatto che, per quanto riguarda l’approccio standar- dizzato, l’attuale framework contabile non lascia spazio alla presenza di rettifiche generiche. Lo IAS 39 prevede la contabilizzazione delle perdite solo dal momento in cui la perdita è manifesta e quantificabile e dunque tutte le perdite ai sensi di questo principio costituiscono rettifiche specifiche.

L’introduzione della nuova categorizzazione dei crediti e contestualmente dell’ap- proccio expected loss rende però necessaria una valutazione più attenta. Se da una parte per quanto riguarda le attività stage 3 non vi sono dubbi che le relative perdite costituiscano rettifiche specifiche, dall’altra le perdite su attività non deteriorate pos- sono soddisfare le condizioni di appartenenza sia al gruppo delle rettifiche specifiche che a quello delle rettifiche generiche.

L’EBA, nelle sue linee guida recepite nel Regolamento UE n. 183/2014 del- la Commissione Europea, indica che vanno computate tra le rettifiche generiche le perdite relative a esposizioni per le quali non si è a conoscenza di deterioramento ma, statisticamente, sulla base dell’esperienza passata, potrebbero rendersi necessa- rie delle svalutazioni; d’altra parte però prescrive anche l’inclusione tra le rettifiche

52 5. Impatti organizzativi dell’IFRS 9 specifiche di quelle svalutazioni effettuate forfetariamente, basandosi sull’esperien- za passata, e legate a perdite che, pur non essendosi ancora manifestate, si sono già verificate [5]. Come anticipato, possono essere dunque ricondotti a entrambe le fattispecie i crediti stage 1 e stage 2, fatto che alimenta ulteriormente i dubbi e le differenze interpretativi già presenti nelle varie giurisdizioni.

Le regole di vigilanza prudenziale andrebbero ricalibrate prima dell’entrata in vigore dell’IFRS 9, così da bilanciare i cambiamenti portati all’accounting model attuale. Il punto cruciale è che senza delle misure di aggiustamento, i ratios patri- moniali subiranno un decremento senza un corrispondente cambiamento nel livello di rischio, negli obiettivi di rischio e in generale nella politica strategica di una ban- ca [40]. Vi è dunque, anche da parte del Comitato di Basilea, la consapevolezza che mantenendo invariato l’attuale impianto normativo, le banche vedrebbero abbassarsi i propri ratios patrimoniali pur non essendosi modificati i portafogli di attività da esse detenuti. L’aumento del costo del capitale potrebbe intaccare la capacità della banca di erogare credito, e potenzialmente potrebbe sfavorire i clienti se l’incremento dei requisiti venisse trasferito a questi ultimi tramite un pricing più alto.

Alla luce di quanto sopra riportato, il Comitato di Basilea ha pubblicato ad ottobre 2016 un Discussion Paper, denominato Regulatory treatment of accounting provisions. Il documento è pubblicato al fine di raccogliere pareri dagli operatori in merito agli argomenti trattati. Il BCBS propone nel paper tre possibili alternative per la regolamentazione post entrata in vigore dell’IFRS 9, pur precisando che valuterà anche scenari diversi da quelli qui di seguito elencati.

• La prima proposta consiste nel mantenere l’attuale impianto normativo con la distinzione tra rettifiche generiche e specifiche.

• La seconda proposta è quella di introdurre una nuova definizione universale di rettifiche generiche e specifiche.

• La terza proposta prevede un avvicinamento alle logiche dei rating interni, in quanto si contempla l’utilizzo di una probabilità di default e di una loss given default al fine di calcolare la perdita attesa.

In particolar modo, per quanto concerne la seconda proposta, si propongono due diversi scenari. La nuova definizione di Generic Provisions e Specific Provisions obbligatoria potrebbe infatti prevedere (i) che vengano considerate come rettifiche generiche quelle calcolate su tutti i crediti performing, oppure (ii) che siano ricom- prese tra le rettifiche generiche solo quelle relative a crediti stage 1 e alla porzione di crediti stage 2 solo per la quota relativa ai primi 12 mesi successivi alla data di rilevazione.

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