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di incassare i flussi di cassa attesi. Affinché un modello di business sia considera- bile HTC rilevano l’osservazione della frequenza, della tempistica e dei volumi delle vendite attese; le vendite devono essere infrequenti oppure scarsamente significative e la valutazione in merito a queste informazioni deve considerare tutti i fattori che hanno portato al prendere la decisione di vendere lo strumento. Idealmente, gli HTC accolgono gli strumenti L&R e HTM previsti dallo IAS 39.

È particolarmente significativo il fatto che nel caso si verifichi un aumento del rischio di credito la vendita di una o più attività è ammessa dal modello di gestione HTC. La motivazione risiede nel fatto che la qualità creditizia ricopre un ruolo di primaria importanza nella probabilità di raccogliere effettivamente i flussi di cassa e la vendita di strumenti che inficiano tale qualità è perfettamente compatibile con un modello volto a garantire degli incassi sicuri a date determinate. Il significativo aumento di rischio di credito va valutato anche avvalendosi di informazioni forward looking. Di significativo incremento del rischio di credito si tornerà a parlare in ma- teria di impairment ; si può dunque riconoscere questa relazione tra due livelli diversi dell’IFRS 9, motivo che fa ovviamente propendere per una valutazione che resti coe- rente nei due casi.

Le attività HTCS si differenziano dalla categoria appena analizzata in quanto l’attività di vendita non è incidentale bensì parte integrante del modello di business. Tra gli strumenti finanziari rientranti in questa categoria si possono nominare, a ti- tolo esemplificativo, portafogli che gestiscono fabbisogni di liquidità e portafogli che perseguono un certo livello di rendimento.

Le attività FVTPL che come già ricordato vanno a costituire una categoria resi- duale, sono caratterizzate da logiche gestionali basate sul fair value; in questo caso è l’incasso dei flussi di cassa ad essere realizzato solo incidentalmente.

3.3

Fase III: Hedge-accounting

Lo scopo delle modifiche apportate in materia di hedge accounting dall’IFRS 9 è favorire l’avvicinamento tra coperture contabili e coperture economiche. A differenza dello IAS 39 che ha un approccio puramente contabile, con l’IFRS 9 si è cercato di creare un nesso tra la disciplina contabile e le relazioni di risk management [58, pagg. 252-253].

L’IFRS 9 dà continuità a quanto previsto dallo IAS 39 in quanto a (i) tipologie previste di hedge accounting (cash flow edge, fair value hedge, copertura di un inve- stimento netto in valuta), (ii) strumenti che possono fungere da coperture contabili,

38 3. Il nuovo principio contabile: l’IFRS 9 (iii) obbligo di designare e documentare la copertura iniziale e la sua efficacia.

Uno dei limiti più evidenti in materia dello IAS 39 si è rivelato essere l’indicazio- ne del range quantitativo che funge da indicatore dell’efficacia della copertura, ma il mancato rispetto di esso comporta l’interruzione della relazione di copertura con- tabile, nonostante resti valido il rapporto di copertura economica e di conseguenza l’obiettivo di risk management. Il risultato è dunque quello che, sforando il limite, si è costretti a interrompere la relazione di copertura contabile e calibrarne un’altra, con le conseguenze che ciò porta con sé a livello di appesantimento del processo di risk management.

L’IFRS 9 supera tale limite da una parte richiedendo un test di efficacia prospetti- co, focalizzato sull’obiettivo di copertura, in cui si avrà comunque poi una contabiliz- zazione a conto economico, e dall’altra introduce il ribilanciamento delle relazioni di copertura. Questo secondo punto è particolarmente rilevante in quanto si consente di evitare l’interruzione e la successiva ri-designazione della relazione di copertu- ra. Il ribilanciamento consiste nell’adeguare le quantità designate nella relazione di copertura in modo tale da ripristinare la proporzione di copertura senza interrom- pere la relazione di copertura stessa [58, pag. 254]. Il risultato dell’applicazione di questi precetti dovrebbe essere quello di ottenere una maggiore integrazione tra procedure contabili e di risk management, utilizzando maggiormente le informazioni correntemente disponibili in questo secondo ambito.

Capitolo 4

Fase II:Impairment

Soprattutto a seguito della crisi finanziaria del 2008, gli enti regolatori hanno preso atto del fatto che il quadro normativo in vigore si era rivelato inefficace nel cogliere tempestivamente il deterioramento della qualità del credito, fatto quanto mai rilevante nell’industria bancaria.

L’IFRS 9, redatto, modificato e presentato ufficialmente sulla scia di queste con- siderazioni, reca la grande novità del concetto di expected loss. L’innovazione fon- damentale rispetto a quanto previsto dal quadro normativo tuttora in vigore ma destinato a venire superato nel 2018 è quello di avvalersi di una visione prospettica, capace di contabilizzare tempestivamente le perdite. Il criterio incurred loss proprio dello IAS 39 è intrinsecamente inadatto a questo scopo, necessitando del verificarsi di un trigger event prima di poter ricorrere a un qualsiasi tipo di provisioning sui crediti. Tale limite è stato superato per l’appunto grazie all’approccio expected loss, volto a garantire un tempestivo riconoscimento dei rischi associati a un’esposizione e conseguentemente un adeguato ricorso a fondi di svalutazione e contabilizzazione di perdite. Il nuovo modello di impairment è inoltre di tipo forward looking, ossia rivolto al futuro e valido per tutti gli strumenti finanziari [59].

Un ulteriore elemento di progresso è dato dal fatto che l’IFRS 9 prevede ora un solo modello di impairment per tutti gli strumenti non valutati al FVTPL, mentre lo IAS 39 prevedeva modelli diversi a seconda della classificazione [46].

Le nuove regole per l’impairment sono valide retrospettivamente in base a quanto previsto dallo IAS 8. Con il principio della retrospettività si ha dunque che il principio viene applicato come se fosse sempre stato applicato, con alcune esenzioni. Tuttavia alla data di prima adozione l’entità dovrà fornire note esplicative che permettano la riconciliazione delle svalutazioni dallo IAS 39 all’IFRS 9; l’informativa dovrà essere fornita per varie categorie di strumenti finanziari [8].

Le perdite da rilevare secondo l’IFRS 9 dipendono da una classificazione in tre 39

40 4. Fase II:Impairment livelli, detti stage. Nello stage 1 l’orizzonte temporale considerato per la stima delle perdite è di 12 mesi; nello stage 2 l’orizzonte temporale è pari all’intera durata residua dello strumento finanziario; nello stage 3 confluiscono le cosiddette attività impaired. I soggetti maggiormente interessati dalla nuova normativa sull’impairment risul- tano indubbiamente le istituzioni finanziarie in virtù della loro attività creditizia; meno coinvolte ma comunque interessate, per la presenza nel portafoglio di crediti commerciali, risultano le imprese che adottano i principi contabili internazionali de- gli altri settori [19]. Il settore bancario sarà dunque comprensibilmente quello su cui le nuove disposizioni avranno maggiori impatti e richiederanno significativi sforzi in termini di implementazione. A tal proposito, si ritiene necessario ricordare l’azione di alcuni enti che svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo di linee guida in- terpretative calibrate sulle imprese appartenenti al settore bancario: il BCBS (Basel Committe on Banking Supervision), l’EBA (European Banking Authority ), l’ECB (European Central Bank ).

4.1

La rilevazione delle perdite attese

Lo IAS 39 separa, seguendo il criterio incurred loss, le esposizioni in bonis da quelle cosiddette impaired, ossia da quelle esposizioni per le quali si è osservato un evento di perdita. L’IFRS 9 introduce una nuova categoria tra le esposizioni in bonis: si tratta dello stage 2, che raggruppa quelle attività per le quali non si è ancora riconosciuto uno stato di default ma che, rispetto alla rilevazione iniziale, hanno visto aumentato significativamente il loro rischio di credito. Si tratta pertanto di esposizioni ancora in bonis, ma per le quali l’IFRS 9 prevede di effettuare svalutazioni maggiori.

A ciascuna data di riferimento del bilancio, l’entità, nel caso il rischio di credito di uno strumento finanziario abbia fatto registrare un aumento significativo a seguito della rilevazione iniziale, deve provvedere a valutare il fondo a copertura delle perdite relative allo strumento in oggetto a un valore pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito [50, par. 5.5.3]. La regola generale non si applica (i) agli strumenti finanziari già deteriorati al momento dell’origine o dell’acquisto e (ii) ai crediti com- merciali, ai contratti di leasing e alle attività derivanti da obbligazioni contrattuali. L’obiettivo, come riportato nel testo del principio contabile, è quelli di utilizzare tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili a disposizione per rilevare le perdite attese lungo tutta la vita di quegli strumenti per i quali vi sono stati aumenti si- gnificativi del rischio di credito. Se invece tale significativo aumento non vi è stato, l’entità deve valutare il fondo a copertura perdite per lo strumento finanziario a un

4.1 La rilevazione delle perdite attese 41 Figura 4.1: IFRS 9 Expected Loss (Fonte: Federcasse)

importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi [50, par. 5.5.5]. Si fa menzione dunque da una parte alle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento e dall’altra alle perdite attese nel singolo periodo (i 12 mesi successivi alla data di riferimento).

La perdita attesa, definita come la differenza tra i flussi di cassa contrattuali e quelli attesi, scontati al tasso di interesse atteso originario, si differenzia a seconda che si sia verificato o meno l’incremento significativo del rischio di credito; la perdita attesa misurata sul periodo temporale che va fino alla maturity dello strumento, ovviamente nell’ipotesi che questa non sia prevista entro i 12 mesi successivi, è una perdita multi-periodale (d’ora in poi ELLP - expected loss life-time period/provision) ed è la perdita derivante da tutti i possibili default che possono verificarsi nell’intera vita dello strumento. Le perdite così determinate vanno poi attualizzate, in quanto l’impairment corrisponde al valore attuale delle perdite alla data del bilancio [19].

Gli interessi attivi vanno calcolati usando l’interesse effettivo come definito nel principio applicato al costo ammortizzato lordo dell’attività (quindi senza conside- rare l’impairment ); se però la perdita è incurred si applica il tasso al costo netto. Si possono quindi individuare tre tipologie di rilevazione delle perdite per quanto riguarda le attività al costo ammortizzato:

• perdite a 12 mesi considerando il costo ammortizzato lordo se non c’è stato un aumento significativo del rischio di credito;

42 4. Fase II:Impairment • perdite per l’intera vita considerando il costo ammortizzato lordo se c’è stato

un aumento significativo del rischio di credito;

• perdite per l’intero ciclo considerando il costo ammortizzato netto per perdite manifestatesi (il valore di impairment deve coprire le perdite attese per l’intera vita del credito e l’interesse è calcolato sulla base del costo ammortizzato al netto delle perdite attese) [19].

Ad ogni data di reporting, come prevede la regola generale, si provvederà dunque ad alimentare il fondo svalutazione di un importo pari alla ELLP se il rischio di credito ha subito un incremento significativo successivamente alla prima iscrizione dell’attività e pari alla perdita attesa a 12 mesi1in tutti gli altri casi. L’entità andrà poi a rilevare nell’utile/perdita d’esercizio il valore richiesto per rettificare il fondo a copertura perdite alla data di riferimento del bilancio.

Si noti che, anche intuitivamente, il momento in cui si ha riscontro del menzionato peggioramento precede il deterioramento vero e proprio; la condizione per la contabi- lizzazione della perdita dello IAS 39 risulta quindi anticipata dall’evidenza dell’incre- mento significativo del rischio. La situazione di incremento del rischio è precedente alla perdita occorsa, e di conseguenza risulta precedente la sua contabilizzazione.

Già ad una prima lettura del principio di base, è facile notare come il nuovo modello di impairment sia decisamente più prudente e "favorevole" a effettuare sva- lutazioni di quello previsto dallo IAS 39. Al riguardo, è interessante far notare che il modello tuttora in fase di definizione ad opera del FASB2 si basa su un criterio diverso da quello dell’IFRS 9, chiamato current expected credit losses. Esso prevede svalutazioni per tutta la vita dello strumento sin dal momento della sua rilevazione contabile iniziale. Ciò comporta che il modello previsto dal FASB risulti ancora più prudente del nuovo modello di impairment dell’IFRS 9 [28].

Alla luce di quanto previsto dal paragrafo 5.5.3 dell’IFRS 9, si pone il problema del discernere quali fattori possano configurare un aumento del rischio creditizio considerevole e quali no. Le linee guida del Comitato di Basilea riportano il seguente elenco di indicatori di avvenuto incremento significativo del rischio:

• se il credito fosse stato erogato alla data di reporting, il management avrebbe adottato un pricing significativamente peggiorativo rispetto a quanto inizial-

1

La perdita attesa a 12 mesi non è la perdita che la banca si attende nei 12 mesi successivi, bensì la porzione di ELLP relativa a quegli eventi di default che potrebbero verificarsi nei 12 mesi successivi alla data di riferimento.

2Si veda quanto riportato precedentemente riguardo il lavoro inizialmente coordinato e alla

4.1 La rilevazione delle perdite attese 43 mente effettuato, riflettendo un incremento del rischio creditizio occorso dopo la data di erogazione;

• il management ha deciso di rafforzare il profilo delle garanzie e/o dei presi- di contrattuali ordinariamente richiesto per esposizioni creditizie simili ma di nuova erogazione, rispetto a quanto non fosse effettuato quando il credito è stato originato;

• un peggioramento del grado di rating (esterno o interno);

• per i crediti oggetto di monitoraggio a livello industriale, rileva la presenza di un indicatore di qualità del credito che mostri una qualità più debole rispetto a quella presente al momento dell’erogazione;

• l’aspettativa di concessione di una misura di tolleranza o di ristrutturazione creditizia [16, par. A24].

Tali indicatori si sommano a quelli riportati, a titolo non esaustivo, dall’IFRS 9 nella guida operativa, che sono:

• cambiamenti significativi negli indicatori creditizi esterni per lo stesso strumen- to o per strumenti simili;

• incremento significativo del rischio di un altro strumento dello stesso debitore; • variazioni avverse attuali o attese nel contesto economico, finanziario e com- merciale del debitore che possano influire sulla sia capacità di adempiere al- l’obbligazione creditizia;

• variazioni attuali o attese nel contesto regolamentare, tecnologico, ambientale che possano influire significativamente sulla capacità di adempiere;

• riduzione significativa del valore della garanzia che correda il credito o peg- gioramento della qualità del terzo garante, che possano ridurre l’incentivo al debitore a adempiere alle proprie obbligazioni;

• cambiamenti significativi attesi nel servizio del debito e nel comportamento del debitore;

• cambiamenti nell’approccio gestionale allo specifico credito, in esito ad indica- tori di cambiamento del rischio [50, par. B5.5.17].

Nel caso si verifichino delle rinegoziazioni che causino la modifica dei flussi con- trattuali di uno strumento, ma tali cambiamenti non abbiano comportato l’elimina- zione contabile dell’attività, è compito dell’entità andare a verificare se vi sia stato

44 4. Fase II:Impairment un incremento significativo del rischio creditizio dello strumento in oggetto. Tale verifica andrà condotta confrontando il rischio di inadempimento iniziale (in base ai termini contrattuali originari) con quello alla data di riferimento del bilancio (in base ai termini contrattuali modificati).

Nella fase iniziale si è anche già accennato al fatto che, ai sensi del par. 5.5.13, restano escluse dall’applicazione del principio generale in tema di impairment le attività finanziarie che erano già deteriorate al momento della loro acquisizione o alla loro origine. Per queste attività, l’entità deve rilevare solamente le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito.

Quando diversi strumenti finanziari presentano caratteristiche comuni di rischio (es. tipo o rating controparte, natura strumento/paese/settore, ecc.) è permesso ef- fettuare una valutazione su base collettiva; si verificherà poi ad ogni data di reporting se presentano ancora queste caratteristiche [19].

Il modello ha natura simmetrica. Qualora infatti, per quegli strumenti per i quali nel precedente esercizio erano state valutate sull’intera vita, il paragrafo 5.5.3 non risulti più soddisfatto, si provvede a valutare il fondo a copertura considerando solo i 12 mesi successivi alla data di bilancio [50, par. 5.5.7]. Pertanto nei casi in cui il significativo aumento del rischio di credito cessi di sussistere, l’orizzonte temporale da considerare per misurare la perdita attesa torna ad essere di 12 mesi; per lo stru- mento finanziario si configura quindi un upgrade, con conseguente ripresa di valore a conto economico.

Come detto, l’entità ad ogni data reporting deve confrontare il rischio di ina- dempimento dello strumento finanziario alla data di riferimento con quello rilevato inizialmente, e nel fare ciò deve considerare "informazioni ragionevoli e dimostrabili, che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi, indicative di aumenti significativi del rischio di credito" [50, par. 5.5.9]. Tale indicazione rientra tra quanto disposto dall’IFRS 9 per determinare gli aumenti significativi del rischio di credito. È preci- sato che laddove tali informazioni siano disponibili, non è permesso all’entità basarsi ai fini della valutazione solamente sul livello dello scaduto; il ragionamento è quindi di più ampio respiro e deve incorporare informazioni anche eterogenee per giungere a una valutazione il più possibile completa. È consentito ritenere che non si ha avuto un incremento significativo se lo strumento finanziario ha un basso rischio di credito alla data di riferimento.

Rilevante è il fatto che nella valutazione circa l’incremento del rischio, non si debba prendere in considerazione la presenza di eventuali garanzie atte a mitigare la perdita in caso di default. Conseguentemente, anche i crediti interamente col- lateralizzati, andranno inseriti nello stage 2 nel caso si verifichi un peggioramento

4.1 La rilevazione delle perdite attese 45 significativo nel rischio di credito [58, pag. 233].

La valutazione delle perdite attese sui crediti deve essere tale da riflettere: • un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutan-

do una gamma di possibili risultati; • il valore temporale del denaro;

• informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future [50, par. 5.5.17].

Si indica quindi di prendere in considerazione una molteplicità di informazioni e possibili eventi. Pur precisando che non è necessario considerare nella valutazione ogni possibile scenario futuro, è richiesto di tenere conto "del rischio o della proba- bilità che si verifichi una perdita su crediti riflettendo la possibilità che la perdita su crediti si verifichi o meno, anche se la possibilità di tale perdita è molto bas- sa" [50, par. 5.5.18]. Nell’appendice dell’IFRS 9 si legge che la finalità della stima delle perdite non è né stimare un worst case scenario né tantomeno un best case sce- nario; la logica si distacca dunque dalle stime effettuate a fini regolamentari in sede di stress test. Qui la stima delle perdite attese su crediti deve sempre considerare en- trambe le possibilità che si verifichino oppure non si verifichino delle perdite, seppur la probabilità che non si verifichino sia la più alta [50, par. B5.5.41]. Andrà pertanto tenuta in considerazione una gamma di possibili risultati, ma non necessariamente il modello risulterà complesso; a seconda dei casi, il raggiungimento dell’obiettivo potrebbe richiedere livelli di articolazione del modello di stima variabili.

Riguardo il valore temporale del denaro l’elemento di novità rispetto a quanto previsto dallo IAS 39 è relativo all’attualizzazione delle perdite attese. Questa va infatti effettuata utilizzando il tasso di interesse effettivi, determinato al momento della rilevazione iniziale (effective interest rate - EIR).

Passando al terzo punto, nella valutazione vanno utilizzate "informazioni ragio- nevoli e dimostrabili"; con questa dicitura si intendono "le informazioni ragionevol- mente disponibili alla data di riferimento del bilancio senza eccessivi costi o sforzi, comprese le informazioni sugli eventi passati, sulle condizioni e sulle previsioni delle future condizioni economiche" [50, par. B5.5.41]. Si puntualizza che le previsioni delle condizioni economiche future non vanno incluse per tutta la vita residua dello strumento finanziario, bensì compatibilmente con la loro precisione. La mancanza di attendibilità nelle informazioni si rifletterebbe infatti in una valutazione distorta, portando al risultato di aumentare il grado di discrezionalità.

46 4. Fase II:Impairment

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