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Come lo IAS 39, l’IFRS 9 indica che un’entità deve rilevare nel proprio prospetto contabile un’attività/passività finanziaria solamente nel momento in cui essa diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento [50, par. 3.1.1].

Anche per quanto riguarda l’IFRS 9, si dedicherà più ampio spazio al gruppo delle Attività finanziarie, coerentemente con gli scopi di questo lavoro.

A meno che non si applichi il paragrafo 4.1.5, di cui si parlerà successivamente, l’IFRS 9 delinea una classificazione effettuata sulla base dei seguenti elementi valutati congiuntamente:

3.2 Fase I: Classificazione e misurazione 33 • modello di business dell’entità per la gestione delle attività finanziarie;

• caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell’attività finanziaria [50, par. 4.1.1].

Si riscontra quindi già da questa indicazione un carattere di novità rispetto a quanto previsto dallo IAS 39; si richiede infatti di intersecare una valutazione sul- la standardizzazione e contrattualizzazione dei flussi di cassa con la finalità sotto- stante alla detenzione dello strumento finanziario. Sulla base della combinazione di questi due elementi, le attività possono essere valutate al costo ammortizzato, al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico, al fair value rilevato nell’utile/perdita d’esercizio.

Analizziamo singolarmente queste tre possibilità:

• Costo ammortizzato: un’attività va valutata al costo ammortizzato se (i) è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso del- le attività finanziarie finalizzato alla raccolta di flussi finanziari e contrattuali e (ii) i termini contrattuali prevedono a determinate date flussi finanziari rap- presentati solamente da pagamenti del capitale e dei relativi interessi [50, par. 4.1.2]. Restano ad esempio esclusi da questa categoria gli strumenti converti- bili e gli strumenti a leva; in generale quindi verranno contabilizzate al costo ammortizzato solo quelle attività per le quali la raccolta dei flussi non dipende da eventi improbabili e per le quali la quota interessi è dovuta semplicemente in ragione di un compenso per la privazione di liquidità.

• Fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico com- plessivo: un’attività va valutata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo se (i) è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la vendita dell’attività stessa e (ii) i termini contrattuali prevedono flussi finanziari rappresentati solamente da pagamenti del capitale e dei relativi interessi [50, par. 4.1.3].

• Fair value rilevato nell’utile/perdita d’esercizio: un’attività va valutata al fair value con impatti sul risultato d’esercizio se non è valutata in una delle due precedenti categorie, salvo rare eccezioni.

La nuova classe residuale è dunque quella del fair value through profit and loss (FVTPL). A detta categoria vanno obbligatoriamente sottratte quelle attività finan- ziarie cosiddette SPPI (solely payments of principal and interest ), ovvero quelle i cui termini contrattuali diano origine a date predeterminate a flussi di cassa che rappresentano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi sul capitale. Le atti- vità SPPI, come visto, possono essere detenute nell’ambito di due diversi modelli di gestione:

34 3. Il nuovo principio contabile: l’IFRS 9 • sono attività HTC (held to collect ) se sono detenute allo scopo di incassare i flussi finanziari contrattuali; in tal caso, come già detto, vanno valutate al costo ammortizzato;

• sono attività HTCS (held to collect and sale) se sono detenute allo scopo sia di incassare i flussi sia di realizzare un profitto grazie alla loro vendita; in tal caso si rientra nella seconda categoria di cui si è parlato, quella del fair value con contropartita patrimonio netto (FVTOCI - fair value through other comprehensive income).

Il portafoglio contabile FVTOCI è stato introdotto successivamente alla prima stesura della parte relativa alla classificazione con l’Exposure Draft del 2012 e con- sente di distinguere il portafoglio FVTPL da quelle attività che hanno superato il test SPPI, ma per le quali non si esclude possano essere vendute [57].

Vanno altresì sottratte dalla categoria dei FVTPL particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali in sede di prima iscrizione si sceglie, irrevocabilmente, la presentazione a patrimonio netto delle future eventuali variazioni di fair value. La ragione per cui è stata accordata questa possibilità è quella di sottrarre alla valutazione FVTPL strumenti di capitale detenuti primariamente per motivazioni diverse rispetto alla loro possibile fluttuazione di prezzo, quali ad esempio le azioni che un’entità è obbligata a detenere per operare in un determinato settore [58, pag. 218].

L’IFRS 9 consente di iscrivere irrevocabilmente un’attività finanziaria nella cate- goria FVTPL e di esercitare pertanto la fair value option (FVO) qualora tale scelta consenta di ridurre sensibilmente o eliminare un’asimmetria nella misurazione che risulterebbe utilizzando basi diverse per la valutazione [50, par. 4.1.5]. Lo IAS 39 individuava una serie di motivazioni che consentivano l’utilizzo della FVO; con l’I- FRS 9 invece l’unica motivazione che si può addurre per tale scelta è appunto quella dell’accounting mismatch. L’EFRAG, in merito alle criticità di questa scelta, ha ri- tenuto che il trade off tra la rilevanza e l’affidabilità messo in atto dallo IASB sia accettabile. Le due motivazioni che lo IAS 39 ammette e che nel testo dell’IFRS 9 non sono più presenti sono (i) il mancato scorporo di un derivato implicito e (ii) la gestione sulla base del fair value.

In sintesi è possibile individuare una quadripartizione delle attività finanziarie nelle seguenti quattro categorie:

• SPPI con modello di gestione HTC, valutate al costo ammortizzato; • SPPI con modello HTCS, valutate al FVTOCI;

3.2 Fase I: Classificazione e misurazione 35 • categoria residuale comprendente HFT, derivati, strumenti per i quali ci si

avvale della FVO, altre attività non SPPI, valutate al FVTPL.

Per quanto riguarda le passività finanziarie, seguendo la linea tracciata dallo IAS 39, l’IFRS 9 utilizza come categoria di base la valutazione al costo ammortizzato. Fanno eccezione:

• le passività valutate al FVTPL;

• le passività relative a attività per le quali non ricorrono i presupposti per l’eliminazione contabile;

• i contratti di garanzia finanziaria;

• gli impegni all’erogazione di un finanziamento a un tasso inferiore a quello di mercato;

• il corrispettivo iniziale rilevato a seguito di un’aggregazione aziendale [50, par. 4.2.1].

Come si può notare, si tratta di casi quasi analoghi a quelli previsti dallo IAS 39 e per i quali la valutazione è analoga.

Per quanto concerne la fair value option, con le passività finanziarie sono previsti due casi in cui è possibile esercitarla; oltre alla riduzione del mismatch contabile, analogamente a quanto accade per le attività finanziarie, si può esercitare la FVO anche per un gruppo di strumenti con un rendiconto valutato in base al fair value secondo una strategia documentata [50, par. 4.2.2].

La riclassificazione delle attività finanziarie è concessa solo in caso di discontinuità nel modello di business adottato. In tal caso andranno effettuate le riclassificazioni del caso conformemente a quanto detto finora. Per quanto concerne le passività finanziarie è specificato che l’entità non deve riclassificarle.

3.2.1 Verifica SPPI e benchmark test

L’IFRS 9 fornisce delle indicazioni per valutare se uno strumento sia di tipo SPPI, cioè se contrattualmente esso prevede dei flussi di cassa a date predeterminate esclusivamente a titolo di rimborso di capitale o a titolo dei relativi interessi sul capitale. Si precisa che, ai fini della definizione di SPPI, il capitale è il fair value dell’attività finanziaria in sede di prima iscrizione e l’interesse è il corrispettivo (i) per il valore temporale del denaro, (ii) per altri costi e rischi basilari, compreso un margine di profitto. Il test SPPI viene effettuato in sede di prima iscrizione e resta valido per le misurazioni successive.

36 3. Il nuovo principio contabile: l’IFRS 9 Vengono indicate una serie di fattispecie per le quali si esclude la categorizzazione tra gli SPPI dello strumento, quali la presenza di flussi di cassa contrattuali che espongono a variazioni nei prezzi di azioni o materie prime e la presenza di leva, tipica dei contratti d’opzione. In generale il criterio SPPI non può essere applicato laddove siano presenti contrattualmente clausole che modifichino la frequenza e l’ammontare dei flussi di cassa, che consentano il rimborso anticipato, che consentano di ridurre la durata, che limitino i diritti del creditore a specifiche garanzie, strumenti che includano derivati impliciti [46].

Dal testo dell’IFRS 9 si possono desumere poi una serie di indicazioni riguar- do eventuali caratteristiche contrattuali compatibili con la definizione di SPPI. Esse consistono, riassumendo, nella possibilità di inclusione tra gli SPPI di strumenti aventi clausole che possano avere solamente un effetto de minimis su quelli che sono i parametri per il riconoscimento come SPPI.

Oltre al test SPPI, in fase di prima iscrizione, va predisposto un ulteriore test se si è in presenza di clausole contrattuali che alterino il profilo del valore temporale del denaro (a titolo esemplificativo, si può nominare il caso in cui si ha un’indicizzazione a un tasso avente durata disallineata rispetto al periodo di indicizzazione). Tale misura è chiamata benchmark test e consta nel confronto periodico dello strumento in oggetto con uno strumento avente i medesimi flussi contrattuali e il medesimo rischio di credito ma con un profilo temporale allineato. Lo scopo è quello di isolare la clausola interferente nel profilo temporale del denaro e valutare alla luce di ciò la qualificabilità come SPPI.

3.2.2 Il modello di gestione

Nell’IFRS 9 assume rilevante importanza, in combinazione con la natura dei flussi, il modello di gestione adottato, ovvero la modalità con cui un’entità gestisce le sue attività al fine di generare flussi di cassa. Al momento della prima iscrizione, vanno valutate tutte le informazioni pertinenti e disponibili dal key management personnel. È importante sottolineare che, rispetto a quanto previsto dallo IAS 39, è stata rimossa la tainting rule, volta a evitare riclassificazioni a fini meramente contabili da parte dell’entità. Il nuovo approccio, coerentemente con quello principle based riconoscibile come tema comune in tutto l’IFRS 9, si fonda piuttosto sulla coerenza tra rappresentazione in bilancio e documenti disponibili al management [58, pag. 226].

Si è già accennato ai due modelli di gestione in cui possono confluire solo atti- vità che hanno superato il test SPPI; riprendiamo ora la trattazione in maniera più approfondita.

3.3 Fase III: Hedge-accounting 37

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