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L’IFRS 9 prevede la classificazione in tre stadi dei crediti che presentiamo qui di seguito, secondo quanto previsto dall’impairment model :

• stage 1 : comprende le attività finanziarie in bonis che non hanno subito un significativo incremento della rischiosità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale;

• stage 2 : comprende le attività finanziarie che hanno subito un significativo incremento della rischiosità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale;

• stage 3 : comprende le cosiddette attività impaired, per le quali si ha un effetto negativo sui flussi di cassa attesi futuri.

Da una parte lo IAS 39 effettua una distinzione tra crediti in bonis e crediti deteriorati, dall’altra l’IFRS 9, e qui sta il punto di maggiore interesse, introduce all’interno della categoria dei crediti in bonis un’ulteriore categoria: i crediti dello stage 2 sono crediti che, pur non manifestando ancora l’evidenza di eventi di perdita, presentano segnali di rischio incrementale considerevoli.

Il paragrafo 5.5.9 dell’IFRS 9 indica che in sede di valutazione, l’entità deve av- valersi della variazione del rischio di inadempimento della controparte, e non della variazione delle perdite attese su crediti, per valutare se vi stato un significativo incremento del rischio creditizio. Da qui si deduce che, come accade per la vigilan- za regolamentare, il principale strumento da considerare è la probabilità di default. Dell’importanza dei metodi statistici, sia in sede di allocazione tra stage che in se- de di valutazione delle perdite attese, si parlerà più approfonditamente oltre, ma qui si vuole ricordare come nella valutazione possano rientrare anche strumenti non statistici. Si tratta dell’osservazione di determinati eventi, non individuati dal mo- tore statistico, che possono comportare uno spostamento in uno stage diverso. La valutazione andamentale si può basare su alcune tipologie principali:

• la classificazione manageriale, che sfrutta informazioni note alla banca ma non ancora rilevate formalmente;

• il criterio dello scaduto oltre 30 giorni, considerato segnale automatico di incremento rilevante del rischio;

• la concessione di modifiche contrattuali; • la soglia assoluta sulla probabilità di default.

L’AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industries Risk Managers) ipotizza poi anche l’istituzione di un apposito IFRS 9 Desk, che abbia lo scopo di prendere

4.2 La stage allocation 47 l’iniziativa per l’allocazione tra stage, operando a valle degli altri strumenti utilizzato. L’operatività di tale struttura sarebbe ovviamente limitata ad una parte di casistiche, individuate in virtù del loro carattere di eccezionalità.

Risulta di fondamentale importanza notare che l’approccio dell’IFRS 9 per quan- to riguarda l’allocazione negli stage 1 e stage 2 è relativo, nel senso che non vengono individuate delle soglie ma si chiede di confrontare la qualità creditizia alla data in esame con quella iniziale. In via teorica potrebbe quindi accadere che un’attività fi- nanziaria classificata nello stage 1 abbia una probabilità di default maggiore di quella di un’attività finanziaria classificata nello stage 2, in quanto nel corso del tempo non ha subito un significativo decremento della qualità creditizia. Non si considera quindi la rischiosità assoluta bensì le variazioni, sia positive che negative3 del rischio.

Volendo riassumere il quadro delineato contrapponendolo a quello previsto dallo IAS 39, si evidenzia dunque in primis un abbandono della logica incurred but not reported, propria delle svalutazioni collettive e che aveva lo scopo di mitigare l’ef- fetto della discrasia temporale tra il verificarsi della perdita e la sua individuazione da parte dei sistemi di monitoraggio interni. La nuova logica prevede la distinzione tra stage 1 e stage 2, secondo quanto già illustrato, con l’applicazione della perdita attesa a 12 mesi o per l’intera vita dello strumento. Per i crediti in stage 3 non si prevedono impatti significativi, in quanto tendono ad allinearsi ai crediti impaired dello IAS 39.

Al fine di semplificare il processo di staging, l’IFRS 9 prevede due espedienti operativi. Il Comitato di Basilea chiarisce che lo scopo di tali espedienti è quello di rendere meno onerosa l’implementazione per una vasto gruppo di imprese, ri- conoscendo il fatto che l’IFRS 9 sarà adottato da un insieme eterogeneo di entità che include anche firms non appartenenti all’industria bancaria [16, par. A45]. Le semplificazioni previste, già menzionate precedentemente, sono:

• l’applicazione della cosiddetta low risk exemption;

• la presunzione di trovarsi di fronte a un incremento significativo del rischio di credito quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni, salvo l’entità non riesca a dare prova del contrario.

L’invito ribadito in più parti dal Comitato di Basilea è che le banche facciano scarso utilizzo di questi espedienti pratici poiché, soprattutto per quegli istituti ban-

3

In virtù della già menzionata simmetricità del modello, si può verificare il passaggio di un’at- tività dallo stage 2 allo stage 1 nel caso questa manifesti un "rientro" dal significativo incremento del rischio creditizio.

48 4. Fase II:Impairment cari operanti a livello internazionale, tale utilizzo sarebbe valutato come un indicatore di basso livello di qualità dell’implementazione.

4.2.1 La low risk exemption

La low risk exemption consiste nell’assumere che non si sia verificato un incre- mento significativo del rischio di credito per quelle attività qualificate come attività a basso rischio. Ciò comporta ovviamente il vantaggio per l’entità di limitare la valutazione sulle expected losses all’orizzonte temporale dei 12 mesi e di non dovere dunque considerare le perdite attese sull’intera vita. Un’attività è qualificabile come attività a basso rischio se:

• il rischio di default è basso;

• il debitore ha una forte capacità di rispettare le proprie obbligazioni contrat- tuali nel breve periodo;

• cambiamenti avversi nelle condizioni economiche e industriali nel lungo periodo possono ridurre, ma non necessariamente ridurranno, la capacità di cui sopra [50, par. B5.5.22].

Lo standard precisa che la valutazione in merito al basso rischio creditizio va effettuata in termini assoluti; le attività non devono essere dunque valutate con- frontandole con altre attività e qualificate come a basso rischio solo in virtù della maggiore rischiosità che caratterizza altri portafogli dell’entità stessa o altri Paesi. Per garantire questa valutazione in termini assoluti, l’IFRS 9 auspica un ricorso al concetto di investment grade utilizzato nelle agenzie di rating. Va detto che tale scelta è stata particolarmente dibattuta in sede di stesura del testo del principio in quanto un riferimento di mercato alla soglia di assoluta di basso rischio tende a penalizzare quelle istituzioni che operano in contesti in cui la qualità ordinaria del credito si posiziona vicino o addirittura al di sotto di tale soglia [58, pag. 238].

4.2.2 La more-than-30-days-past-due rebuttable presumption

L’altro espediente pratico è la presunzione, confutabile, di trovarsi di fronte a un significativo incremento del rischio creditizio laddove si sia verificato uno scaduto di oltre 30 giorni. Il principio precisa come tale presunzione sia confutabile qualora l’entità abbia informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi e sforzi, che il rischio di credito non è significativamente aumentato [50, par. 5.5.11]. Il Comitato di Basilea riconosce che il mancato adempimento per oltre 30 giorni è un indicatore tardivo dei possibili incrementi di rischio creditizio e per questo auspica che le banche non adottino tale criterio come indicatore primario per il passaggio

4.3 L’approccio forward looking 49

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