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Lo IAS 39 prescrive che un’entità debba rilevare nel proprio bilancio un’attività o una passività finanziaria solamente nel momento in cui essa diventa parte nelle clausola contrattuali dello strumento [49, par. 9]. Vi è un’eccezione per i cosiddetti regular way, inerenti a strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati per i quali è prevista la consegna delle attività/passività finanziarie oggetto del contratto; per questi contratti è accordata la facoltà di decidere se effettuare la contabilizzazio- ne alla data di negoziazione o a quella di regolamento [23, pag. 234].

Le attività e passività finanziarie vanno iscritte in sede di rilevazione iniziale al loro fair value2, che coincide in linea di massima con il corrispettivo pagato per l’acquisto dello strumento, sommandovi i costi e i proventi di transazione.

Nel testo si precisa, come appena detto, che vanno compresi nella valutazione eventuali costi/proventi di transazione. Di questi è data una definizione, nel testo dello IAS 39, come di costi marginali direttamente attribuibili alla transazione che non si sarebbero sostenuti se quest’ultima non avesse preso luogo [49, par. 9]. Si tratta dunque di costi direttamente collegabili all’acquisizione, all’emissione o al- la dismissione di un’attività/passività finanziaria. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la normativa nomina le commissioni pagate agli agenti, ai consulenti, ai broker, ai dealer, i contributi prelevati da organismi normativi o dalle Borse Valori e le tasse derivanti dal trasferimento, escludendo invece (i) premi o costi, (ii) costi di finanziamento, (iii) costi interni amministrativi o di gestione. La presenza dei costi di transazione ha l’effetto di modificare il tasso di interesse originario nel caso ci si trovi di fronte a strumenti valutati al costo ammortizzato. In questo caso tali costi vanno ripartiti lungo l’intera durata dello strumento.

A seguito della prima rilevazione invece si rende necessario effettuare un distinguo fondato sulla categorizzazione iniziale: si avranno categorie valutate al fair value e categorie valutate al costo ammortizzato.

Lo IAS 39 indica come l’esistenza di una quotazione ufficiale in un mercato attivo sia il primo criterio da seguire per valutare l’esistenza di un fair value. In assenza di esso, l’entità determina il fair value con una tecnica di valutazione; tale tecnica di valutazione deve basarsi per quanto possibile su fattori di mercato e evitare quei

2Il fair value è definito nel par. 9 dello IAS 39 come "il corrispettivo al quale un’attività potrebbe

2.2 Rilevazione iniziale e valutazione successiva 21 fattori specifici dell’entità [49, par. 48]. A tal riguardo è opportuno segnalare il risultato del lavoro coordinato di Banca d’Italia e Isvap, che ha prodotto nel 2010 delle linee guida per l’individuazione del fair value; le tre autorità hanno provveduto a individuare una gerarchia per i metodi di calcolo del fair value. Riassumendo, in mancanza di quotazioni, bisogna ricorrere a informazioni disponibili sul mercato e solo in ultima battuta, in mancanza di questi dati, è consentito anche sfruttare informazioni non presenti sul mercato3.

Il costo ammortizzato è invece "il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio del- l’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o irrecuperabili- tà" [49, par. 9]. Il metodo utilizzato, come detto sopra, è quello dell’interesse effetti- vo, più precisamente definito IRR (Internal Rate of Return); l’IRR è quel tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri dello strumento, per capitale e interesse, stimati nel periodo di vita atteso dello stesso al suo valore di prima iscrizione, per gli strumenti a tasso fisso, o al suo valore contabile a ciascuna data di riprezzamento, per gli strumenti a tasso indicizzato [49, par. 9]. Dalla lettura combinata delle definizioni di costo ammortizzato e IRR si può notare che la stima dei flussi finanziari considera tutte le cause contrattuali che possono influire sugli importi e sulle scadenze, senza però considerare le perdite attese sul credito [58, pag. 80].

Lo IAS 39 indica che dopo la rilevazione iniziale l’entità deve valutare le attività finanziarie al loro fair value ad eccezione dei seguenti casi:

• finanziamenti e crediti;

• investimenti detenuti fino a scadenza;

• investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non può essere misurato attendibilmente (e derivati correlati) [49, par. 46].

A finanziamenti e crediti e a investimenti detenuti fino a scadenza si applica il criterio del costo ammortizzato utilizzando l’interesse effettivo, mentre per l’ultima categoria si ha una valutazione al costo4. Restano invece valutati al fair value gli strumenti inseriti nelle categorie delle attività valutate al fair value con contropartita

3

Per maggiori informazioni fare riferimento a [11].

4Ai paragrafi AG80 e AG81 dello IAS 39 vengono fornite delucidazioni su questo tipo di

22 2. L’attuale quadro normativo: lo IAS 39 a conto economico (FVTPL) e le attività disponibili per la vendita (AFS). Per gli strumenti valutati al fair value si procede quindi con la rideterminazione di quest’ul- timo ad ogni data di riferimento del bilancio, fino alla loro eliminazione contabile; le variazioni osservate, sia positive che negative, vengono considerate variazioni di fair value, ma cambia, nelle due categorie, l’impatto di tali variazioni. Per le attività FVTPL, le fluttuazioni di valore impattano il conto economico e vanno di conseguen- za a influire sul risultato d’esercizio, pur non trattandosi di componenti reddituali realizzate. Per le attività AFS invece le differenze di fair value vanno considerate nel patrimonio netto nella parte di risultato economico complessivo successiva al red- dito d’esercizio, ovvero nell’other comprehensive income (OCI); queste fluttuazioni di valore non influenzano il risultato d’esercizio fintanto che sono detenute dall’entità. Per quanto concerne le passività finanziarie, esse vanno iscritte in sede di rileva- zione iniziale al loro fair value, sempre tenendo conto di eventuali costi di transazione. Dopo la rilevazione iniziale per le passività finanziarie FVTPL vale quanto detto ri- guardo le attività al fair value rilevato a conto economico. Per quanto riguarda le altre passività finanziarie esse vanno valutate in via generale al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, ma vi sono delle eccezioni per:

• le passività finanziarie che emergono quando il trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa tutte le condizioni per l’eliminazione contabile; • i contratti di garanzia finanziaria e gli impegni all’erogazione di finanziamenti

a un tasso inferiore a quello di mercato, valutati al valore maggiore tra quello iniziale e quello previsto dallo IAS 37 [52, pag. 94].

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