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La definizione di derivato è contenuta nello IAS 39, che afferma che affinché uno strumento sia considerato un derivato devono valere per esso contemporaneamente le seguenti condizioni:

• il suo valore varia al variare di una specifico fattore denominato sottostante, che può essere un tasso di interesse, un tasso di cambio, un prezzo di una merce, ecc.;

• l’investimento iniziale è nullo o comunque minore rispetto ad altri tipi di con- tratto che prevedono una risposta simile a oscillazioni di valore di un sotto- stante;

• la regolazione si ha a una data futura.

Uno strumento derivato non è pertanto uno strumento "autonomo", ma per sua natura presenta un valore che è funzione del valore di un’altra grandezza individuata, finanziaria o non. Risulta dunque fondamentale riconoscere il legame tra il derivato e il sottostante, ovvero sapere in che misura le modificazioni nel valore del secondo si riflettano sul valore del derivato. Per fare ciò si individua inizialmente il cosiddet- to valore nozionale, ovvero la quantità di merce, di denaro, di valuta alla base del contratto. Tale quantità potrà, alla scadenza, venire effettivamente scambiata tra le controparti oppure venire più semplicemente utilizzata come riferimento per il calco- lo dei flussi finanziari nel periodo di validità del contratto. In caso di regolamento del contratto mediante consegna del sottostante si parla di physical settlement, mentre se vengono scambiati solo i differenziali di valore si parla di net cash settlement.

I derivati sono normalmente classificati nella categoria held for trading ma, laddo- ve siano soddisfatti una serie di requisiti previsti dallo IAS 39, è consentito procedere alla contabilizzazione prevista dall’hedge accounting.

• Un derivato classificato come strumento di negoziazione viene ricondotto alla categoria fair value through profit and loss/held for trading.

• Un derivato che soddisfa le regole dell’hedge accounting viene considerato uno strumento di copertura e viene contabilizzato secondo le strategie di copertura perseguite.

2.6 I derivati di copertura 27 Un derivato di negoziazione è quindi uno strumento detenuto a scopi speculativi o di arbitraggio mentre, dall’altra parte, un derivato di copertura è uno strumento finanziario sottoscritto con lo scopo di coprirsi da un determinato rischio. I derivati di copertura contemplati dallo IAS 39 sono tripartiti nelle categorie di cui sotto a seconda del loro scopo. Gli obiettivi perseguiti con l’utilizzo di strumenti di copertura sono:

• fair value hedge (copertura del fair value); • cash flow edge (copertura dei flussi di cassa);

• net investment in a foreign entity hedge (copertura degli investimenti esteri) [49, par. 86].

Le coperture del fair value proteggono il valore di un’attività/passività finanziaria al variare di uno specifico fattore di rischio. Il caso più frequente di strumenti per i quali si sceglie di avvalersi di questo tipo di coperture si ha con gli strumenti a tasso fisso, il cui valore quindi oscilla al variare del tasso di interesse.

Le coperture di cash flow hanno invece l’obiettivo di stabilizzare i flussi di cassa futuri di attività/passività finanziarie. L’esempio tipico di applicazione di queste coperture è relativo agli strumenti a tasso variabile, in cui la variazione del tasso comporta entrate/uscite differenti.

Gli strumenti ammessi a fungere da strumento di copertura sono in linea di mas- sima tutti gli strumenti derivati e non ci si soffermerà ad analizzare le pur presenti eccezioni.

La contabilizzazione di uno strumento derivato come derivato di copertura è così articolata:

• laddove il fair value del derivato sia positivo, va iscritto tale valore nella voce 80 dell’attivo di stato patrimoniale Derivati di Copertura;

• laddove invece il fair value sia negativo, il derivato viene contabilizzato per un valore pari al fair value negativo nella voce 60 del passivo di stato patrimoniale Derivati di copertura.

I derivati vanno sempre rilevati in sede di bilancio al loro fair value. L’hedge accounting compensa la rilevazione del fair value dei derivati con quella delle poste coperte [58, pag. 160]. Il vantaggio sta dunque nel poter evitare di riportare a conto economico tutti i cambiamenti di fair value dello strumento. Per poter applicare l’hedge accounting i requisiti sono i seguenti:

28 2. L’attuale quadro normativo: lo IAS 39 • la relazione di copertura deve essere altamente efficace nel realizzare la compen- sazione tra le variazioni dello strumento coperto e le variazioni dello strumento di copertura;

• l’efficacia della copertura deve essere attendibilmente valutata; • l’efficacia della copertura deve rispettare il criterio della continuità.

L’efficacia della copertura è data dalla capacità dello strumento derivato di ge- nerare flussi finanziari o di modificare il proprio fair value per valori proporziona- li/uguali e contrari a quelli generati dallo strumento coperto. Lo IAS 39 concede l’applicazione dell’hedge accounting solo nel caso in cui gli scostamenti siano conti- nuativamente compreso entro il range 80%-125%; solo restando entro questi para- metri è consentito mantenere la contabilizzazione prevista dall’hedge accounting. Le variazioni non pareggiate tra le poste coperte e lo strumento di copertura, consentite nei limiti quantitativi riportati, vanno registrate a conto economico.

L’applicazione delle regole dell’hedge accounting necessita di soddisfare requisiti piuttosto stringenti in termini di efficacia, che va valutata sia retrospettivamente che prospetticamente. Ad ogni data di valutazione bisogna procedere con la misurazione dell’efficacia della copertura. Seppur lo IAS 39 preveda l’obbligatorietà di valutare l’efficacia del processo di copertura, non indica una metodologia specifica da adottare per farlo. Nella prassi il metodo più utilizzato è quello del dollar offset method : esso prevede di rapportare in termini assoluti le variazioni di valore dell’elemento coperto con quelle dello strumento di copertura. Questo test di efficacia si contraddistingue per la grande semplicità nella sua applicazione ma tende a risultare poco affidabile nei periodi di instabilità dei mercati.

Capitolo 3

Il nuovo principio contabile:

l’IFRS 9

Il testo del principio contabile IFRS 9 ha visto pubblicata la sua versione defi- nitiva nel luglio 2014, a seguito di un lungo processo e dopo aver conosciuto vari rimaneggiamenti. Esso va a sostituire lo IAS 39 quasi integralmente. Il percorso di discussione volto a un superamento dello IAS 39 è cominciato addirittura nel 2005, con l’azione congiunta dell’International Accountinga Standards Board (IASB) e del Financial Accounting Standards Board (FASB). I tavoli di lavoro dei due enti inter- nazionali sono stati seguiti con interesse dal gruppo del G-20, in particolar modo a seguito dei primi segnali della crisi finanziaria del 2008; il gruppo sovranazionale auspicava la creazione di un framework di vigilanza e regolamentare "più forte, più coerente a livello globale"1.

Nonostante i partecipanti al gruppo del G-20 ritenessero auspicabile una conver- genza delle direttive di IASB e FASB in un unico principio internazionale, fatto che avrebbe senza alcun dubbio costituito un vantaggio nel processo di uniformazione e confrontabilità dei bilanci a livello globale, si è dovuto convenire che tale strada non era percorribile. Malgrado gli sforzi profusi, i due Boards hanno dovuto prendere atto della distanza tra le visioni espresse in fase di consultazione dai rispettivi porta- tori di interesse, prendendo dunque la decisione di definire due diversi standard. A tal proposito si segnala che, al momento in cui si scrive, i lavori del FASB non sono ancora completamente giunti a conclusione. Seguendo l’impostazione delle tre fasi2 in cui si articola l’IFRS 9, si è giunti nel corso del 2016 alla stesura della versione definitiva delle parti inerenti a classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e all’impairment ; per quanto riguarda invece l’hedge accounting è stata pubblicata

1

Vedi London summit - Leaders’ statement, 2 aprile 2009

2Le tre fasi sono: 1) Misurazione e Rilevazione; 2) Impairment ; 3) Hedge Accounting. Vedi ultra

per maggiori dettagli.

30 3. Il nuovo principio contabile: l’IFRS 9 un’Exposure Draft a settembre 2016.

Dello IAS 39 si criticava la difficoltà di comprensione, applicazione ed interpre- tazione e per questo con l’IFRS 9 si è cercato di ricorrere a uno standard che fosse maggiormente principle-based [58, pag. 212]. In particolare era emersa nitidamente l’inefficienza riscontrata con lo IAS 39 nel riconoscere e contabilizzare le perdite. Il criterio incurred loss ha dimostrato soprattutto con l’avvento della crisi finanziaria forti limiti nel dare una rappresentazione veritiera e corretta delle perdite subite. Il fatto che le perdite vengano contabilizzate solo al momento dell’effettivo riconosci- mento dello stato di deterioramento comporta un’asimmetria tra lo stato reale dei fatti e la sua rappresentazione in sede di rilevazione contabile.

L’IFRS 9, come si evince da quanto sopra riportato a proposito delle dichiarazio- ni del G-20, è parte di un progetto più ampio di riforme contabili nate per dare una risposta alla crisi finanziaria del 2008 al fine di mitigare effetti distorsivi accentuati dalla crisi stessa [57]. Come già detto sopra, il progetto che ha trovato conclusio- ne con la pubblicazione nel 2014 dell’IFRS 9 ha conosciuto un percorso travagliato, in particolare la parte relativa all’impairment ; su questo tema si sono infatti sus- seguiti ben tre documenti di consultazione. Non ci si soffermerà in questo lavoro sull’esposizione dei motivi che stanno alla base di questa fase di consultazione e sui risultati intermedi conseguiti, per focalizzarsi piuttosto sull’assetto finale disegnato dal principio contabile, così come verrà applicato a partire dall’esercizio 2018.

La stessa Commissione Europea, nel ratificare l’adozione del nuovo principio con- tabile, ricorda che esso "mira a migliorare l’informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria", in particolar modo favorendo la transizione "verso un modello più lungimirante di rile- vazione delle perdite attese su crediti" [27].

L’IFRS 9 ha come finalità stabilire principi per la presentazione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie tali da conferire al bilancio un elevato potere informativo riguardo la valutazione degli importi, la tempistica e il grado di incertezza dei flussi finanziari futuri [50, par. 1.1]. Il principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, come prevedeva lo IAS 39, ma con alcune eccezioni, tra cui possiamo ricordare a titolo esemplificativo macro-aree quali le partecipazioni in collegate, controllate e joint ventures, le obbligazioni relative ai leasing e gli strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione del già menzionato IFRS 4, che tratta i contratti assicurativi.

L’IFRS 9 sostituisce quasi integralmente lo IAS 39, lasciando però intatte le disposizioni dello IAS 39 in tema di:

3.1 Omologazione 31 • regole sulla misurazione iniziale;

• regole sulla cancellazione;

• disposizioni in tema di macro fair value edge per il rischio di tasso [58, pag. 212].

Come già anticipato brevemente in nota, il contenuto dell’IFRS 9 può venire scisso in tre fasi:

• Fase I: Classification and Measurement ; • Fase II: Impairment ;

• Fase III: Hedge Accounting.

Con la Fase I vengono sostituite le quattro categorie di strumenti finanziari individuate dallo IAS 39 di cui si è parlato nel2.1da altre quattro categorie.

Nella Fase II, le disposizioni sull’impairment introducono il concetto di expected loss, con il conseguente abbandono di quello di incurred loss e prescrivendo dunque di riconoscere le perdite al momento del peggioramento del merito creditizio e non più quando esse si manifestano.

Nella Fase III in linea di massima le norme conservano l’architettura generale dell’approccio, ma non mancano delle innovazioni, delle quali la più rilevante è il superamento del limite di copertura.

Essendo il contenuto della Fase II l’argomento centrale di questo lavoro, oltre che quello di maggiore ampiezza, si è deciso di affrontarlo in un capitolo appositamente dedicatogli, separatamente dalla Fase I e dalla Fase III.

Fase Capitolo I: Classificazione e Misurazione 3 II: Impairment 4 III: Hedge Accounting 3

3.1

Omologazione

L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group3) ha dato un primo

parere positivo all’adozione dell’IFRS 9 con il Draft Endorsement Advice nel maggio

3Si tratta di un’associazione privata fondata nel 2001 su spinta della Commissione Europea al

32 3. Il nuovo principio contabile: l’IFRS 9 del 2015, per poi giungere nel settembre dello stesso anno a un’opinione definitiva con il Final Endorsement Advice. Quest’ultimo stabilisce che l’IFRS 9 non è contrario al principio della true and fair view e contribuisce al pubblico interesse. Anche le let- tere di commento di EBA (European Banking Authority ) e ECB (European Central Bank ) e il parere dell’ESMA (European Securities and Market Authority ) supporta- no l’omologazione del principio.

Come già ricordato, l’IFRS 9 sarà applicabile dall’1 gennaio 2018. La complessità dei temi trattati ha fatto tuttavia sì che il dibattito continuasse anche a seguito della stesura del testo finale e continui tuttora, con lo scopo di emettere delle linee guida applicative. A questo compito lavorano autorità di supervisione e soggetti coinvolti in sede di first application. A tal proposito è possibile segnalare:

• la creazione da parte dello IASB del Transition Resource Group, un panel di esperti le cui indicazioni sono destinate a influire sulla prassi interpretativa; • la pubblicazione da parte del BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)

nel dicembre del 2015 del testo definitivo delle linee guida Guidance on credit risk and accounting on expected credit losses;

• la pubblicazione da parte del Financial Stability Board del report Impact of expected credit losses approaches on bank risk disclosures.

Va sottolineato il fatto che l’European Central Bank presta grande attenzione agli sviluppi in materia e si muove attivamente nella fase di adattamento al nuovo principio, in virtù delle ricadute che questo potrà avere in termini di capitale rego- lamentare. È fondamentale infatti il concorso coordinato di più parti nel processo che sta portando all’implementazione delle logiche dell’IFRS 9, considerando il ruolo critico che il settore bancario storicamente ricopre.

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