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nell’Archivio Concistoriale

Marco Iervese

L’Archivio Concistoriale, conservato nell’Archivio Segreto Vatica-no, attualmente è in fase di ordinamento. Dalla documentazione del-la busta ex n. 5, redel-lativa aldel-la “Morte di Pio VII”, è possibile ricostrui-re le fasi immediatamente successive alla morte del pontefice e i pas-saggi istituzionali per la convocazione del conclave. Tra le carte sono conservati i resoconti delle congregazioni particolari e generali, non-ché il “Giornale” del conclave.

In quest’ultimo viene descritta la convocazione effettuata da mon-signor Raffaele Mazio, segretario del Sacro Collegio, della congrega-zione particolare straordinaria la sera del 20 agosto. Riunione svolta-si nelle stanze del Palazzo della Cancelleria e alla quale parteciparono il decano Giulio Maria Della Somaglia, il camerlengo Bartolomeo Pac-ca, il capo d’ordine dei preti Joseph Fesch, Ercole Consalvi primo dia-cono e lo stesso segretario del Sacro Collegio Raffaele Mazio.

La trascrizione del Giornale (documento A) riguarda proprio il contenuto di questa prima congregazione particolare straordinaria con l’apertura dei due plichi lasciati da Pio VII. Il primo contenente il Breve Epistolare del 18 ottobre 1822. Il secondo comprendeva tre costituzioni: le Bolle del 6 febbraio 1807, del 13 novembre 1813 e del 21 marzo 1815.

Nello stesso Giornale è descritta poi la congregazione generale straordinaria del 21 agosto dove si discusse l’invio dei corrieri per la partecipazione della morte del pontefice. Si decise di inviarle non solamente a tutti i sovrani cattolici, come da tradizione, ma anche a quei sovrani acattolici aventi un considerevole numero di fedeli della Chiesa di Roma come i re d’Inghilterra, di Hannover, di Prussia, l’im-peratore di Mosca, i re di Polonia e dei Paesi Bassi. Quanto al re di Spagna, trovandosi prigioniero a Siviglia presso i “costituzionali”, do-ve difficilmente sarebbe potuto penetrare il corriere, si decise che si

spedissero le partecipazioni sia a Madrid e dirette al re di Spagna, sia alla reggenza stabilita in città dai difensori dei diritti reali.

Nel Giornale segue la congregazione generale straordinaria avve-nuta il 21 agosto nelle «camere della Congregazione al Palazzo Apo-stolico Quirinale della Camera Apostolica», dove i cardinali, oltre a scegliere il Quirinale come luogo del conclave, decisero di non usu-fruire della facoltà concessa dal pontefice col Breve Epistolare del 18 ottobre del 1822 (documento B), giudicando la situazione politica sufficientemente tranquilla.

Archivio Segreto Vaticano, Archivio Concistoriale, Con-clavi, Morte di Pio VII, ex b. 5

Documento A […]

Breve Epistolare

di Pio VII 18 ottobre

1822

Dopo le formalità solite praticarsi nella congregazione particolare degli eminentissimi signori cardinali capi di ordine, ed espresse nelle istruzioni etc. monsignor segretario del Sacro Collegio presentò agli eminentissimi signori cardinali suddetti un piego sigillato, che al medesimo come segretario del Sacro Collegio fu consegnato sotto il più alto segreto dalla santa memoria di Pio VII la sera dei 18 ottobre 1822, e si leggeva in esso la seguente direzione “Ven.

Fratribus ac dilectis Filiis Nostris Sanctae Romana Ecclesia Cardinalibus” con ordine di consegnarlo ai signori cardinali presenti in Roma, subito seguita la di lui morte. Aperto il plico, si trovò dentro il medesimo un breve epistolare come sopra diretto agli eminentissimi cardinali di santa madre Chiesa, scritto interamente di pugno di monsignor Mazio, come segretario delle lettere latine di sua santità, e sottoscritto dal lodato sommo pontefice li 18 ottobre 1822.

Si davano in esso le seguenti disposizioni, cioè: che, attese le circostanze dei tempi, l’elezione del nuovo pontefice possa farsi dai signori cardinali presenti in Roma, subito seguita la di lui morte, sebbene non siano state celebrate le esequie dei novendiali; che non sia perciò necessario di attendere l’arrivo degli altri cardinali, sebbene legati a latere, ed assenti per causa pubblica, e con espressa licenza; che possa farsi l’elezione tanto dentro che fuori del conclave, sia per schedole segrete, sia per compromesso, sia per ispirazione; che in tutto il resto siano osservate le costituzioni dei suoi predecessori;

che il futuro sommo pontefice, nel caso che fosse eletto senza essere state celebrate le solite esequie, debba far celebrare il maggior numero di messe che potrà in qualunque chiesa in suffragio della sua anima, e che in un giorno a di lui arbitrio si facciano le solenni esequie nella basilica di San Pietro; che tale costituzione si dovesse da monsignor Mazio consegnare dopo la sua morte ai signori cardinali capi di ordine, e quindi comunicarsi agli altri signori cardinali presenti in Curia.

Bolla di Pio VII

del 6 febbraio

1807

Dopo ciò l’eminentissimo signor cardinale Della Somaglia decano del Sacro Collegio presentò agli eminentissimi capi di ordine altro piego ben chiuso e sigillato. La santa memoria di Pio VII consegnò questo piego al cardinale decano Mattei alla morte del quale lo ebbe l’attuale signor cardinale decano Della Somaglia. Apertosi tal piego si trovò che il medesimo conteneva tre costituzioni di detto sommo pontefice. Nella prima di esse, che era una copia di bolla emanata dalla santità sua in data 6 febbraio 1807, autenticata di proprio pugno di Pio VII in Fontainbleau il 13 novembre 1813, si disponeva che, accadendo la sua morte in qualunque parte del mondo, il più degno dei cardinali presenti, o in loro assenza la prima dignità ecclesiastica del luogo debba darne parte all’eminentissimo cardinale decano, che ne avrebbe avvisati i cardinali capi d’ordine e camerlengo, i quali poi avrebbero convocati tutti i cardinali per l’elezione del nuovo pontefice; che se si ignorasse il luogo della dimora di alcuni di essi cardinali, ciò non ostante anche in loro assenza sarebbe stata valida l’elezione;

che il conclave potesse farsi in qualunque città e luogo di qualsivoglia Regno o Stato, a scelta dei cardinali capi di ordine e camerlengo; che la metà più uno dei cardinali viventi sia sufficiente per l’elezione del sommo pontefice sebbene non decorso il solito decendio, o l’arrivo dei cardinali assenti, e che quello che venisse eletto da due delle tre parti come sopra congregati, debba essere da tutti riconosciuto per romano pontefice; che si intenda derogato a tutte le cerimonie e solennità, ferme solo restando le condizioni necessarie per la validità in ciascuna elezione canonica del romano pontefice, tanto in rapporto alla sicurezza del luogo del conclave, quanto riguardo alla libertà degli elettori, ed alle due terze parti dei voti dei cardinali congregati, e ferme ancora le due bolle di Gregorio XV relativamente alle tre forme canoniche per l’elezione del sommo pontefice; che i cardinali debbano procedere con la maggior possibile sollecitudine alla elezione del romano pontefice; che tutte le di sopra espresse disposizioni debbano osservarsi non solo nella prima imminente elezione, ma anche nelle future vacanze, sino a che le medesime non fossero annullate o revocate dai successori; che il contenuto nella precedente bolla debba leggersi nel primo giorno della chiusura del conclave, e che se vi fosse bisogno di qualunque spiegazione, o interpretazione, debba questa darsi per voti dal maggior numero dei cardinali congregati.

Nella seconda costituzione scritta e sottoscritta tutta di pugno proprio di Pio VII in Fontainbleau il 13 novembre 1813 - dopo richiamata ed inserita, come si è detto di sopra, la citata bolla del 6 febbraio1807, se ne ordina di nuovo l’esenzione in tutto quello, che non si oppone alle modificazioni, e nuove disposizioni contenute nella bolla presente, che sono le seguenti, cioè che nulla s’innovi contro le costituzioni apostoliche, e decreti dei concili generali ad eccezione di ciò, a cui non si è derogato con la presente costituzione, e che non si faccia, né si prometta cosa alcuna, da cui possa nascer dubbio sulla libera elezione del romano pontefice; che non debba intervenire in conclave alcun ministro di qualunque principe o sovrano; che debba riconoscersi immediatamente per romano pontefice quello che sarà stato eletto da due delle tre parti dei cardinali presenti, senza domandare o aspettare l’approvazione o consenso di qualunque principe o sovrano; che ciascun cardinale debba giurare di non domandare la detta conferma nel caso che venisse eletto;

che tutti i cardinali debbano immediatamente emettere tutti i giuramenti soliti prestarsi negli altri conclavi, ed inoltre debbano giurare l’osservanza della presente costituzione con tutte le sue aggiunte e variazioni; che debbano giurare di procurare con tutte le loro forze la sicurezza di tutte le terre e città spettanti allo Stato Pontificio, in caso che non ne fosse ancora seguita la restituzione; che oltre i sopra espressi i signori cardinali non debbano prestare altro giuramento, che venisse richiesto da qualunque principe e sovrano; che ciascun cardinale prometta e giuri che sebbene venisse eletto, non debba osservare ciò che si stabilisce, rapporto al nuovo sommo pontefice, col senato consulto del 17 febbraio 1810;

che se saranno cessate le cause della separazione e dispersione dei cardinali, non debbano più i soli cardinali capi di ordine e camerlengo scegliere il luogo del conclave, ma debba richiedersi il parere della maggior parte dei cardinali presenti nella città o luogo, ove dimora il decano del Sacro Collegio;

che per l’istessa ragione si revoca il disposto nella precedente costituzione relativamente al numero dei cardinali necessario per l’elezione, e che debba osservarsi ciò che si stabilisce nelle costituzioni dei suoi antecessori.

Bolla di Pio VII

del 21 marzo 1815

Nella terza costituzione scritta da alieno carattere, e sottoscritta dalla santa memoria di Pio VII in Roma li 21 marzo 1815 si stabilisce che essendo imminente un nuovo periodo di dispersione dei signori cardinali si richiami ad osservanza ciò che era stato da lui disposto nella bolla del 6 febbraio 1807 rapporto al numero dei cardinali necessari per l’elezione del romano pontefice, cioè che sia per essa sufficiente la metà più uno dei pii cardinali viventi; che nel resto debba osservarsi la bolla posteriore del 13 novembre 1813 data da Fontainbleau;

che a togliere qualunque dubbio, si dichiara che essendo in essa stati esclusi dal conclave i ministri dei principi e sovrani, non si è inteso perciò di escludere dal medesimo anche i cardinali che riunissero in loro questa qualifica, onde questi possano intervenire al conclave, e dare il loro voto, come tutti gli altri signori cardinali.

Documento B

[…] monsignor segretario riferì in essa [congregazione] il tran-sunto delle suddette lettere apostoliche e del breve epistolare come si è di sopra narrato, ed indi propose agli eminentissimi padri il dubbio, se si debba profittare della facoltà data dalla santa memoria di Pio VII col breve epistolare del 18 ottobre 1822 per l’elezione del nuovo sommo pontefice?

Inteso il voto di ciascuno degli eminentissimi padri, unanime-mente essi furono di parere che le circostanze attuali di Europa e d’I-talia non presentassero la necessità di far uso delle savissime disposi-zioni date dalla santa memoria di Pio VII nei vari difficili tempi, in cui furono emesse le dette costituzioni e breve epistolare.

Fu quindi risoluto che si dovesse tenere il conclave secondo che preferivano le bolle dei pontefici predecessori, con questo però che si avesse sempre presente il desiderio più volte espresso dal suddetto sommo pontefice di sollecitare il più possibile l’elezione del suo suc-cessore, e colla riserva di servirsi delle accordate facoltà, nel caso in cui, durante il conclave, le circostanze de’ tempi richiedessero di do-versene prevalere.

Tra le carte del cardinale