1. Aree sensibili
Nella definizione della pericolosità idraulica sono state recepite le indicazioni del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) relativo al bacino del Fiume Ombrone, che indica un’area a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.M.E.), così come definite al Titolo II, Art. 5 ed istituite con Del. n° 1212/99 nel tratto di alveo
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dell’Ombrone posto al limite nord-orientale del territorio comunale, in prossimità della stazione ferroviaria di S. Angelo-Cinigiano.
In coerenza con tali indicazioni pertanto tale area, che già ricadeva in classe di pericolosità 4i, è sottoposta ai seguenti vincoli e prescrizioni:
Le aree P.I.M.E. potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, e la loro attuazione è subordinata alla contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per tempo di ritorno dell’evento di 200 anni.
Tali interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, non devono incrementare il livello di rischio in altre aree e non aumentare i picchi di piena a valle.
In tali aree i relativi atti di pianificazione dovranno essere sottoposti al controllo da parte degli Uffici Regionali competenti, anche in riferimento alla verifica degli effetti ambientali connessi alle risorse acqua e suolo.
Le aree che da detti studi risultassero interessate da fenomeni di inondazioni con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, salvo che per opere idrauliche, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque, di manutenzione e restauro di infrastrutture tecnologiche o per la mobilità pubbliche o di interesse pubblico, nonché riferite a servizi essenziali, senza avanzamento verso il corso d'acqua, purché si provveda al miglioramento dell'accessibilità verso il corso d'acqua anche per le attività di manutenzione dello stesso, in conformità con quanto contenuto nella D.C.R. 72/2007 (ex D.C.R. 12/2000) e con il P.A.I. del Bacino dell’Ombrone.
Nelle aree P.I.M.E. sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, tenuto conto del P.A.I.. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.A.I., è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza di aree interessate da eventi idrologici con tempo di ritorno di 200 anni risultante da idonei studi idrologici e idraulici, senza incrementare il livello di rischio in altre aree e senza aumento dei picchi di piena a valle e tenuto conto del P.A.I..
2. Classificazione dei principali corsi d’acqua
I corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale e classificati dal Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (Delib. C.R.T. n° 72/2007, elaborato 3, all. 4) sono i seguenti:
DENOMINAZIONE CODICE AMBITI
(ex D.C.R.
12/00)
FOSSO ACQUAVIVA GR791 A
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FOSSO BAGNOLO GR864 A
FOSSO BIRIMACOLA GR928 A
FOSSO BOTRONE E DI CAPRAIA GR907 A FOSSO CORDELLATO O CARDELLATO GR1086 AB
TORRENTE CORTILLA GR2562 AB
FOSSO IL FOSSETTO GR1889 AB
TORRENTE MELACCE GR2701 AB
TORRENTE MELACCIOLE GR2702 AB
FOSSO MERLANCIONE GR1407 AB
FIUME OMBRONE GR737 AB
FIUME ORCIA GR738 AB
TORRENTE RANCIDA GR2774 AB
TORRENTE RIBUSIERI E FOSSO DELLA PISCINA GR2787 AB FOSSO RIGONERO O RIGOMORO GR1637 A
TORRENTE TRISOLLA GR2915 AB
FOSSO VALLONZO GR1183 AB
TORRENTE ZANCONA GR2971 AB
Le prescrizioni di cui agli ambiti A e B, definiti ai sensi della D.C.R. 12/2000, per quanto decaduti quali salvaguardie della suddetta Delibera e non presenti nella nuova Delibera C. R. 72/2007, essendo contenute nella normativa del P.S., vigono in quanto Normativa Comunale.
Si evidenzia però che tali prescrizioni vengono di fatto affiancate e/o superate dalle prescrizioni derivanti dalla D.C.R. 72/2007 e dal Regolamento 26/R.
Si riportano pertanto, ad integrazione, le prescrizioni di cui all’Art. 36 della D.C.R.
72/2007 in merito alla fascia di 10m intorno ai corsi d’acqua, e si recepisce il comma 8 dell’art. 15 del P.T.C.
…omissis…
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio a far data dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione del piano, non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del presente piano come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute.
4. La prescrizione di cui al comma 3 non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura
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dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.
5. Sono fatte salve dalla prescrizione di cui al comma 3 le opere infrastrutturali che non prevedano l’attraversamento del corso d’acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:
a) non siano diversamente localizzabili;
b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d’acqua;
c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;
d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 523/1904.
…omissis…
Inoltre le prescrizioni di cui al Regolamento 26/R relative alle pericolosità idrauliche I.3 e I.4, sono più severe rispetto alle salvaguardie per gli Ambiti A2 e B pertanto, di fatto, le superano.
Nello specifico, qualunque previsione dovesse ricadere in aree aventi pericolosità I.3 o I.4, è subordinata alla redazione di uno studio idrologico-idraulico atto a definire le condizioni di pericolosità e, se necessario, alla preventiva o contestuale messa in sicurezza con tempo di ritorno duecentennale.
6. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento Urbanistico si specifica inoltre che:
6.1 Su ambedue le sponde dei corsi d’acqua pubblici, fatte salve le vigenti disposizioni normative, é istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell’argine o,in mancanza di questo, dal ciglio di sponda; questa fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell’ecosistema ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche, oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse;
6.2 Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con l’eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l’ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell’eutrofizzazione delle acque; sono ammesse
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sistemazioni di sponda tramite l’uso delle tecniche dell’ingegneria naturalistica; per tali interventi deve essere studiato l'inserimento nell'ambiente circostante; sono da prevedere soluzioni di consolidamento delle sponde con sistemazioni a verde o con materiali che permettano l'inerbimento ed il cespugliamento.
6.3Sono vietati:
a. lo scavo e l'asportazione di ghiaia e sabbia sia dall'alveo che in golena, senza autorizzazione comunale;
b. ostacolare in qualsiasi modo il regolare deflusso delle acque;
c. gli interventi di cementificazione in alveo.
6.4 Le opere di regimazione in alveo devono garantire la continuità del fluido, prevedendo quindi idonee scale di monta per lo spostamento della fauna ittica;
l'altezza massima dei presidi è stabilita in ml. 1,50; l’indispensabilità delle opere deve essere dimostrata da uno studio preliminare che tenga conto della regimazione dei deflussi di tutto il bacino di competenza.
6.5 Le sistemazioni con gabbionate di pietrame assestato non possono avere altezza superiore a ml. 1,50 e deve essere garantita la sistemazione a verde dei manufatti e delle aree a monte degli stessi; per altezze superiori a ml. 1,50 si devono prevedere "sistemi" di gabbionature con sistemazione a verde dei livelli intermedi.
6.6
Nelle fasce di rispetto di cui al comma 2, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti disposizioni:
a. è vietato qualsiasi tipo di edificazione; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
b. è vietata la coltivazione, anche nell’ambito di orti e la presenza di allevamenti animali;
c. è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all’attraversamento viario e all’organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate.
Sono previste forme di incentivazione per la delocalizzazione delle strutture presenti
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nella fascia di rispetto di cui al comma 2, al fine di garantire l’efficienza della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile.
Inoltre, circa la regolamentazione delle acque superficiali: