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ALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTIart. 7
Valutazione integrata
1. Sono soggetti alla valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, i seguenti interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi previsti dal Regolamento Urbanistico, in quanto particolarmente significativi o rilevanti per caratteristiche, dimensionamenti, estensione, condizioni operative, nonché per l’incidenza diretta o indiretta (anche in concorso con altri interventi di trasformazione o di riqualificazione) sugli assetti territoriali, ambientali e socio-economici a livello comunale o sovracomunale:
Interventi in aree “TR/trasformazione degli assetti insediativi”:
N° Località Denominazione
TR 01a Cinigiano (capoluogo) Area di Trasformazione - s.v. Benefizio TR 02a Monticello Amiata Area di Trasformazione - via dei Pini TR 02b Monticello Amiata Area di Trasformazione – loc. la Zita TR 02c Monticello Amiata Area di Trasformazione – s.p. cinigianese TR 03a Castiglioncello Bandini Area di Trasformazione – v. del Madonnino TR 03b Castiglioncello Bandini Area di Trasformazione – v. del Madonnino TR 04a Sasso d’Ombrone Area di Trasformazione - s.v. Leopoldina TR 05a Poggi del Sasso Area di Trasformazione - s.v. ex Mazzi TR 06a Santa Rita Area di Trasformazione
TR 06b Santa Rita Area di Trasformazione
Interventi in aree “RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali”:
N° Località Denominazione
RQ 01a Cinigiano (capoluogo) Area di Riqualificazione – P. le Don sturzo RQ 01b Cinigiano (capoluogo) Area di Riqualificazione – v. Martiri della
Libertà
RQ 02a Sasso d’Ombrone Area di Riqualificazione – loc. Casa Bianca RQ 03a Poggi del Sasso Area di Riqualificazione – v. di Montecucco RQ 04a Santa Rita Area di Riqualificazione – v. del Madonnino
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Capo IV – Valutazione e monitoraggio degli effetti
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2. Il processo di valutazione integrata, può essere svolto in un’unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione, e comprende:
- la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa;
- il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati;
- la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.
3. All’interno della valutazione integrata è effettuata la valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale. Le presenti disposizioni si applicano:
- alle varianti al Piano Strutturale ivi comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedano specifiche localizzazioni;
- agli atti di governo del territorio di competenza comunale: Regolamento Urbanistico , Piani Complessi, Piani Attuativi.
4. Ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione:
a) la sussistenza di problematiche ambientali pertinenti all’intervento di trasformazione e/o di riqualificazione;
b) la rilevanza dell’intervento di trasformazione e/o di riqualificazione ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente;
c) la probabilità, la durata, la frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;
d) I rischi per la salute umana o per l’ambiente;
e) Il valore ed alla vulnerabilità dell’area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali,dell’eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell’utilizzo intensivo del suolo;
f) Il patrimonio culturale presente nella medesima area;
g) gli eventuali effetti su immobili o aree oggetto di tutela;
5. Gli atti di governo del territorio che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base dei criteri indicati all’art. 14 della L.R.T. 1/05. L’esclusione dalla valutazione integrata è soggetta a motivazione.
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6. Nell’elaborato denominato “Relazione di Sintesi della valutazione” sono descritte tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l’attività di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio e comprende:
- i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;
- la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;
- la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;
- il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato 1 della dir. 2001/42/CE.
7. Preliminarmente all'adozione degli atti deliberativi da parte dei competenti organi dell'amministrazione la relazione di sintesi è messa a disposizione delle autorità e dei soggetti privati interessati, attraverso la partecipazione.
8. Al momento dell'adozione degli atti deliberativi i competenti organi dell'amministrazione esaminano distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tengono conto ai fini della decisione.
9. La relazione di sintesi è allegata agli atti da adottare ai sensi dell'articolo 16 comma 3, della l. r. 1/2005.
10. Sono esclusi dalla valutazione integrata degli effetti tutti gli interventi non contemplati nell’elenco sopra riportato, ivi compresi gli interventi urbanistico-edilizi sul patrimonio urbanistico-edilizio esistente consentiti sulla base della presente disciplina. E’ comunque facoltà dell’Amm./ne Comunale di assoggettare a valutazione integrata eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica di iniziativa privata consentiti dal Regolamento Urbanistico e non contemplati nell’elenco di cui sopra, ove gli stessi assumano particolare rilevanza per dimensionamento ed incidenza sugli assetti insediativi.
11. Nel caso di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio la valutazione integrata può essere fatta con modalità semplificata, con possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana che possono
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derivare dalla variante stessa. La valutazione con modalità semplificata è soggetta a valutazione.
art. 8
Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni
1. La valutazione degli effetti ambientali costituisce parte integrante e sostanziale del più ampio processo valutativo denominato “valutazione integrata”, descritto all’articolo precedente.
2. Sono soggetti alla valutazione degli effetti ambientali, in applicazione delle vigenti norme comunitarie,statali e regionali, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo:
a) gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi elencati precedentemente;
b) la realizzazione di nuove infrastrutture stradali, fatta eccezione per interventi puntuali di adeguamento della rete viaria comunale;
c) la realizzazione di nuovi elettrodotti ad alta tensione.
3. La valutazione in termini complessivi degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione previsti dal Regolamento Urbanistico è contenuta nell’elaborato denominato “Relazione di Sintesi della valutazione integrata”.
4. I Piani Attuativi e i Progetti Unitari relativi alle “Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi” e alle “Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali” elencate negli articoli precedenti, sono corredati da un elaborato di valutazione integrata, contenente le valutazioni degli effetti ambientali prodotti dai nuovi insediamenti, dalle nuove infrastrutture e/o dagli interventi di modifica degli assetti insediativi e delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento alle risorse interessate o di cui si prevede l’utilizzazione.
5. I Piani Attuativi e i Progetti Unitari relativi alle “Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi” e alle “Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali” elencate negli articoli precedenti, devono tenere conto delle specifiche prescrizioni per la valutazione degli effetti ambientali secondo le disposizioni generali di seguito elencate.
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- Emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche:
a) Compatibilità con il P.C.C.A.: i nuovi insediamenti devono essere pianificati in coerenza con i contenuti del vigente “Piano comunale di classificazione acustica” (P.C.C.A.) e nel rispetto delle disposizioni impartite nel relativo Regolamento Attuativo;
b) Esposizione degli insediamenti residenziali all’inquinamento atmosferico e acustico: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione d’uso, relative ad insediamenti residenziali ubicati in contesti contraddistinti da criticità acustiche, deve essere valutato il grado di esposizione all’inquinamento atmosferico e acustico degli insediamenti, prescrivendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l’adozione delle migliori tecnologie disponibili. La progettazione deve essere ottimizzata attraverso lo studio specifico della disposizione dei locali prevedendo, quando necessario, opportuni interventi di schermatura (barriere vegetali, etc.).
c) Emissioni acustiche ed atmosferiche degli insediamenti: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione d’uso più rilevanti deve essere verificato l’impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche, sia dirette che indirette (ovvero dovute al traffico indotto). Nell’ambito della verifica degli effetti del traffico indotto, in termini di emissioni, deve essere fatto riferimento all’interazione con i livelli di rumorosità e di inquinamento atmosferico esistente. Deve essere inoltre valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte a limitare gli impatti. Per le destinazioni d’uso commerciali, artigianali, produttive, deve essere posta specifica attenzione alla valutazione previsionale dell’impatto acustico sui ricettori più esposti, con riferimento particolare all’eventuale presenza di ricettori sensibili (ad es. scuole, strutture per l’infanzia, etc.).
d) Emissioni acustiche e atmosferiche viabilità: i Piani Attuativi e i Progetti Unitari comportanti significative modifiche o integrazioni al sistema viario sono sottoposti alla preventiva valutazione dell’impatto relativo alla produzione di emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche (con particolare riferimento ai ricettori più esposti), attraverso l’analisi complessiva dei flussi, prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione. Deve essere valutato, più in generale, il contributo del Piano Attuativo o del Progetto Unitario alla realizzazione di un sistema di mobilità più sostenibile, conseguibile favorendo:
- Approvvigionamenti e scarichi idrici:
Approvvigionamenti idrici: i nuovi insediamenti e/o le modificazioni d’uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei prelievi idrici sono sottoposti alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa.
L’ammissibilità degli interventi risulta condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili nell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di riferimento,
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a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. Deve essere dato pertanto atto in fase di redazione del Piano attuativo o del Progetto Unitario, anche in accordo con le competenti Autorità, della disponibilità della risorsa e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l’attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l’impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.
Ai fini della suddetta verifica risulta necessario che vengano valutati:
- il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
- l’impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo dell’ATO;
- la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
- la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
- il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
- l’utilizzo dell’acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
- l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico.
a) Scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d’uso di insediamenti esistenti comportanti incremento di produzione di reflui in zona servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo. A tale riguardo deve essere dato atto, anche in accordo con le competenti Autorità, dell’adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. L’immissione di un carico aggiuntivo eccedente la potenzialità del sistema di depurazione è condizionato all’adeguamento tecnico e dimensionale dello stesso o all’individuazione di una soluzione depurativa alternativa, che garantiscano la tutela dei corpi idrici ricettori ed il rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. Il sistema di pretrattamento a piè di utenza deve essere progettato in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
b) Scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d’uso di insediamenti
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esistenti comportanti incremento di produzione di reflui in zona non servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo verificare, anche in accordo con le competenti autorità, la fattibilità tecnico-economica dell’opera di collettamento alla rete fognaria, al fine di non incrementarne l’attuale livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità sia verificata è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di cui al precedente punto f). Nel caso in cui non sia verificata la fattibilità dell’allacciamento, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, e valutato preventivamente l’impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore, escludendo altresì l’insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento nonché garantendo il rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica, nel rispetto comunque delle normative statali e regionali vigenti in materia, nonché di quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali. L’idoneo trattamento depurativo autonomo deve essere individuato privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate.
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Fabbisogno energetico:
c) Risparmio energetico e fonti alternative: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d’uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei consumi energetici è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica, e di provvedere alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia. A tal fine il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione, deve valutare, nell’ambito dell’elaborazione del Piano Attuativo o Progetto Unitario, la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di interventi quali:
a)
sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;b)
cogenerazione;c)
sistemi di riscaldamento e climatizzazone a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;d)
connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;e)
“ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale;f)
pompe di calore;g)
sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.N
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d) Fattori climatici: nella previsione di nuovi insediamenti sia tenuto conto, per quanto possibile, dei fattori climatici e dei parametri meteorologici (con particolare riferimento all’esposizione ai venti, all’irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare le scelte di assetto urbanistico e di indirizzare le soluzioni progettuali in un’ottica di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al risparmio energetico e di risorse ambientali in generale.
- Rifiuti:
e) Negli interventi comportanti la realizzazione di nuovi insediamenti nonché negli interventi di recupero e/o di riqualificazione di insediamenti esistenti, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a:
- valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente (anche in relazione all’area ecologica in funzione nella zona industriale), nel rispetto dei criteri e degli indirizzi dettati dalle vigenti norme statali e regionali in materia;
- prevedere nell’ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.
- qualità di suolo e sottosuolo:
f) Verifica assenza contaminazione: per gli interventi che prevedano il recupero e/o la riqualificazione di aree produttive dismesse devono essere preliminarmente programmate ed eseguite idonee verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi ed a valutare la necessità di interventi di bonifica ambientale, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali nonché di quanto disposto dal vigente
“Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, per la parte relativa alla bonifica dei siti inquinati;
- Campi elettromagnetici:
g) gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti devono essere subordinate ad una preventiva valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l’insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche;
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h) gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità di linee elettriche ad alta tensione esistenti sono subordinati alla preventiva valutazione dell’esposizione umana ai campi magnetici, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a bassa frequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l’insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente.
3. L’elaborato di valutazione integrata di corredo ai piani e programmi di settore di competenza comunale, evidenzia le risorse del territorio di cui si prevede l'utilizzazione, o che risultano comunque interessate dalle azioni di trasformazione.
Tale elaborato contiene il prevedibile bilancio complessivo delle risorse derivante dall'attuazione dello strumento di settore, in coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. Ove tali piani e programmi producano effetti diretti sulle risorse del territorio, la valutazione degli effetti ambientali indotti dalle azioni previste è effettuata con la seguente metodologia:
- descrizione delle azioni di trasformazione previste dallo strumento di settore (comprese le finalità in termini di obiettivi di piano, nonché i motivi delle scelte rispetto ad altre possibili alternative);
- individuazione delle risorse coinvolte e dell’ambito degli effetti, con particolare riferimento a quelle risorse che denotano condizioni di maggiore criticità ambientale (analizzate per singole U.T.O.E.);
- analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione (sulla base dei quadri conoscitivi di supporto al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico);
- definizione degli specifici obiettivi prestazionali che si intendono perseguire con lo strumento di settore (sulla base degli obiettivi generali definiti dal Piano Strutturale e delle previsioni del Regolamento Urbanistico) e dei criteri di valutazione ad essi associati;
- verifica della coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e con le previsioni del Regolamento Urbanistico, con particolare riferimento agli obiettivi prestazionali e agli indirizzi prioritari di tutela e valorizzazione delle risorse ivi dettati per ogni singola U.T.O.E.;
- stima e descrizione dei prevedibili effetti dell’azione di trasformazione, sia diretti che indiretti;
- valutazione delle azioni, in base ai criteri identificati;
- eventuali misure di mitigazione atte ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi.
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4. Nel processo valutativo assumono particolare rilievo le problematiche inerenti la qualità dell’aria ed i livelli di rumorosità. Per le modifiche della destinazione d’uso e/o le trasformazioni più rilevanti a livello di carico urbanistico aggiuntivo sono pertanto analizzati, in termini complessivi:
- l’impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera e di emissioni acustiche, sia dirette che indirette (traffico indotto);
- il grado di esposizione all’inquinamento atmosferico ed alle emissioni acustiche degli insediamenti residenziali prescrivendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l’adozione delle migliori tecnologie disponibili.
5. Sono esclusi dalla valutazione degli effetti ambientali tutti gli interventi non contemplati ai primi commi del presente articolo, ivi compresi gli interventi urbanistico-edilizi sul patrimonio edilizio esistente consentiti sulla base della presente disciplina. E’ comunque facoltà dell’Amm./ne Comunale di assoggettare a valutazione degli effetti ambientali eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica di iniziativa privata consentiti dal Regolamento Urbanistico e non contemplati
5. Sono esclusi dalla valutazione degli effetti ambientali tutti gli interventi non contemplati ai primi commi del presente articolo, ivi compresi gli interventi urbanistico-edilizi sul patrimonio edilizio esistente consentiti sulla base della presente disciplina. E’ comunque facoltà dell’Amm./ne Comunale di assoggettare a valutazione degli effetti ambientali eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica di iniziativa privata consentiti dal Regolamento Urbanistico e non contemplati