• Non ci sono risultati.

Fattibilità geologica delle aree oggetto di interventi urbanistico – edilizi

1. Lo studio della fattibilità degli interventi di cui al Regolamento Urbanistico del Comune di Cinigiano è stato eseguito sulla base delle indicazioni contenute nell’Art.

62 comma 2 della L.R. n. 1/2005 ed al suo Regolamento di attuazione, già citato, di cui al D.P.G.R. 26/R del 27/04/2007. Il contenuto della Relazione geologica di Fattibilità, le schede, le cartografie e le prescrizioni ivi riportate, costituiscono parte integrante delle presenti norme.

Le trasformazioni e le riqualificazioni previste dal R.U. sono state opportunamente schedate con un numero identificativo ed a ciascuna di esse è associata una scheda riassuntiva delle problematiche individuate e delle prescrizioni condizionanti la fattibilità degli interventi suddetti.

La fattibilità deriva dalla sovrapposizione delle pericolosità con le destinazioni d’uso attribuite alle zone di intervento dal presente Regolamento Urbanistico.

L’elaborazione delle carte di Fattibilità e delle prescrizioni relative alle singole aree di previsione urbanistica, sono la sintesi degli studi geologici e alle carte tematiche redatte a supporto del Piano Strutturale, alle cartografie di Pericolosità geomorfologica e di Pericolosità idraulica allegate e confrontate con quelle del vigente P.A.I.

A ciascun grado di fattibilità corrispondono indicazioni, misure di attenuazione del rischio, piani di indagine di dettaglio da eseguirsi, a seconda dei casi, prima dell’approvazione dello Strumento Attuativo o del progetto esecutivo.

2. Vengono di seguito riportate le definizioni di fattibilità di cui al Regolamento 26/R:

a) Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia; equivale ad un livello di rischio irrilevante raggiungibile in caso di interventi modesti in zone con pericolosità moderata oppure per interventi di carattere conservativo e/o di ripristino in aree anche a pericolosità elevata. In tali zone la caratterizzazione geotecnica del terreno può essere ottenuta, per gli interventi previsti, anche dalla sola bibliografia geologica esistente per le aree adiacenti.

b) Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida

N

ORME

Titolo III – Disciplina degli aspetti geologici e idrogeologici Capo V – Fattibilità e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizio

127

Comune di Cinigiano - Regolamento Urbanistico

formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. Equivale a livelli di rischio basso raggiungibile in aree non sufficientemente note anche se ipotizzabili a bassa pericolosità. Non sono previste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso; tuttavia il progetto dovrà basarsi su dati ottenuta da apposita indagine geognostica, ai sensi del Decreto Ministeriale 11.03.1988, ovvero del D.M. 14/01/2008.

c) Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali che ricadono in aree dove sono stati già individuati livelli di rischio connessi alla loro utilizzazione e per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento e dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. In queste zone i livello di rischio, definibile con le conoscenze sulla pericolosità dell’area e degli interventi previsti, risulta medio-alto anche per opere di non eccessivo impegno. Le richieste indagini di dettaglio saranno finalizzate all’individuazione degli interventi necessari al raggiungimento del grado di sicurezza da conferire all’area nel suo complesso e costituiranno un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.

d) Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione. In base ai risultati ottenuti per queste zone si dovrà non solo predisporre un progetto degli interventi di bonifica e consolidamento e/o suggerimenti riguardo tecniche fondazionali particolari, ma anche predisporre un relativo programma di controllo per valutare l’esito raggiunto con la realizzazione di tali interventi. Essa individua situazioni a rischio elevato ottenibili ipotizzando qualsiasi tipo di utilizzazione che non sia puramente conservativa e/o di ripristino in aree a pericolosità elevata. Si può ottenere fattibilità limitata anche prevedendo utilizzazioni con elevato grado di vulnerabilità (servizi essenziali, strutture per la produzione di energia, grandi impianti industriali, complessi dall’elevato impatto ambientale, ecc.) in aree con pericolosità medio-bassa.

Nell’ambito del presente Regolamento Urbanistico non vi sono previsioni che comportino l’attribuzione di una fattibilità limitata, pertanto non sono stati predisposti in questa sede interventi di messa in sicurezza.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo concorrono alla disciplina del “Rischio di inquinamento delle acque sotterranee”, unitamente alle disposizioni di cui all’art. 42 Capo IV.

N

ORME

Titolo III – Disciplina degli aspetti geologici e idrogeologici Capo V – Fattibilità e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizio

128

Comune di Cinigiano - Regolamento Urbanistico

4. In attuazione dei principi di cui all’ art. 42 del presente Titolo, sono state indicate, per ciascuna scheda di intervento relativa alle trasformazioni e riqualificazioni previste dal Regolamento Urbanistico, le condizioni di fattibilità relativamente agli aspetti idrogeologici mentre, per quegli interventi non schedati ed attualmente non previsti, ma comunque possibili nel territorio, il contenuto dell’ art. 42 costituisce comunque un criterio generale per definire le condizioni di fattibilità legate agli aspetti idrogeologici.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo concorrono alla disciplina degli “Elementi per la valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico”, unitamente alle disposizioni di cui all’art. 36 Capo I.

6. Nei casi previsti dalle vigenti norme statali e regionali relative all’esecuzione delle indagini-geologico tecniche di supporto agli interventi urbanistico-edilizi, i progetti devono essere corredati da una apposita relazione geologica che entri specificamente in merito agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e litostratigrafici relativi all’area d’intervento e, nei casi previsti, ad un suo intorno significativo.

7. I rilievi e le indagini da effettuare hanno lo scopo di verificare l’assetto geomorfologico, la costituzione del sottosuolo, la situazione idrogeologica, nonché di misurare e consentire la valutazione delle proprietà geotecniche o geomeccaniche dei terreni.

8. La profondità da raggiungere con le indagini è regolata dalle vigenti norme in materia di indagini geologiche e di costruzioni in zone sismiche. Fatti salvi gli standard da rispettare per la classificazione sismica dei terreni, la profondità e la tipologia delle indagini devono essere pianificate in funzione:

- della quota più bassa dell'opera di fondazione;

- della forma, delle dimensioni, delle caratteristiche strutturali dell’intervento edilizio;

- dell’entità dei carichi trasmessi dalle fondazioni;

- delle caratteristiche dei terreni di fondazione;

- delle caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche dell’area di intervento.

4. Le indagini per la caratterizzazione del sito, per la definizione del modello geologico, e per la modellazione geotecnica del terreno, devono essere inoltre

N

ORME

Titolo III – Disciplina degli aspetti geologici e idrogeologici Capo V – Fattibilità e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizio

129

Comune di Cinigiano - Regolamento Urbanistico

commisurate alle conseguenze che gli interventi possono produrre sull’ambiente circostante, in tutte le fasi realizzative e ad opera ultimata, con particolare riferimento agli edifici e/o manufatti esistenti.

5. Qualora l’intervento ed i suoi effetti sul terreno abbiano grande rilevanza, deve essere approntato un programma di monitoraggio che preveda un congruo periodo di osservazione anche dopo l’ultimazione dei lavori.

6. Indagini di carattere speciale devono essere previste nelle aree nelle quali, per motivate ragioni geologiche o relative al precedente uso del territorio, possono essere presenti cavità sotterranee ovvero possono manifestarsi fenomeni di subsidenza e/o altri fenomeni che possano incidere sul comportamento statico degli edifici o manufatti edilizi.

art. 47

Fattibilità di possibili interventi che ricadono nel tessuto insediativo