1. Al fine della valutazione della vulnerabilità delle falde, ed in coerenza con le prescrizioni contenute nel PTC della Provincia di Grosseto, è stata redatta una carta idrogeologica, ottenuta ricorrendo alle sovrapposizioni dei tematismi rappresentati negli elaborati di base (carta geologica, litotecnica, idrologica, idrogeologica, sondaggi e dati di base).
La Carta idrogeologica comprende i seguenti tematismi:
- isofreatiche - assi di drenaggio
- ubicazione pozzi e sorgenti censiti e non censiti - vulnerabilità delle falde
2. Sono state individuate 4 classi di vulnerabilità associate alle unità litologiche consentirà di pervenire ad una buona valutazione capace di rendere immediatamente disponibile un criterio di protezione per la pianificazione territoriale. Le Classi di vulnerabilità individuate sono:
- Classe 1: Vulnerabilità Irrilevante. Complessi prevalentemente argillitici, marnosi ed argillosi (flysch, argille sovraconsolidate) praticamente privi di circolazione sotterranea (Pm, Mm, CAP, Ag);
- Classe 2: Vulnerabilità Bassa. Rete acquifera in rocce modestamente fratturate, in calcari marnosi e marne poco permeabili (CM);
- Classe 3: Vulnerabilità Media. Rete acquifera in rocce mediamente fratturate (arenarie più o meno fessurate, conglomerati a cemento non carbonatico); rete acquifera e/o corpi idrici multifalda (alternanze o flysch arenacei e calcarei) con propagazione variabile membro a membro; falda idrica in sabbie più o meno fini, in depositi mio-pliocenici prevalentemente grossolani (Ps, Ms, t, PF, Mg);
- Classe 4: Vulnerabilità Elevata. Falde libere in materiali alluvionali (da grossolani a medi) senza alcuna protezione, rete acquifera in materiali carbonatici carsificati e in rocce molto fratturate (a, q, Qv, Pcg, dt).
3. Nel rispetto della vigente normativa sulle acque destinate al consumo umano (D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i) all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione d'
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acque destinate al consumo umano sono vietate le seguenti attività, considerate fattore di rischio:
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
d) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
e) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
f) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
g) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
h) aree cimiteriali;
i) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
j) apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
k) gestioni di rifiuti;
l) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
m) l centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
n) pozzi perdenti;
o) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile e comunque a eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento:
in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano all’interno delle zone di rispetto le seguenti strutture o attività:
- fognature;
- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera f) del punto 3.
4. In genere i pozzi ad uso idropotabile sono localizzati in corrispondenza di formazioni che presentano una vulnerabilità Media od Elevata, pertanto risultano particolarmente suscettibili rispetto alle attività potenzialmente inquinanti. È buona norma prevedere un piano di monitoraggio chimico-batteriologico delle acque destinate al consumo umano, al fine di poter individuare precocemente episodi di inquinamento e predisporre dei piani di intervento di urgenza.
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Lo svolgimento delle attività precedentemente descritte all’interno di aree che presentino un grado di vulnerabilità Elevato (E), sarà subordinato all’ottemperanza delle seguenti condizioni:
- si dimostri l’impossibilità, in rapporto ad esigenze di interesse pubblico, di localizzare la previsione al di fuori di tali zone;
- siano eseguite specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche atte a dimostrare l’esistenza di minori condizioni locali di vulnerabilità intrinseca delle falde determinando, ad esempio, il valore della permeabilità dei terreni di copertura dell’acquifero e calcolando il tempo d’arrivo di un generico inquinante idroveicolato;
- messa in atto, nell’ambito di un determinato intervento, di specifici accorgimenti volti alla riduzione di potenziali impatti sulla risorsa idrica, sia in termini di probabilità che di tipologia ed entità del danno.
Anche nella realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse ed utilità, devono essere adottati, in fase di progettazione, tutti quegli accorgimenti atti ad impedire la dispersione ed il conseguente arrivo in falda di un generico inquinante idroveicolato;
Lo svolgimento di attività giudicate pericolose, come dal sopra esposto elenco, in aree caratterizzate da vulnerabilità Media, potranno essere autorizzate solo in seguito a specifiche indagini che caratterizzino la situazione idrogeologica ed individuino le modalità da seguire per minimizzare il rischio di inquinamento.
Al momento sono contenute nel P.R.A.E.R. delle aree classificate come “risorse” che sono disposte lungo il corso del F. Orcia. Di queste, una sola è stata individuata, all’interno del territorio comunale, come “giacimento”, tale area è indicata nella cartografia regionale con la sigla 307 II 0.
La presentazione di progetti di coltivazione è regolamentata dalla L.R. 78/98 alla quale si rimanda per intero per ogni ulteriore aspetto in merito alla coltivazione di cave nel territorio Comunale. Ai fini del presente R.U. si ritiene comunque di specificare quanto contenuto all’Art. 12 della suddetta Legge Regionale:
5. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto, redatto da uno o più professionisti abilitati nel rispetto delle competenze professionali stabilite a norma della legislazione vigente, che deve contenere i seguenti elaborati:
a. analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d’uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste;
b. piano di coltivazione;
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c. progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell’area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di cui al punto i), dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;
d. progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l’allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l’attività di escavazione;
…omissis…
Per quanto sopra riportato risulta evidente che, nel merito della tutela della risorsa idrica sarà necessario, nell’ambito degli studi di supporto al progetto di coltivazione, effettuare una caratterizzazione delle condizioni idrogeologiche dell’area, con particolare riferimento alla profondità e consistenza della falda idrica, del suo grado di protezione, delle possibili interferenze dell’attività estrattiva con la salvaguardia di tale risorsa e l’individuazione di ogni accorgimento, modalità operativa, condizionamento sulle attività di cava dovessero rendersi necessarie, oltre alla realizzazione di una rete di punti di monitoraggio idrogeologico di tipo qualitativo e quantitativo, corredata di una adeguata programmazione temporale delle verifiche e campionamenti, riferiti allo stato ante operam, alle condizioni di esercizio ed alla vigilanza post operam per un adeguato periodo di tempo.
7. Fognature
Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognaria dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente o solo parzialmente servite, nonché prevedere l’allacciamento all’impianto di depurazione o ad altro sistema di smaltimento dei reflui, anche di tipo individuale - compresa la fitodepurazione -, tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica.