1. Con il presente articolo si intende affrontare un settore delle attività connesse all’utilizzo delle risorse territoriali per il quale la legislazione, sia nazionale che locale, risulta in parte lacunosa. Per tale motivo, si ritiene importante introdurre tra gli indirizzi e le prescrizioni uno specifico capitolo relativo alle attività, sia agricole che legate ad altri settori produttivi, che comportino grossi movimenti di terra e modifiche nella morfologia dei versanti, in particolare ponendo l’attenzione sulle attività di viticoltura.
2. La viticoltura rappresenta una realtà socio-culturale, imprenditoriale ed economica importante nel panorama agricolo comunale di Cinigiano, anche in previsione di un suo ulteriore sviluppo nel breve e lungo periodo.
Tuttavia l'intensificazione colturale con l'impianto di nuovi vigneti, la perdita di aree boscate e la diffusa pratica degli sbancamenti di terra e profilatura dei versanti, costruiscono di fatto incremento del grado di instabilità dei pendii ed in generale pregiudicano l’assetto di stabilità raggiunto in tempi prolungati dal territorio.
Inoltre le lavorazioni agrarie, specie se non correttamente eseguite, favoriscono l’incremento del potenziale ruscellamento superficiale, rendendo il territorio collinare maggiormente vulnerabile all'erosione (rills erosion), contribuendo così alla perdita di suolo agrario in favore di una denudazione sempre più estesa e difficilmente recuperabile.
In particolare si ritiene particolarmente critica, relativamente all’assetto idrogeologico del territorio, la fase di lavorazione del terreno corrispondente all'impianto iniziale dei vigneti, nel corso della quale, in seguito a consistenti movimenti di terra ed a causa della presenza di suolo nudo, è massima l’incidenza del ruscellamento superficiale in terreni spesso scarsamente consolidati e, nei casi più sfavorevoli, in presenza di una “suola” di lavorazione che costituisce una superficie di potenziale scivolamento verso valle delle sovrastanti terre.
3. Il panorama legislativo, sia Nazionale che Regionale, pone l’attenzione in modo particolare sugli sbancamenti e movimenti di terra connessi all’edilizia o alle attività produttive e spesso il criterio secondo il quale vengono poste delle limitazioni è di
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tipo estetico o paesaggistico, diffidando ad esempio dal realizzare piscine, parcheggi, campi da tennis, laddove questi comportino deturpazioni panoramiche e non siano limitati da sufficienti fasce di verde, e da realizzare sbancamenti o piazzali in cemento od asfalto.
4. Al contrario non vi sono specifiche direttive rivolte alla regolamentazione dei movimenti di terra connessi alle pratiche agricole, salvo la generica estensione a tutti gli aspetti di salvaguardia e trasformazione del suolo e di protezione dell'ambiente (art. 80 D.P.R. n. 616 del 1977).
Coerentemente con le succitate indicazioni e con quanto deriva dalla crescente sensibilità verso la tutela dell’ambiente da parte degli stessi produttori vinicoli, che si è manifestata con l’introduzione, in molti dei disciplinari di produzione delle Denominazioni d’Origine, di direttive generali sul corretto uso del territorio, si ritiene di dover introdurre alcune specifiche norme di “buon governo” del territorio.
Tali norme, anche se non impegnano formalmente le amministrazioni e le categorie da esse direttamente interessate, rappresentano un primo atto formale inteso ad introdurre dei criteri di salvaguardia del territorio ed un supporto metodologico nell’esecuzione delle pratiche agricole. Bisogna pertanto applicare, nella localizzazione e nella realizzazione dei vigneti alcune semplici regole che contemperino le necessità produttive con le esigenze di buon paesaggio.
5. Le aree da destinare all’impianto di nuovi vigneti vanno definite con un attento studio non solo agronomico ma anche idrogeologico e geomorfologico in relazione alle evidenze della pericolosità che questi terreni risultano contenere nelle relative carte del Piano Regolatore e, laddove non sia possibile evitare aree fortemente acclivi e/o con scarso assetto di stabilità, preservando le superfici boscate di maggior pregio ed i vigneti storici.
Al contrario, è importante rimarcare che attività di qualunque natura vengano effettuate nell’ambito di aree dissestate e/o instabili, debbano essere precedute da interventi di carattere conservativo e di ripristino, in seguito ai quali si dovrà effettuare una valutazione generale sulla stabilità del versante derivante dai suddetti interventi.
I vigneti si devono integrare con gli elementi vegetali caratteristici del paesaggio quali macchie, siepi e filari.
Eventuali terrazzamenti o ciglionamenti devono seguire la forma del terreno e le curve di livello, evitando linee spezzate. Si devono inoltre evitare pesanti sbancamenti o riporti di materiale, poiché questi movimenti di terra causano la rimozione dei suoli agrari maturi ed inoltre possono indurre condizioni di instabilità nei pendii.
6. Compatibilmente con le esigenze produttive, si devono mantenere gli elementi della morfologia e dell’idrografia, anche evitando di eliminare, deviare o
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interrompere il corso di impluvi e ruscelli, lasciando attorno a questi fasce di vegetazione spontanea e laddove ciò risultasse indispensabile, provvedere alla realizzazione di una nuova rete di deflusso che eviti il divagare incontrollato sui pendii.
Le scarpate devono avere pendenze non eccessive ed essere rinverdite, evitando in genere la costruzione di muri di sostegno.
7. Ai fini dell’applicazione del presente R.U. si riportano le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) Stabilizzazione dei versanti collinari
Dovrà essere salvaguardata l’integrità del manto erboso nelle aree soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti carichi animali e l’allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche.
Dovrà essere mantenuta la piena efficienza dei terrazzamenti agrari mediante costanti ed opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di regimazione e drenaggio delle acque superficiali;
Nelle aree ricadenti in classe di pericolosità geologica 3 e 4 sono inoltre vietate le trasformazioni di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e le opere che modifichino il profilo dei versanti o che comportino movimenti di terra (viabilità poderale, invasi collinari, bonifiche agrarie, ecc.), se non conseguenti a studi geologici specifici e puntuali ed alla messa in atto di pratiche stabilizzanti e consolidanti.
b) Sbancamenti, scavi e rinterri
1. Ogni scavo deve essere eseguito procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall’immediata realizzazione delle opere di contenimento.
2. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni e delle opere, in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata mediante le
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indagini geologiche.
3. La stabilità del tratto di versante interessato dai lavori di sbancamento deve essere verificata a norma di legge sia in fase di cantiere che in quella di progetto definitivo considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono inoltre prevedere, ove possibile, il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con l’impiego di tecniche dell’ingegneria naturalistica.
4. Prima dell’inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione, dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale dovrà essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente utilizzato nei lavori di ripristino;
5. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell’inizio dei riporti di terreno.
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Capo V
FATTIBILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICO