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Art 38 II comma: costo e valore del finanziamento

Nel documento Il Credito Fondiario (pagine 36-39)

CAPITOLO 2: LA DEFINIZIONE E I CARATTERI DEL CREDITO FONDIARIO

5- Art 38 II comma: costo e valore del finanziamento

Prima di analizzare la disciplina attuale relativa all‟ammontare massimo dei finanziamenti vediamo qual è stata l‟evoluzione legislativa.

L‟art. 9 della legge 175 del 1991 era intervenuto sulle percentuali di concessione di cui alla legge 474 del 1949, prevedendo un più amplio spettro d‟azione, che andava a ricomprendere l‟edilizia non abitativa, con un finanziamento in via normale del 90% del costo. Erano fatti salvi i casi di finanziabilità fino al 100% previsti in altre leggi come ad esempio la legge 457 del 197849 contente norme per l'edilizia residenziale (GU n. 231 del 19-8-1978). Si manteneva la possibilità di erogazioni a mezzo di versamenti rateali, da

48Organizzazione internazionale che riunisce undici paesi di grande rilevanza economica nel mondo, il nome

è rimasto invariato dopo l‟ingresso,nel 1964, dell‟undicesimo membro, la Svizzera (gli altri membri sono: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia).

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Prevedeva la legge 457 del 1978 al TITOLO III “Norme per il credito fondiario”, art. 14 “Mutui edilizi”: Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di apposite direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di durata massima venticinquennale, con rate d'ammortamento a carico dei mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia variabili nel tempo.

I mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia residenziale l'entità dei mutui deliberati e di quelli per i quali sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, lo schema-tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.

parte degli istituiti fondiari, in corso dei lavori anche con scrittura privata, in base a stati di avanzamento debitamente controllati.

La riforma del 1991 aveva inoltre eliminato il tetto minimo per l‟inizio dell‟erogazione e cioè l‟avvenuto impiego da parte del costruttore del 25% della spesa per la costruzione e uno stato dei lavori tale da consentire il completamento con l‟importo del mutuo.

Rimanevano due problemi: se il costo fosse quello effettivo ovvero quello medio teorico e l‟eventualità di una rivalutazione del costo stesso in corso d‟opera.

Oggi il II comma dell‟art. 38 prevede che la Banca d'Italia “in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”. Si eleva cioè la Banca d‟Italia a legislatore delegato, e in attesa di tale intervento restavano in vigore le previsioni della legge 175 del 1991, come previsto dall‟art. 153 T.U.B.50

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Il potere regolamentare della Banca d‟Italia è oggetto di ampio dibattito. La Banca d‟Italia stessa definisce le proprie disposizioni come aventi carattere generale, cioè applicabili a tutti gli intermediari di uno stesso tipo (banche, gruppi bancari, SIM, ecc.), per garantire uniformità di trattamento e parità concorrenziale. Gli atti normativi della Banca d'Italia possono assumere forme diverse (circolari, regolamenti e disposizioni di vigilanza) e hanno normalmente carattere tecnico-finanziario. Prima della loro emanazione definitiva la Banca d'Italia svolge consultazioni pubbliche che consentono a chiunque sia interessato di proporre osservazioni, commenti e proposte51. I regolamenti sono definiti alla stregua dei regolamenti delegati del governo52. Il problema si inserisce poi in un contesto più ampio, quello relativo al potere regolamentare delle autorità amministrative indipendenti e al rischio di un travestimento di atti normativi in atti regolamentari. Il valore da attribuire a

50 Art. 153 T.U.B. Disposizioni relative a particolari operazioni di credito

1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

51

http://www.bancaditalia.it

52CARLO MARIA TARDIVO, Il credito fondiario nella nuova legge bancaria, Giuffrè, 2006, pag. 46

tali atti non è di scarso rilievo se pensiamo alle controversie che sorgono in caso di violazione dei limiti sanciti negli atti stessi.

È opportuno ricordare che dopo la nota sentenza della Cassazione n. 500 del 1999, che ammise la risarcibilità dell‟interesse legittimo53

, non si esclude una responsabilità della Banca d‟Italia in relazione a tale attività regolamentare.

La Banca d‟Italia il 31 gennaio 199454

ha emanato una circolare dal titolo “Operatività medio e lungo termine e raccolta in titoli delle banche”. Tuttavia ha lasciato aperto il problema dei costi e dei valori, ed ha mantenuto invariate le percentuali di finanziabilità. La Banca d‟Italia ha consentito a tutte le banche “di effettuare liberamente finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalla imprese” alla luce della necessita di garantire a tutti gli intermediari “pari opportunità operative”. Inoltre “l‟erogazione di prestiti e medio e lungo termine alle imprese è consentita, senza alcun limite, agli ex istituti di credito speciale, alle banche che abbiano incorporato istituti ovvero sezioni di credito speciale” e alle banche entro determinati limiti di patrimonio.

Tale orientamento è stato confermato dalla circolare n. 229 del 21 aprile 1999.

Il Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio55, con deliberazione 22 aprile 1995, contenente norme in materia di credito fondiario, in attuazione al secondo comma dell‟art. 38 T.U.B. ha fissato all‟ 80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire la percentuale di finanziamento. Con possibilità di elevare detta percentuale al 100% qualora vengano presentate garanzie integrative. Si è così eliminato il duplice parametro del costo e del valore.

In attuazione a tale delibera la Banca d‟Italia ha emanato in data 26 giugno 1995 l‟aggiornamento numero 119, riguardante particolari operazioni di credito, alla circolare n. 4 del 29 marzo 198856. Le nuove percentuali di concessione sono entrate in vigore il 5 agosto 1995 (dopo 15 giorni dalla pubblicazione), mentre le restanti norme (disposizioni

53Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 500 del 22 luglio 1999: "La lesione di un interesse

legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse (non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, rientra nella fattispecie della responsabilità aquiliana solo ai fini della qualificazione del danno come ingiusto. Ciò non equivale certamente ad affermare la indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi come categoria generale. Potrà infatti pervenirsi al risarcimento soltanto se l'attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento. In altri termini, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima (e colpevole) della P.A., l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo".

54In G.U. n.66 del 21 marzo 1994

55Organismo presieduto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al quale il Testo Unico Bancario

attribuisce compiti di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.

della sezione II) il 21 luglio 1995 (dopo 30 giorni dalla pubblicazione). La normativa ha escluso dal proprio ambito di applicazione i finanziamenti in corso di erogazione.

Nel documento Il Credito Fondiario (pagine 36-39)