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Art 41 III: custodia

Nel documento Il Credito Fondiario (pagine 156-158)

CAPITOLO 4: L‟ESECUZIONE

9- Art 41 III: custodia

Prevede l‟art. 41 III comma T.U.B.: “Il custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato”.

Un problema delicato riguarda il rapporto tra custodia del bene pignorato e custodia e amministrazione del bene da parte del curatore. In passato il carattere meramente eventuale della sostituzione del custode nelle procedure esecutive faceva si che il problema si ponesse, in concreto, di rado poiché nella maggior parte dei casi il giudice dell‟esecuzione ometteva di nominare un custode ove vi fosse un curatore fallimentare. L‟attribuzione di compiti specifici al custode e la previsione di una sua nomina necessaria al momento della emissione dell‟ordinanza di vendita, conseguenti alla modifica degli artt. 559-560 c.p.c., fa sì che nella disciplina vigente non si possa omettere la nomina dl custode anche nel caso in cui il bene pignorato rientri all‟attivo di una procedura concorsuale249

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La previsione di cui al III comma dell‟art. 41 è stata già oggetto di analisi250

in relazione alla sentenza della Cassazione n. 5352 del 1994 che si è occupata della nomina del custode in caso di fallimento dell‟esecutato, favorendo il giudice dell‟esecuzione immobiliare rispetto al giudice delegato al fallimento.

La Cassazione, sez. I, sentenza 12 dicembre 2011 n. 26520 prevede che “in tema di credito fondiario, la prelazione ipotecaria si estende ai frutti civili dell’immobile ipotecato (nella specie, canoni di locazione), anche ove il creditore, abbandonando l’esecuzione individuale, opti per la vendita del bene in sede fallimentare, in applicazione dell’art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, il quale dispone che il curatore fallimentare versi alla banca “le rendite degli immobili ipotecati in suo favore, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato” (rigetta, Trib. Viterbo 13/10/2005)”.

Richiamiamo ora in breve la disciplina codicistica in quanto la custodia del bene immobile pignorato è stata innovata nel 2006. Ricordiamo che gli artt. 559-560 c.p.c. si applicano nell‟ipotesi in cui il bene immobile pignorato sia nel possesso dell‟esecutato. Fin dal momento della notifica del pignoramento e a prescindere dalla sua trascrizione, l‟esecutato diviene ipso iure custode del bene (art. 559 comma I); il giudice dell‟esecuzione deve necessariamente sostituire l‟esecutato nella custodia del bene, se questo non è da lui occupato (art. 559 II comma). La ratio di tale sostituzione è che, poiché in tal caso il bene è nella materiale disponibilità di un terzo, è opportuno che i rapporti con quest‟ultimo siano tenuti non dall‟esecutato ma da un soggetto che dà maggiori garanzie. La custodia dell‟esecutato cessa nel momento in cui viene disposta la vendita e viene nominato custode il soggetto incaricato della vendita o l‟istituto vendite giudiziarie (art. 559 IV e V comma). Il VI comma della norma in esame stabilisce che i provvedimenti di nomina e sostituzione del custode siano dati dal giudice con ordinanza non impugnabile e dunque non modificabile e non revocabile. L‟art. 560 c.p.c.251 prende atto della necessità, emersa in via giurisprudenziale, di creare, nell‟esecuzione immobiliare, una figura simile a quella del curatore delle espropriazioni concorsuali. Sintomatico di tale esigenza è il V comma dell‟art. 560: “il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità”. La differenza tra curatore e custode è data dal fatto che nelle procedure concorsuali l‟esecutato perde la legittimazione processuale252. Ex art. 560 III e IV comma il provvedimento di aggiudicazione o assegnazione costituisce motivo di revoca dell‟autorizzazione ad abitare l‟immobile; nell‟ipotesi di revoca di detta autorizzazione, l‟ordinanza costituisce titolo

251Art. 560 c.p.c. Modo della custodia.

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'art. 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

252

Art. 43 l.f. Rapporti processuali.

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un‟imputazione di bancarotta a suo carico o se l‟intervento è previsto dalla legge.

esecutivo nei confronti dell‟esecutato, attraverso il quale il custode può ottenere la disponibilità del bene253.

10- Art. 41 IV, V, VI comma: vendita, aggiudicazione e

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