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CAPITOLO 2 – Commentario breve al regolamento (CE) 1346/2000

2.1 Disposizioni generali

2.1.4 Art 4 – Legge applicabile

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato «Stato di apertura».

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;

b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;

c) i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore; d) le condizioni di opponibilità della compensazione;

e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;

f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;

h) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;

i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;

j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato;

k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza; l) l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;

m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Questo quarto articolo rappresenta uno dei più importanti rinvii che il regolamento fa nei confronti delle diverse normative nazionali279, stabilendo che alle procedure d‟insolvenza si applichi la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la

278 Si veda ivi, p. 79.

279 Finora nei primi tre articoli il regolamento aveva infatti esposto nozioni autonome di diritto

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procedura. Questo significa che gli effetti di tale procedura saranno gli effetti propri della normativa concorsuale che lo «Stato di apertura» prevede per quella situazione di insolvenza. In altre parole l‟articolo prevede che alla procedura di insolvenza aperta si applichi la lex fori concursus, che determinerà condizioni di apertura, svolgimento e chiusura della procedura, nonché gli effetti procedurali e sostanziali previsti dalla legge stessa280. Il secondo comma in particolare dispone un‟elencazione delle fattispecie e delle questioni sulle quali la lex concursus potrà disporre, come ad esempio la qualità dei debitori assoggettabili a procedura d‟insolvenza, i beni oggetto di spossessamento, i poteri del curatore, le modalità di insinuazione dei crediti, la definizione di eventuali concordati e disposizioni su nullità, annullabilità e annullamento degli atti pregiudizievoli per i creditori. Si ritiene che tale elencazione sia puramente esemplificativa, dal momento che qualsiasi altra situazione prevista dalla lex concursus ma non inclusa in tale elenco rientrerà nel disposto di questo art. 4281.

L‟articolo parla in generale di procedure d‟insolvenza, senza specificare se si trattino di procedure principali, secondarie o territoriali indipendenti: questo significa che l‟applicazione della lex fori concursus varrà per tutte e tre le tipologie di procedure di cui all‟art. 3282. La differenza per la procedura principale e per le procedure secondarie o territoriali indipendenti starà nell‟estensione applicativa della legge dello stato di apertura, che sarà territorialmente circoscritta per le ultime due procedure ed invece estesa oltre i confini nazionali per la procedura principale.

Appare subito evidente come in una simile situazione di applicazione di diverse giurisdizioni in capo ad uno stesso debitore possano sorgere alcune difficoltà applicative, tuttavia si è già in precedenza sostenuto come l‟alternativo utilizzo di un criterio di universalità piena283 avrebbe generato problematiche ben più importanti284. La previsione del primo comma «salvo disposizione contraria del presente regolamento» fa chiaro riferimento agli articoli successivi da 5 a 15, dei quali si è già discusso e che prevedono particolari deroghe all‟applicazione della lex concursus a

280 Così anche il considerando (23).

281 Si veda P. DE CESARI, G. MONTELLA, Le procedure d‘insolvenza, cit., p. 130; B. WESSELS,

International Insolvency Law, cit., par. 10627.

282 Si veda P. DE CESARI, G. MONTELLA, Le procedure d‘insolvenza, cit., p. 128; B. WESSELS,

International Insolvency Law, cit., par. 10625.

283 Che in tale esempio sarebbe significato l‟applicazione dell‟Insolvenzordnung tedesca anche all‟Italia e

alle altre procedure secondarie.

284 Si pensi all‟individuazione materiale di norme straniere e loro applicazione in altro paese. Si veda P.

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favore di specifici diritti vantati da terzi o di particolari fattispecie, come i diritti reali di terzi (art. 5), la riserva di proprietà in favore del venditore (art. 7), i contratti preliminari di compravendita immobiliare, contratti di godimento, locazioni, leasing e simili (art. 8), i diritti di proprietà intellettuale (art. 12) e i contratti di lavoro (art. 10). Questi articoli contengono così delle eccezioni alla regola generale posta dall‟art. 4 per le quali il regolamento esclude l‟applicazione della lex concursus in favore della lex loci rei sitae, della lex contractus o di disposizioni autonome del regolamento285.

Volendo riassumere il metodo di funzionamento del regolamento, dal momento in cui una procedura d‟insolvenza di cui all‟allegato A o B viene aperta, il regolamento offre una norma generale e delle norme speciali per regolare i conflitti di giurisdizione: la regola generale prevede l‟applicazione della lex fori concursus, mentre le eccezioni riguardanti alcune situazioni sono autonomamente disciplinate dal regolamento, ovvero viene fatto rinvio alle norme degli Stati membri. Tali norme saranno quelle proprie del diritto nazionale che risolvono i conflitti tra norme. Tale metodo di funzionamento è raffigurato nella Figura 1.

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Figura 1: modus operandi del Regolamento (rielaborato da M. VIRGÓS, F. GARCIMARTÍN, The European Insolvency Regulation, cit., p. 71)

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