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CAPITOLO 2 – Commentario breve al regolamento (CE) 1346/2000

2.2 Riconoscimento della procedura di insolvenza

2.2.4 Art.26 – Ordine pubblico

Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.

Si è già visto come gli artt. 16 e 17 prevedano per gli Stati membri un obbligo di riconoscimento automatico e immediato sia della decisione di apertura sia degli effetti che da essa ne derivano, compreso il riconoscimento e la subordinazione ai poteri del curatore di queste procedure come disposto dall‟art. 18. Si è visto anche nel ventiduesimo considerando come questo riconoscimento senza bisogno di formalità poggi su un principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, e che i motivi di mancato riconoscimento devono essere ridotti al minimo necessario.

Questo articolo sull‟ordine pubblico342 rappresenta l‟unica possibilità per uno Stato membro di non far valere il mutuo riconoscimento ex art. 16 oppure di non riconoscere o eseguire una decisione derivante dalla procedura aperta ex art. 25. L‟ipotesi dell‟articolo dovrebbe rappresentare l‟extrema ratio unicamente possibile, l‟eccezione estrema al riconoscimento della procedura che deve fondarsi su una ragione altrettanto rilevante: nel caso in cui si riconoscesse la procedura si produrrebbero per lo Stato che deve riconoscerla effetti palesemente contrari ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sancite dalla costituzione di quello Stato. Il campo di applicazione di questa eccezione risulta perciò molto ristretto, e la possibilità di farne ricorso dovrebbe essere circoscritta alle situazioni in cui il riconoscimento della decisione estera comporterebbe nello Stato di riconoscimento gravi implicazioni sul piano dei diritti e delle libertà fondamentali garantite343, il che porta ad escludere altre fattispecie più

341 Si veda B. WESSELS, International Insolvency Law, cit., par. 10786.

342 Si intende per ordine pubblico quella clausola generale che opera al fine di evitare il venire in essere di

determinati effetti in un sistema giuridico. Si veda M. VIRGÓS, F. GARCIMARTÍN, The European

Insolvency Regulation, cit., par. 403.

343 Si veda I. FLETCHER in G. MOSS, I.F. FLETCHER, S. ISAACS (eds.), The EC Regulation, II

ed., cit., par. 8.327. Il campo di applicazione è dunque ben più ristretto di quello possibile per il mancato riconoscimento delle decisioni di cui all‟allora reg. (CE) n. 44/2001 (ora reg. (UE) n. 1215/2012). Si veda

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generiche di non riconoscimento, quali ad esempio la possibilità di riesame della decisione estera di apertura o della competenza giurisdizionale dello Stato di apertura344. Ci si poteva domandare se la dicitura «in particolare» di cui all‟ultimo periodo dell‟articolo portasse o meno a ritenere che gli unici due casi in cui si potesse applicare l‟articolo fossero la palese contrarietà ai principi fondamentali e ai diritti e libertà personali costituzionalmente protetti. Nel caso MG Probud Gdynia sp. z o.o. la Corte di giustizia ha confermato la ristretta possibilità di ricorso alla clausola dell‟ordine pubblico per queste due sole ipotesi, ritenendo che «in ossequio al ventiduesimo considerando del regolamento [...] i motivi di rifiuto devono essere ridotti al minimo necessario, ne sono previsti soltanto due»345.

Il Report Virgós-Schmit sull‟applicazione pratica dell‟articolo precisa inoltre come detta clausola non deve necessariamente avere valore uniforme, poiché si basa sui principi fondamentali della legge dello Stato obbligato al riconoscimento automatico, quali ad esempio i diritti costituzionalmente garantiti e le politiche fondamentali, sia quelle dello Stato sia quelle comunitarie346.

Nella pratica non risulta a detta di chi scrive che dall‟entrata in vigore del regolamento sia mai stato rifiutato il riconoscimento di decisioni estere per motivi di ordine pubblico, tuttavia in due importanti situazioni è stato fatto rimando alla Corte di giustizia per conoscere se in quelle determinate circostanze era possibile invocare la clausola in commento. Il primo caso menzionato è il caso Eurofood, in cui la Supreme Court irlandese fece rimando alla Corte lussemburghese al fine di chiarire se la ritenuta violazione del diritto ad un equo processo rientrasse nelle fattispecie di cui all‟art. 26. La Corte rispose affermativamente alla questione pregiudiziale, affermando che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura d‟insolvenza aperta in un altro le particolari situazioni di ordine pubblico permesse per il non riconoscimento, il regolamento n. 44 tiene una definizione più ampia di solo ordine pubblico.

344 Si veda G. MOSS, T. SMITH, Commentary, II ed., cit., par. 8.328; M. VIRGÓS, F.

GARCIMARTÍN, The European Insolvency Regulation, cit., par. 402. Sull‟impossibilità del riesame

concernente la competenza si è espressa anche la Corte di giustizia nel caso Eurofood, ove la sentenza invocando il principio della fiducia reciproca dispone: «come precisa il ventiduesimo considerando del regolamento, il principio della fiducia reciproca esige che i giudici degli altri Stati membri riconoscano la decisione di apertura di una procedura di insolvenza principale, senza poter controllare la valutazione effettuata dal primo giudice relativamente alla propria competenza». Si veda Corte di giustizia, Eurofood

IFSC, cit., par. 42, 44.

345 Si veda Corte di giustizia, Prima sezione, 21 gennaio 2010, MG Probud Gdynia sp. z o.o., causa C-

444/07, par. 31.

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Stato membro nel caso in cui accerti che l‟apertura di detta procedura sia avvenuta in manifesta violazione del diritto fondamentale di essere sentito, di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura. La Corte aggiunse come l‟accertamento di una violazione del diritto al giusto processo non deve avvenire sulla sola base delle garanzie assicurate dallo Stato accertante, ma deve avvenire valutando l‟insieme delle circostanze347.