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CAPITOLO 1 Fonti di diritto internazionale privato e fonti comunitarie in materia

1.2 Il regolamento comunitario n 1346/2000

1.2.4 Obiettivi del regolamento

Pur nelle sue successive difficoltà applicative lo strumento del regolamento ebbe sin dal principio un‟importanza internazionale76.

Gli obiettivi che inizialmente hanno portato alla sua stesura e applicazione si desumono dalla base giuridica del regolamento stesso, di cui al primo «visto». I suoi “pilastri” sono infatti gli artt. 61, lett. c) e 67, para. 1, del Trattato che istituisce la Comunità

74 E in questo caso la richiesta d‟apertura potrebbe essere fatta dai soli creditori territoriali. La richiesta

avrebbe finalità conservativa del patrimonio presente nella dipendenza, al fine di spossessare il debitore dei beni in quello Stato posseduti, in attesa che la procedura principale venga aperta nell‟altro Stato membro competente. Nel momento in cui viene aperta la procedura principale, quella territoriale indipendente perde il suo carattere di indipendenza, diventando procedura secondaria dipendente dalla principale. Per questo motivo la domanda di apertura di una procedura territoriale può essere fatta soltanto da creditori locali, ma una volta diventata secondaria qualsiasi creditore anche estero potrà insinuarsi nel suo passivo (si ricorda infatti che in una procedura secondaria può insinuarsi qualsiasi creditore). Sulla possibilità di insinuazione dei creditori esteri nelle procedure territoriali indipendenti aperte prima dell‟apertura della procedura principale si veda M. BOGDAN in G. MOSS, I.F.

FLETCHER, S. ISAACS (eds.), The EC Regulation, II ed., cit., par. 8.156.

75 A differenza della nota precedente in questa situazione qualsiasi creditore, anche estero, potrà

richiedere nello Stato della dipendenza l‟apertura di una procedura territoriale indipendente. Si pensi al caso in cui uno Stato membro non preveda la possibilità di aprire una procedura concorsuale per una determinata categoria di debitori: riportiamo l‟esempio di P. DE CESARI, G. MONTELLA, Le

procedure d‘insolvenza, cit., p. 121, in cui «per esempio [in Italia] non è consentito il fallimento del

privato persona fisica non imprenditore. Però può darsi che questo debitore abbia in Italia il centro dei propri interessi principali, ma abbia anche in un altro Paese, in cui invece il fallimento del non

imprenditore è ammesso, un patrimonio che può essere qualificato come “dipendenza”. In tal caso, non sarà possibile aprire in Italia una procedura principale di fallimento con carattere universale; tuttavia i creditori potranno chiedere in quell‟altro Paese l‟apertura di una procedura territoriale indipendente di fallimento di quello stesso debitore, ma limitata al patrimonio presente in quello stesso Paese». Data l‟impossibilità di aprire una procedura principale, questa disposizione permette di aprire almeno una procedura territoriale indipendente per soddisfare tutti creditori del debitore non fallibile con il patrimonio della dipendenza.

76 Riprendendo un passo di M.M. WINKLER, Eurofood: è davvero finito il periodo di ―rodaggio‖ del

Regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza?, in Dir. comm. internaz., 2007, 2, pp. 527 ss.,

par. 1, il regolamento «ad oggi [è] l‟unico strumento internazionale vincolante in materia di procedure concorsuali a carattere transnazionale».

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europea77, ove l‟obiettivo stava nell‟«adozione da parte del Consiglio [...] di misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all‟art. 65»78. L‟allora art. 65 al quale l‟articolo 61 fa rimando precisava che tali misure in materia di cooperazione giudiziaria dovevano migliorare e semplificare la notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali, nonché il riconoscimento e l‟esecuzione di decisioni estere in materia civile e commerciale. Ulteriormente le misure dovevano promuovere la compatibilità delle regole sui conflitti di giurisdizione applicabili negli Stati membri. Questo proposito di cooperazione in ambito giudiziario, potenziato in efficacia anche dal Trattato di Amsterdam79, ha permesso poi all‟Unione europea di sviluppare definitivamente un sistema di riconoscimento degli atti giudiziari nell‟ambito dell‟insolvenza.

L‟obiettivo principe che ha portato alla comunitarizzazione di una materia precedentemente regolata dal diritto internazionale privato consisteva nell‟evitare il fenomeno del forum shopping, assicurando così maggiore certezza del diritto per gli operatori del mercato interno comunitario.80 L‟entrata in vigore del regolamento avrebbe infatti permesso di individuare immediatamente la corte competente ad aprire e gestire la procedura, nonché la legge applicabile a quella procedura concorsuale. Così facendo sarebbe risultato, in linea teorica, impossibile per il debitore trasferire elusivamente il proprio patrimonio da uno Stato membro ad un altro a lui più

77 Ora diventato art. 67 del Trattato sul funzionamento dell‟Unione europea, il quale non prevede più

alcuna lett. c) ma contiene il seguente quarto paragrafo: «L‟Unione facilita l‟accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile».

78 Art.61, lett. c) del TCE.

79 Si veda P. DE CESARI, G. MONTELLA, Le procedure d‘insolvenza, cit., p. 17. Si intende in

particolare l‟introduzione della procedura decisionale di «cooperazione rafforzata», che ha spinto alla cooperazione sulle regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno e sulla politica commerciale comune.

80 Si veda l‟indirizzo web dell‟Unione europea riguardante l‟insolvenza

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_ma tters/l33110_en.htm. Per i commenti della dottrina sul regolamento e l‟obiettivo di contrasto del forum

shopping si veda L. BACCAGLINI, Il caso Eurofood: giurisdizione e litispendenza nell'insolvenza transfrontaliera, in Int‘l Lis, 2006, 3/4, p. 124 ; D. BANAHAN, Cross Border Insolvency – COMI Shifts: An Entitlement under EU Fundamental Freedoms?, in Católica Dissertations, n. 6, 2013, p. 11, reperibile

all‟indirizzo web www.fd.lisboa.ucp.pt/research; M.V. BENEDETTELLI, «Centro degli interessi

principali» del debitore e forum shopping nella disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2004, 499; P. DE CESARI, G. MONTELLA, Le procedure d‘insolvenza, cit., p. 19; M. FABIANI, Gruppi di imprese ed insolvenza transfrontaliera, cit.,

par. 3; F. MACRÌ, Trasferimento del Centro degli Interessi Principali e Competenza Giurisdizionale nel

Regolamento (CE) 1346/2000, in Fallimento, 2006, 8, 907; B. WESSELS, Cross-Border Insolvency Law, cit., p. 85.

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favorevole. Si vedrà invece nel proseguio come tale obiettivo non sia stato efficacemente contrastato e come sia tuttora al centro del dibattito di numerosa dottrina e degli organi dell‟Unione.

Fortifica tale preciso obiettivo la scelta del regolamento comunitario come strumento utile a statuire tale sicurezza per gli operatori. Le convenzioni di diritto internazionale privato hanno infatti il difetto di dipendere dalle singole volontà degli Stati aderenti, nonché di essere soggette ai tempi di ratifica dei legislatori, quasi mai di uguale durata e anzi a volte tardivi, portando così ad un‟entrata in vigore della convenzione ritardata. È stato questo ad esempio il difetto della Convenzione di Bruxelles del 1968, nonché della Convenzione del 1995 che ha preceduto il regolamento 134681. Non è invece necessaria

alcuna ratifica per un regolamento comunitario, il quale nel stabilire la sua data di entrata in vigore determina il momento preciso in cui esso acquista efficacia, diventando obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri82.

Questo significa che ogni Stato membro dovrà conformarsi in maniera rigorosa al suo contenuto e non potrà in alcun modo applicarlo in maniera incompleta o selettiva83. Inoltre, nel caso in cui uno Stato membro emani provvedimenti legislativi od abbia al suo interno norme che contrastano con il regolamento comunitario entrato in vigore, ciò porterebbe alla diretta disapplicazione dei provvedimenti e delle norme stesse. La più importante conseguenza di questa diretta applicabilità dei regolamenti sta nel poter porre in essere «situazioni giuridiche soggettive in capo ai privati, tanto nei loro rapporti con altri privati, che nei rapporti con gli Stati o le istituzioni dell‟Unione»84.