• Non ci sono risultati.

CAPITOLO 1 Fonti di diritto internazionale privato e fonti comunitarie in materia

1.2 Il regolamento comunitario n 1346/2000

1.2.6 Interpretazione del regolamento: il principio di nozione autonoma di diritto

Il regolamento non ha l‟obiettivo di creare una normativa comune che si sostituisca alle singole leggi degli Stati membri in materia di insolvenza: il suo reale scopo consiste nel disporre delle norme comuni che regolino la giurisdizione e i relativi conflitti, indicando quale legge nazionale applicare alle procedure concorsuali e quali effetti detta legge pone in essere90.

Lo strumento del regolamento è stato scelto come soluzione ideale a tale scopo poiché è l‟atto comunitario che più degli altri «concretizza il trasferimento di competenze dagli Stati membri alle istituzioni dell‟Unione, dato che attraverso il regolamento la normativa che esso adotta viene a sostituirsi integralmente, nel settore da essa regolato, alle normative nazionali»91. Tale sostituzione integrale implica una vincolatività

immediata e una portata generale in tutti gli Stati membri, oltre che la possibilità per l‟Unione di utilizzare nozioni autonome di diritto comunitario, non soggette ad interpretazioni soggettive da parte degli Stati membri e invece interpretabili alla luce del solo diritto europeo92. In questa maniera il regolamento presenta caratteristiche di certezza, efficacia e chiarezza nell‟attribuire la giurisdizione.

I criteri necessari all‟interpretazione del regolamento dovranno essere ricercati soltanto all‟interno del diritto comunitario e secondo la sua gerarchia di fonti93. Tra le fonti

90 Si veda M. VIRGÓS, F. GARCIMARTÍN, The European Insolvency Regulation, cit., par. 113; B.

WESSELS, International Insolvency Law, cit., par. 10483.

91 SI veda R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell‘Unione europea, cit., p. 143. 92 Gli Stati membri non possono ad esempio utilizzare fonti di diritto interno per interpretare queste

norme comunitarie. Questo permette di evitare interpretazioni eterogenee. Si veda P. DE CESARI, G.

MONTELLA, Insolvenza transfrontaliera, cit., p. 55.

93 Si veda S. ISAACS, R. BRENT, The Insolvency Regulation as a Community Legal Instrument, in G.

MOSS, I.F. FLETCHER, S. ISAACS (eds.), The EC Regulation, II ed., cit., par. 2.18. Si ricorda che il

diritto europeo presenta tre gradi gerarchici di fonti, ossia le fonti di diritto primario, le fonti di diritto derivato e le fonti di diritto complementare. Le fonti di diritto primario includono i trattati istitutivi dell‟Unione europea quali il TUE, il TFUE, i trattati modificativi dell‟Ue, i protocolli allegati ai trattati, i trattati di adesione degli Stati membri dell‟Ue che integrano i Trattati istitutivi, i principi generali di diritto. In particolare il TUE è stato definito dalla Corte di giustizia «Carta costituzionale di base» (sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Partì écologiste Les Verts c. Parlamento europeo, 1339, punto 23). Fanno parte delle fonti di diritto derivato gli atti unilaterali tipici di cui all‟art. 288 del TFUE (regolamenti, direttive, decisioni, pareri, raccomandazioni) nonché gli atti atipici non compresi nell‟art. 288 (comunicazioni, raccomandazioni, libri bianchi, libri verdi). Concludono la gerarchia le fonti di diritto complementare, costituite in primis dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nonché dal diritto internazionale e i principi generali del diritto. Si veda R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto

dell‘Unione europea, cit., p. 109 ss.; Le fonti del diritto dell'Unione europea, reperibile all‟indirizzo web

dell‟Unione europea

27

primarie dei Trattati dell‟Unione e del suo funzionamento si dovranno considerare l‟art. 67, par. 4 e l‟art. 81, par. 1 e 2 del TFUE94, i quali in combinato disposto prevedono la cooperazione fra gli Stati membri al fine del riconoscimento reciproco, della notificazione e della comunicazione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Si è già avuto modo di vedere come questa disposizione fornisca la base giuridica su cui la Comunità europea ha inteso adottare il regolamento95.

Oltre agli articoli alla base del regolamento è bene evidenziare che i principi in esso contenuti vanno contestualizzati nell‟insieme di altri principi fondamentali inclusi nei trattati, e qualsiasi interpretazione non potrà contrastare o violare questi ultimi. Sicuramente saranno in questo senso rilevanti i principi legati al mercato comune e le quattro libertà fondamentali di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, libertà vicendevolmente condizionate e funzionali alla libertà di stabilimento ex art. 49, comma 2, del TFUE96.

Tra le fonti di diritto derivato si ha innanzitutto il regolamento stesso e i suoi articoli, i quali possono dare diretta definizione di termini e principi97. Utili saranno anche i «considerando», cioè una serie di disposizioni senza valore normativo solitamente contenute negli atti dell‟Unione prima del contenuto vero e proprio dell‟atto. Questi hanno molteplici scopi, quali ad esempio far luce sull‟origine delle norme, motivarne l‟applicazione nonché aiutare nell‟interpretazione delle stesse98. Questa impostazione

94 Si veda ivi, in G. MOSS, I.F. FLETCHER, S. ISAACS (eds.), The EC Regulation, II ed., cit., par.

2.19; B. WESSELS, International Insolvency Law, cit., par. 10488 ss. Detti articoli sostituiscono gli artt. 61, 65 e 67 del Trattato CE. Si precisa che oltre ai particolari articoli sui quali si fonda un atto

dell‟Unione, il valore costituzionale dei Trattati fa sì che l‟interpretazione non debba comunque prescindere dai principi generali che detti Trattati prevedono. Soltanto in questo modo sarà possibile un‟interpretazione armonica e coerente.

95 Si veda ivi, in G. MOSS, I.F. FLETCHER, S. ISAACS (eds.), The EC Regulation, II ed., cit., par.

2.03.

96 Per una trattazione più completa si veda E. PEDERZINI, La libertà di stabilimento delle società

europee nell‘interpretazione evolutiva della Corte di Giustizia. Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nazionali, in E. PEDERZINI (a cura di), Percorsi di diritto societario europeo, II ed.,

Giappichelli, Torino, 2011, pp. 93 ss.

97 Nello stesso reg. 1346/2000 l‟art. 2 è composto da un‟elencazione di definizioni alle quali il

regolamento attribuisce valore autonomo.

98 Per un‟enucleazione e un maggiore approfondimento sulla serie di «considerando» del regolamento

1346/2000 si veda il par. 1.3.2. Il valore sussidiario dei «considerando» nell‟interpretare gli scopi sottesi agli articoli è stato anche riconosciuto dalla Corte di giustizia, sulla base della loro inclusione obbligatoria all‟interno degli atti dell‟Unione ex art. 296 del TFUE (precedentemente art. 253 del TCE). Si veda S.

ISAACS, R. BRENT, The insolvency Regulation, cit., in G. MOSS, I.F. FLETCHER, S. ISAACS

(eds.), The EC Regulation, II ed., cit., par. 2.26 ss. Gli Autori includono tra il novero di fonti utili all‟interpretazione anche i lavori preparatori che hanno preceduto l‟adozione del regolamento, nonché le opinioni del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e, seppur con minor peso, altre misure preparatorie tra le quali la Convenzione del 1995 e i relativi commentari (gli autori si riferiscono

28

permette al legislatore europeo di utilizzare nel regolamento nozioni autonome dandone poi più precisa definizione con questi strumenti ausiliari.

Sempre tra le fonti di diritto derivato colmeranno le eventuali mancanze normative del regolamento gli altri eventuali atti dell‟Unione che trattino materie affini, quali in primis il reg. (UE) n. 1215/2012, nonché eventualmente qualsiasi altro atto che dia chiara definizione di un concetto non esplicato nel regolamento. Infatti gli altri atti affini dell‟Unione obbligano l‟interprete a contestualizzare la propria attività interpretativa non solo nell‟atto in questione ma anche all‟interno dell‟intero diritto europeo. Dunque non si potrà in alcun modo giungere ad un‟interpretazione del regolamento che contrasti con altri atti dell‟Ue o che non ne rispetti i principi.

Tra le fonti di diritto complementare primaria importanza ha, e ha finora avuto, la Corte di giustizia99 attraverso la sua c.d. «competenza pregiudiziale» a pronunciarsi su

questioni di interpretazione del diritto dell‟Unione. Infatti tra le tipologie di funzioni attribuitele «la Corte di giustizia dell‟Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull‟interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l‟interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell‟Unione»100. Essendo il regolamento in commento un atto del Consiglio dell‟Unione europea, al M. VIRGOS, E. SCHMIT, Report on the Convention on Insolvency Proceedings, doc. Consiglio n. 6500/06/EN, 1996, reperibile all‟indirizzo web http://aei.pitt.edu/952/. La lettura dei considerando dimostra come lo stesso legislatore europeo abbia utilizzato dette fonti minori per chiarificare

l‟interpretazione del regolamento. Infatti molte motivazioni contenute nei considerando altro non sono che le definizioni contenute nel Report di cui sopra relativo alla Convenzione del 1995. Il considerando 13 ad esempio ricalca sostanzialmente il par. 75 del Report (confrontando i due testi in lingua originale inglese). Si veda I.F. FLETCHER, Scope and Jurisdiction, cit., in G. MOSS, I.F. FLETCHER, S.

ISAACS (eds.), The EC Regulation, II ed., cit., par. 3.11.

99 Si ricorda che la Corte di giustizia è un autonomo apparato dell‟Unione europea che ex art. 19 TUE

«assicura il rispetto del diritto nell‟interpretazione e nell‟applicazione dei trattati». In conformità ai trattati ha il compito di pronunciarsi in tre casi: a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un‟istituzione o da una persona fisica o giuridica affinché giudichi comportamenti degli Stati membri o delle istituzioni dell‟Unione (art. 258 ss. TFUE); b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull‟interpretazione del diritto dell‟Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni (art. 267); c) in altri casi previsti dai trattati, quali le controversie relative alla funzione pubblica europea, casi in materia contrattuale, pronuncia di dimissioni di ufficio di membri degli organi dell‟Unione. Si veda R.

ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell‘Unione europea, cit., pp. 236 ss.

100 Art. 267 TFUE, primo periodo. La competenza pregiudiziale non è attivata su ricorso delle parti di una

controversia: il rinvio viene fatto dal giudice nazionale innanzi al quale la controversia pende. La Corte non ha il compito di risolvere la controversia, ha invece il compito di fornire al giudice del rinvio gli elementi necessari alla sua soluzione. Il giudice nazionale che opera il rinvio pregiudiziale potrà anche sospendere il giudizio, in attesa che la Corte si pronunci. La Corte avrà ampio margine di apprezzamento sulla sussistenza della propria competenza in particolari casi: a) nel caso in cui il giudice del rinvio non abbia fornito gli elementi di diritto o di fatto necessari alla Corte per pronunciarsi correttamente; b) nel caso in cui la Corte dubiti sulla rilevanza delle questioni di rinvio in relazione al giudizio a quo (manifesta irrilevanza o natura puramente ipotetica); c) nel caso di «processo fittizio». Si veda ivi, pp. 332, 339, 341 ss.

29

qualsiasi giudice nazionale di ogni ordine e grado potrà, o dovrà se di ultima istanza, proporre alla Corte questioni interpretative o di validità, come previsto alle lettere a) e b) dell‟art. 267 TFUE.

Tralasciando gli aspetti procedurali e considerando il rinvio per questioni interpretative, la Corte deciderà di regola con sentenza e le decisioni in essa contenute avranno efficacia obbligatoria non solo nei confronti del giudice a quo, ma anche erga omnes101. Questo significa che l‟interpretazione data dalla Corte con sentenza avrà valore di precedente giurisprudenziale e andrà in questo caso ad integrare il contenuto del regolamento, vincolando qualsiasi interprete ad interpretare la disposizione nel senso indicato dalla Corte.

Tale sistema di strumenti interpretativi sicuramente risulta completo e definito, tuttavia il decennio appena trascorso di vigore del regolamento ha portato alla luce alcune evidenti difficoltà da parte delle Corti dei diversi Stati membri nel trovare definizioni unanimi di alcuni concetti, anche successivamente alle soluzioni date dalla Corte di Giustizia102. È bene precisare che per alcuni concetti causa di incertezza interpretativa è stata la necessità di utilizzare una definizione non troppo particolareggiata, con lo scopo di estendere a più soggetti e situazioni possibili l‟applicazione del termine o della disposizione in questione.