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CAPITOLO 3 – Giudizi conclusivi e prospettive di modifica

3.2 La revisione programmata e la procedura legislativa ordinaria di modifica in

3.2.1 La risoluzione del Parlamento europeo e l‘avviamento della procedura

Passate in rassegna le diverse proposte venute dalla dottrina nel corso degli ultimi anni, è possibile confrontarle con i documenti ufficiali provenienti dai diversi organi dell‟Unione europea, che sulla scorta dell‟art. 46 del regolamento stanno portando a compimento l‟iter legislativo di modifica dello stesso.

In merito allo sviluppo di una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, l‟art. 81 del TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino misure in tale ambito secondo la procedura legislativa ordinaria447.

Tale articolo specifica dunque come eventuali modifiche al regolamento debbano seguire questa procedura legislativa, dal momento che la base giuridica del regolamento, cioè gli artt. 61, lett. c), e 67, par. 1, del TCE, rientra nell‟ambito dell‟attuale art. 81 TFUE448. Coerentemente con il tipo di procedura legislativa da adottare, l‟art. 46 del regolamento specifica come la relazione che la Commissione doveva presentare al Parlamento e al Consiglio entro il 1° giugno 2012 poteva se

447 La procedura legislativa ordinaria è quella procedura legislativa dell‟Unione europea di cui agli artt.

289, par. 1, e 294 TFUE che inizia con una proposta elaborata dalla Commissione e rivolta al Parlamento e al Consiglio dei ministri europeo. Il Parlamento, che in altre tipologie di procedure legislative è chiamato ad esprimere soltanto un parere, in questa procedura legislativa deve adottare al pari poi del Consiglio una «posizione in prima lettura», trasmettendola successivamente al Consiglio. Se quest‟ultimo approva la posizione del Parlamento, l‟atto viene adottato nella formulazione proposta dal Parlamento. Se invece il Consiglio non approva la posizione del Parlamento in prima lettura, esso adotta a sua volta la propria posizione divergente in prima lettura, trasmettendola al Parlamento europeo e aprendo così la seconda fase del procedimento, cioè la «seconda lettura». Il Parlamento avrà così tre mesi per pronunciarsi e per produrre tre differenti scenari a seconda della posizione presa: può approvare in maniera esplicita o implicita la posizione del Consiglio, può bocciarla a maggioranza dei propri membri oppure può proporre emendamenti alla posizione del Consiglio, sempre a maggioranza dei propri membri. I primi due casi pongono fine al procedimento, adottando definitivamente l‟atto nel primo caso o non adottandolo nel secondo. Nel terzo caso in cui il Parlamento proponga emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura, il testo emendato andrà trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Gli emendamenti potranno allora essere approvati oppure non approvati dal Consiglio entro tre mesi, e nel secondo caso la non approvazione richiede allora la convocazione di un comitato di conciliazione. Detto comitato ha il compito di riunire i membri del Consiglio e del Parlamento europeo per giungere ad un accordo entro sei settimane, passate le quali il non raggiungimento di detto accordo determinerà la non adozione dell‟atto in questione. Nel caso contrario in cui si giunga ad un accordo, questo verrà trasmesso al Parlamento e alla Commissione, che avranno un termine di sei settimane per approvare o meno l‟adozione dell‟atto. Si evince da questo tipo di procedura come il buon esito della stessa dipenda dalla volontà concorde sia del Parlamento europeo sia della Commissione. Si veda R. ADAM, A. TIZZANO,

Lineamenti di diritto dell‘Unione europea, cit., pp. 181 ss., 415.

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necessario essere corredata da proposte di modifica, proposte che avrebbero così iniziato l‟iter della procedura legislativa ordinaria.

Anche in vista di questa scadenza e della possibilità di proposta da parte della Commissione, il Parlamento europeo ha rivolto a quest‟organo una risoluzione449 riguardante le procedure di insolvenza nel contesto del diritto societario dell‟UE, adottandola il 15 novembre 2011. Con tale atto il Parlamento ha inteso chiedere alla Commissione di presentare una o più proposte in materia di insolvenza societaria e allo stesso tempo di proporre alcuni ambiti di intervento sui quali sviluppare queste proposte. Tuttavia è bene specificare che questa iniziativa del Parlamento non è stata formulata soltanto in vista della possibile modifica del regolamento ex art. 46, dal momento che si muove anche sul diverso livello di riforma della normativa interna degli Stati membri450.

Con riguardo alle questioni riguardanti il regolamento i «considerando» di questa risoluzione riprendono alcuni dei temi affrontati dalla dottrina e sui quali è stato richiesto un intervento di modifica o di inserimento, come ad esempio l‟adozione di misure per prevenire l‟abuso del forum shopping451, l‟obsolescenza del regolamento su alcune questioni delicate già nel momento di entrata in vigore452, la necessità di una cultura del risanamento453, l‟insolvenza dei gruppi societari, il loro risanamento454 e l‟utilizzo di un registro delle insolvenze455. Il nucleo delle proposte del Parlamento è rappresentato dall‟allegato alla risoluzione, il quale contiene le raccomandazioni particolareggiate su specifici ambiti che possano servire da indirizzo per la Commissione, suddivisi in quattro parti456. Se la «Parte 1» è quella rivolta in particolare

449 Si veda Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulle raccomandazioni alla

Commissione sulle procedure d‘insolvenza nel contesto del diritto societario dell‘UE, 2011/2006(INI), in Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea, 31 maggio 2013, C 153 E. Secondo l‟art. 225 TFUE il

Parlamento europeo può infatti richiedere alla Commissione, in questo caso attraverso una risoluzione, «di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l‟elaborazione di un atto dell‟Unione ai fini dell‟attuazione dei trattati».

450 Si veda P. DE CESARI, G. MONTELLA, Il Parlamento europeo e il diritto dell‘insolvenza, in

Fallimento, Ipsoa, vol. 8, 2012, pp. 1006 ss.

451 Si veda Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011, cit., «considerando» B. 452 Si veda ivi, «considerando» F.

453 Ivi, «considerando» I e ss. 454 Ivi, «considerando» P e ss. 455 Ivi, «considerando» R.

456 La «Parte 1» tratta l‟armonizzazione di aspetti specifici del diritto societario e del diritto fallimentare,

affinchè la Commissione sviluppi delle proposte di direttiva di armonizzazione di alcuni aspetti connessi all‟apertura delle procedure di insolvenza, all‟insinuazione al passivo dei crediti, alle azioni revocatorie,

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a promuovere una riforma del diritto interno degli Stati membri, le successive parti trattano delle proposte di modifica del regolamento, con rilievo sul tema dei gruppi societari.

Tra le raccomandazioni della «Parte 2» vengono riprese alcune quesitoni che erano già state sollevate dalla dottrina, tra le quali l‟ampliamento dell‟ambito di applicazione del regolamento alle procedure ibride, la ridefinizione del criterio del COMI per il contrasto al forum shopping abusivo e l‟introduzione di un obbligo di cooperazione fra i griudici. Con riguardo alla raccomandazione sulla definizione del COMI il Parlamento propone l‟inserimento di una definizione formale sul modello della formulazione del «considerando» 13, che si basi sulla riconoscibilità oggettiva da parte dei terzi e che consideri ulteriori elementi quali il luogo in cui si svolgono le attività principali dell‟impresa, l‟ubicazione dei beni, il centro delle attività operative o di produzione e l‟ambiente di lavoro dei dipendenti457.

Tra le raccomandazioni della «Parte 3» dedicata ai gruppi di imprese il Parlamento considera una proposta flessibile, a seconda che il gruppo societario sia accentrato o decentrato. Nel primo caso l‟approccio dovrebbe accentrare l‟intera procedura458 del gruppo nello Stato membro in cui è situata la sede operativa del gruppo, prevedendo anche la designazione di un curatore fallimentare unico e tutelando i creditori nazionali nonchè i lavoratori locali prevedendo l‟istituzione di un comitato di difesa e rappresentanza degli interessi di questi soggetti.

La proposta di istituzione di un registro unionale delle insolvenze di cui alla «Parte 4» della risoluzione sembra quella in concreto più facilmente attuabile, appoggiandosi allo sviluppo di una piattaforma informatica già esistente. Assodata infatti la necessità che il registro in questione sia facilmente accessibile in qualsiasi Stato membro e che il mezzo ai requisiti richiesti per la qualifica e l‟operato del curatore e ai piani di risanamento. Per un commento a questa parte si veda DE CESARI, MONTELLA, Il Parlamento europeo e il diritto dell‘insolvenza, cit.

457 Questa proposta di definizione riprende in parte quanto già stabilito dalla Corte di giustizia nella

sentenza Interedil al par. 52, sentenza oltretutto che ha preceduto questa risoluzione del Parlamento soltanto di qualche settimana. Si veda DE CESARI, MONTELLA, Il Parlamento europeo e il diritto

dell‘insolvenza, cit. Si ritiene tuttavia che, al pari della sentenza Interedil, questa risoluzione non permetta

in alcun modo di contrastare il fenomeno del forum shopping abusivo, non essendo sufficiente la sola riconoscibilità da parte dei terzi per evitare comportamenti opportunistici da parte dei debitori.

458In questo passo oltretutto la risoluzione del Parlamento non utilizza con chiarezza il termine procedura

principale, potendo infatti intendere con essa la procedura principale in senso tecnico di cui all‟attuale art. 3 oppure la procedura principale di fatto, in quanto aperta a carico della società capogruppo (la corretta interpretazione sembra propendere per questa seconda opzione). Si veda DE CESARI, MONTELLA, Il

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più adatto a tale scopo sia Internet, l‟Unione europea possiede già un portale web ufficiale dedicato all‟informazione sui sistemi giudiziari europei e alla semplificazione dell‟accesso alla giustizia, cioè il „portale europeo della giustizia elettronica‟459. Il parlamento propone così di utilizzare questa piattaforma per la pubblicazione delle informazioni rilevanti sulle procedure di insolvenza aperte negli Stati membri460.