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SOMMARIO: 1) Considerazioni critiche sulle norme settoriali in materia di centri storici. I limiti della tutela della legislazione attuale. 2) Lacuna di tutela: il problema della salvaguardia della vitalità, dell’identità culturale del luogo e dei valori culturali immateriali.

1) Considerazioni critiche sulle norme settoriali in materia di centri storici. I limiti della tutela della legislazione attuale.

Un dato che emerge in modo chiaro dalla mappatura delle norme che si è tentato di operare nella Parte Prima del presente lavoro è che le problematiche relative ai centri storici non sono da imputare alla mancanza di norme, bensì alla loro inadeguatezza e alla mancanza di coordinamento della moltitudine di norme settoriali che entrano in gioco124.

Nella realtà si registrano scenari di centri storici con problemi dovuti a fenomeni di gentrification e, dunque, di contesti magari non degradati ma che hanno subito significative perdite sotto il profilo dei valori immateriali del luogo, o viceversa fenomeni di degrado sociale e materiale. Difronte ad entrambi i fenomeni emerge l’inadeguatezza della normativa nel rispondere alle esigenze di vitalità dei centri storici.

Inoltre, gli sforzi fatti per risolvere la questione abitativa non hanno portato ai risultati sperati, tutt’oggi infatti si assiste a fenomeni di espulsione di alcune classi sociali dal quartiere o di abbandono abitativo dello stesso per ragioni che possono essere di natura economica, ma anche relative alla qualità della vita inadeguata per i

124 In questo senso: C. Videtta, I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del

paesaggio e urbanistica: profili critici, in Aedon, n.3, 2012; G. Severini, Centro storico: occorre una legge speciale o politiche speciali?, in Aedon, n.2, 2015.

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residenti legata a fenomeni di flussi di turismo insostenibile, alla mancanza di servizi primari o per esempio ad una “vita notturna” portatrice di degrado.

Anche la disciplina del commercio nei centri storici non sembra aver trovato un giusto punto di equilibrio, le dinamiche tra la materia del commercio e quella della tutela della concorrenza sovente entrano in collisione generando conflitti tra interessi. Le politiche attuate dei comuni per preservare ed incentivare la sopravvivenza dei c.d. negozi e botteghe storiche e per arginare i problemi derivanti dalla bassa qualità di alcuni esercizi commerciali che proliferano nei centri storici, si traducono sovente nell’adozione di restrizioni e limiti per le attività commerciali, oltre che nel ricorso all’imposizione di vincoli. Tali politiche si pongono in controtendenza rispetto ai principi che ci giungono dall’Unione Europea e alla prova dei fatti non sembrano da sole sufficienti a risolvere le problematiche del commercio in questi luoghi.

Per quanto riguarda poi la disciplina del traffico e le limitazioni all’accesso nell’area del centro storico e del parcheggio in questi luoghi implica delle conseguenze sul piano dell’uso della città e delle limitazioni alla libertà di circolazione dei cittadini che non sempre sono adeguatamente bilanciate da servizi pubblici e una rete di trasporti efficiente. Questo può incidere negativamente su fasce di popolazione più deboli (ad esempio anziani o invalidi) o comunque può orientare negativamente le scelte di vita residenziale di molte famiglie che non trovano nei centri storici risposte adeguate alle loro esigenze125.

Infine, una criticità significativa deriva dal sistema di riparto delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni che risulta confuso e frastagliato e non contribuisce a migliorare l’efficienza del sistema126.

In generale, guardando alle norme di settore in materia di centri storici nella loro applicazione concreta, non sempre si registrano condizioni di efficienza, ma anzi spesso risulta esserci sproporzione nel rapporto tra mezzo adottato e scopo prefissato.

125 In senso conforme anche G. Severini, Op. cit.

126 In questo senso anche C. Videtta, Op. cit., e C. Barbati, Governo del territorio, beni culturali e

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2) Lacuna di tutela: il problema della salvaguardia della vitalità, dell’identità culturale del luogo e dei valori culturali immateriali.

Il sopra citato problema della preservazione della vitalità dei luoghi è maggiormente enfatizzato dallo squilibrio di tutela che sussiste tra gli aspetti materiali e quelli immateriali dei centri storici.

Questi ultimi, infatti, non ricevono adeguata tutela nell’ambito dei centri storici e l’esigenza di preservare l’identità culturale dei luoghi e i valori immateriali che avvincono queste testimonianze di civiltà non riescono a trovare risposte e tutele efficaci.

D’altro canto la tutela degli aspetti materiali trova forme di tutela nella disciplina urbanistica, edilizia e di governo del territorio. Tuttavia, la normativa non riesce ad inquadrare i centri storici nei loro spetti vitali, dinamici e d’insieme.

Per quanto riguarda il sistema dei vincoli e della tutela diretta e indiretta dei beni, attenta dottrina non ha mancato di sottolineare come le stesse prescrizioni c.d. di tutela indiretta, contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e che “possono

essere applicate anche con riferimento ad aree ovvero a gruppi di immobili, risultino, ora come allora, inadeguate allo scopo. Il primo limite, infatti, riguarda il profilo oggettivo della norma, nel senso che tali prescrizioni, ancorché non sia stabilito espressamente, possono evidentemente applicarsi ad insiemi di immobili, a patto che essi presentino caratteristiche analoghe tali da renderli assoggettabili appunto alle medesime limitazioni. Ancora sotto tale profilo, va osservato come non tutti i centri storici abbiano i requisiti per essere oggetto di misure di tutela indiretta dal momento che queste presuppongono l'esistenza di un vincolo diretto su un bene culturale, che tuttavia potrebbe anche non essere presente, poiché l'esistenza di un bene siffatto non è requisito essenziale per ascrivere una parte di tessuto urbano alla categoria dei centri storici; dal punto di vista della tutela fornita, infine, le misure di tutela indiretta sono dettate a fini di mantenimento di uno status quo e non consentono di imporre obblighi di facere (es. obblighi conservativi di recupero) sul bene assoggettato a tale

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tipo di vincolo, come invece avviene nel caso in cui un bene sia vincolato "in modo diretto”127.

La tutela statica degli aspetti materiali del centro storico da sola si rileva, dunque, del tutto inadeguata alla preservazione della vitalità del bene.

127 C. Videtta, Op. cit.

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