• Non ci sono risultati.

Sezione II – Il centro storico come bene complesso e la necessità di un nuovo

1) Centro storico e valore identitario

Possiamo guardare ai centri storici valorizzando la loro attitudine ad esprimere valoro identitario, cioè ad essere il riflesso dell’identità di una comunità. Questa valenza è incorporata nei centri storici sia in quanto beni culturali128, sia in quanto beni paesaggistici129.

Questi luoghi, aldilà del loro valore estetico che può anche mancare, sono comunque in grado di incarnare l’identità di una comunità in quanto testimonianza di civiltà130.

Questo valore identitario, inoltre, potenzialmente può esprimersi a più livelli, un centro storico pur non avendo un eccezionale valore estetico-culturale può comunque rappresentare - nella sua stratificazione storica e sociale - l’anima della comunità che lo abita, ma anche essere un punto di riferimento identitario per gli abitanti delle restanti parti della città. Così come i centri storici posso rappresentare l’identità non

128 Sulla concezione identitaria del patrimonio culturale si veda V. Baldacci, Tre diverse concezioni del

patrimonio culturale, in Cahiers d’études italiennes, n. 18, 2014, pag. 47-59.

129 Si veda in particolare A. Predieri, Paesaggio, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981; L.R. Perfetti, Premesse

alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio, in Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio, a cura di

W. Cortese, Napoli, 2008; P. Castelnuovi, Società locali e senso del paesaggio, in Interpretazioni di

paesaggio, a cura di A. Clementi, Roma, 2002.

130 Il riferimento alla nozione di “testimonianza di civiltà” era già emerso negli atti dei lavori della c.d. Commissione Franceschini del 1967, nella Dichiarazione I infatti vengono ricondotti al patrimonio culturale della Nazione “tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge

i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”.

94

solo di una comunità locale ma anche di quella nazionale, sino a giungere ad assumere rilevanza mondiale, come nel caso dei Siti UNESCO.

Dal punto di vista della legislazione nazionale la rilevanza del concetto di valore identitario, come sopra descritto, emerge dalla definizione stessa di “beni culturali” poiché nel Codice dei beni culturali e del paesaggio sono tali “le cose immobili e

mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”131. Inoltre, tra i principi fondamentali che ispirano il Codice dei beni culturali e del paesaggio vi è quello per cui la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (costituito da beni culturali e beni paesaggistici) debbano concorrere a preservare “la

memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”132.

L’accezione di centro storico come segno d’identità emerge anche valorizzando la sua qualità di componente del paesaggio (che sussiste sempre, anche quando gli elementi per il riconoscimento del valore culturale del bene possono non essere presenti).

A livello della legislazione Nazionale il paesaggio è definito dal Codice come “il

territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”133 e l’ambito di tutela è relativo “a quegli aspetti e

caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”134.

131 Art. 2, com.2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

132 Art. 1, com.2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

133 Art. 131, com.1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

134 Art. 131, com.2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

95

È importante ricordare che l’attuale accezione normativa del concetto di “paesaggio” è il frutto di un percorso di elaborazione culturale e dottrinale135 e dall’influenza di norme internazionali come la Convenzione europea del paesaggio136. Nella fonte pattizia citata il paesaggio è designato come “una determinata parte di

territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”137. Per quanto concerne il campo di applicazione la Convenzione in commento “si applica a tutto il territorio

delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati”138. Dunque, il fattore estetico passa in secondo piano ai fini della tutela e della definizione concettuale e rileva invece il valore identitario del bene139.

Dunque, la tutela e la valorizzazione del centro storico dovrà sempre tenere in considerazione il rapporto valoriale instaurato tra soggetti (comunità locale, nazionale, internazionale) e oggetto (centro storico bene culturale e paesaggistico) che si traduce nell’individuazione di un significato identitario.

135 Questo percorso evolutivo e di ampliamento della nozione di “paesaggio” è ottimamente ricostruita da E. Boscolo, Le nozioni di Paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in appartenenza diffusa) tra

valori culturali e identitari, 2016, in

http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/06/Nozioni-di-paesaggio.pdf; Id., La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio “a strati”, in Riv. giur. urban., 2009, 379.

136 La Convenzione europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. Si prefigge di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea. La Convenzione è il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme. Si applica a tutto il territorio delle Parti: sugli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Riconosce pertanto in ugual misura i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali, i paesaggi del quotidiano e i paesaggi degradati. Ad oggi, 32 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno ratificato la Convenzione e sei l’hanno firmata.

137 Art,1, com.1, lett. a), della Convenzione europea del paesaggio.

138 Art.2 della Convenzione europea del paesaggio.

96

2) Conservazione e valorizzazione nel rapporto con il principio dello

Outline

Documenti correlati