La ricostruzione dell'evoluzione normativa sopra enunciata ha messo in luce come i centri storici siano dei sistemi ad altissimo tasso di complessità, inficiati da una serie di problematiche che vanno dallo spopolamento, al degrado sociale e ambientale, con peculiarità economiche-commerciali e forti criticità connesse anche ai temi dei parcheggi, della viabilità e dell'inquinamento.
Una delle maggiori questioni che impegna gli studiosi è quella riguardante il degrado degli edifici presenti nei centri storici che in molti casi si distinguono dal resto del territorio per fatiscenza e obsolescenza. Alla nostra riflessione bisogna poi
51S. Fantini, Il centro storico come bene paesaggistico a valenza culturale, in atti del Convegno I centri
storici tra norme e politiche, Gubbio, 6-7- giugno 2014, Aedon, 2015.
52Sul punto si veda diffusamente A. Angiuli, La genesi del centro storico: dalla “Carta di Gubbio” alle
nuove problematiche del risanamento, in atti del Convegno I centri storici tra norme e politiche, Gubbio,
40
aggiungere un fattore non trascurabile: la crisi economica che grava sul nostro Paese in generale e sul mercato dell'edilizia in particolare.
Sinteticamente è possibile dire che in Italia il settore delle costruzioni vive da alcuni anni una situazione molto particolare: si registra un progressivo e intenso calo della produzione di nuove abitazioni53. Diverso trend per gli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo, che rappresentano nel 2015 il 37% del valore degli investimenti in costruzioni, si tratta dell’unico comparto che continua a mostrare una tenuta dei livelli produttivi, sostenuto anche dal potenziamento degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’efficientamento energetico54.
Alla luce di tutti questi fattori e con l'intento di far ripartire il sistema economico Nazionale, il nostro Legislatore ha messo a disposizione del cittadino un sistema di detrazioni fiscali per coloro che sostengono spese per lavori di ristrutturazione edilizia55 e, contemporaneamente, ha adottato misure destinata ad incidere sul c.d. rinnovo urbano attraverso la promulgazione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (cosiddetto “decreto del Fare”), convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, e del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 (Misure urgenti per l’apertura dei
cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
53Istat, Statistiche sui permessi di costruire, periodo di riferimento anno 2013, pubblicato su www.istat.it in data 31 luglio 2015.
54“Rispetto al 2014, per gli investimenti in tale comparto si stima una crescita del 2% in termini reali.
L’aumento stimato per l’anno in corso, pari a circa 1,8 miliardi di euro, è imputabile al potenziamento fino a dicembre 2015 della proroga del potenziamento degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’efficientamento energetico (previsto dalla Legge di Stabilità per il 2015).”, ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, a cura della Direzione Affari Economici e Centri Studi, luglio
2015.
55Ad oggi “chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta
Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%. Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità. Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.”, in .www.agenziaentrate.gov.it.
41
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, c.d. Sblocca Italia), convertito con Legge n. 164 dell’11
novembre 2014.
Le novità legislative ora richiamate hanno destato numerose perplessità in molti studiosi56 per quanto concerne la loro applicazione ai centri storici.
In vero, il c.d. Decreto del Fare all'art.30, com.1, lettere a), c), e) ed f), introduce rilevanti semplificazioni per gli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli, e per quelli indirizzati al ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti, per tali tipologie di intervento il richiedente dovrà presentare una SCIA invece del permesso di costruire57.
Inoltre, sui Comuni grava l'obbligo di individuare con delibera le aree contenute nelle zone omogenee A) in cui non sarà applicabile la semplificazione in parola. All'esito della individuazione operata dai Comuni, nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, le attività sottoposte a SCIA devono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.
La preoccupazione principale suscitata dall'applicazione della norma sopra richiamata si sostanzia nel fatto che “la possibilità di incidere sulla sagoma attraverso
interventi su edifici singoli e, per giunta, senza controllo previo (da parte dell’Amministrazione), aderendo alla logica del micro-intervento identicamente disciplinato ovunque esso sia allocato sul territorio comunale, espone al rischio di rottura dell’unitarietà del 'contesto' costituente l’essenza del centro storico. Infatti, la conservazione della sagoma non assume rilievo soltanto per gli edifici di particolare
56Sul punto si veda ampiamente A. Angiuli, La genesi urbanistica del centro storico: dalla “Carta di
Gubbio” alle nuove problematiche del risanamento, in atti del Convegno I centri storici tra norme e politiche, Gubbio, 6-7- giugno 2014, Aedon, 2015; A. M. Bianchi, Decreto del fare, quello che era meglio non fare, in www.eddyburg.it, 23 agosto 2013; V. Rubertelli e A. Annoni, Le novità urbanistiche dopo la conversione del D.L. “Sblocca Italia”, in federnotizie.it, 11 dicembre 2014; P. Marzaro, La semplificazione sproporzionata: procedimenti e interessi alla ricerca di equilibrio e identità. Il caso del testo unico dell’edilizia dopo il decreto cd. Sblocca Italia, in www.giustamm.it, n. 1/2015.
57Per un ulteriore approfondimento si veda (a cura di) Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, Guida alle semplificazioni del decreto legge del fare, in
42
pregio architettonico o paesaggistico sottoposti a vincolo, ma attiene all’assetto d’insieme caratteristico e peculiare di qualunque centro storico”58.
Il pericolo reale che si corre è quello di assistere ad interventi puntiformi di modificazioni delle sagome che potrebbe alterare l'identità stessa dei centri storici coinvolti.
Infine, con il con il c.d. decreto Sblocca Italia il legislatore ha perseguito lo scopo di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo. Con l'art. 17, com. 1, del decreto in commento sono state apportate significative modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del quale viene modificato in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), relativo alla definizione del concetto di “manutenzione straordinaria”, nel cui ambito ora sono ricompresi anche quegli interventi “consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso”.
Anche con riferimento a questa novità normativa è stato giustamente sottolineato dalla Dottrina59 come l'aumento delle superfici a disposizione a parità di volume anche attraverso frazionamento e accorpamento con opere è certamente una modalità di intervento urbanistico che è in grado di incidere profondamente il volto dei centri storici.
In conclusione, sembra che il Legislatore nel lodevole intento di apportare significative semplificazioni in ambito edilizio e di dare una spinta all'economia del Paese abbia finito con il favorire nuovamente interventi puntiformi nella zona A) e
58A. Angiuli, Op. cit., pag. 23.
59Nello stesso senso A. Angiuli, Op. cit., pag. 24; AA.VV., La rigenerazione dei centri storici ed il DL
43
nel resto del territorio comunale che va a formare il contesto caratteristico della storia di un luogo, correndo il serio rischio di mettere in pericolo il volto, l'identità e l'essenza stessa dei centri storici.
44