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Assenza di tradizione arimannica in alcune comunità di liberi uomin

XI. UOMINI LIBERI, TRADIZIONE ARIMANNICA, IMPERO, NUOVI CONTI, SIGNORI E COMUNI CIT-

11.1. Assenza di tradizione arimannica in alcune comunità di liberi uomin

Illustrate le vicende degli arimanni-cittadini di Mantova e degli arimanni ‘importati’ della Romania e del Ferrarese, prima di soffermarci sulla ripresa della tradizione arimannica in età federi- ciana e sulla scomparsa della stessa nella crisi della signoria rurale e nella politica del comune cittadino – aspetti apparsi già nelle vicende di singoli gruppi di arimanni –, per chiarire ancor meglio le caratteristiche particolari, in una linea generale evolutiva, delle singole presenze arimanniche e per suggerire alcune ipotesi inter- pretative, premettiamo un confronto con le vicende di alcune comunità rurali, costituite da uomini liberi, che non ricorrono alla qualifica di arimanni, pur se sono a questi assimilabili per condi- zioni sociali ed economiche e per il ruolo assunto nella comunità. Limitiamo il confronto al territorio veronese, oltre che per ovvie ragioni di spazio, per disponibilità documentaria specifica, nonché per conoscenza diretta acquisita.

Il primo esempio è dato dalle note vicende relative ai liberi uomini di Lazise, villaggio inserito nel distretto gardense in età carolingia (1), dal quale invero si sottrae dal secolo X mediante la costituzione di un rapporto diretto con l’Impero, tanto è vero che

(1) A. Castagnetti, Distretti fiscali autonomi o sottocircoscrizioni della con- tea cittadina? La Gardesana veronese in epoca carolingia, «Rivista storica italia- na», LXXXII (1970), pp. 736-743; anche Castagnetti, Le comunità della regione gardense cit., pp. 42-45.

cittadino; nel secondo caso, gli arimanni, presenti nella città e nel contado ancora all’inizio del secolo XI, giungono a differenziarsi in modo tale che la qualifica rimane a connotare solo i primi, i

cives, nella loro raggiunta autonomia politica e nella loro irreversi-

bile superiorità sui secondi, sempre meno arimanni e sempre più solo rustici.

un’ampia selva a meridione del lago di Garda, diritti questi tipici degli arimanni. Vengono confermate la protezione regia e l’esen- zione dagli ufficiali ordinari, salvi gli obblighi relativi alla custodia del placito regio, che si svolgerà, secondo la tradizione risalente all’età carolingia, per tre volte all’anno.

Nel medesimo distretto gardense si trovava il castello di Pastrengo, documentato dalla seconda metà del secolo X (8), le cui vicende si presentano interessanti per comprendere i rapporti fra comunità di liberi, famiglie ed enti potenti. Il castello era stato edi- ficato da un gruppo di abitanti, in un tempo anteriore indetermina- to, per difendere se stessi, forse, dalle incursioni ungariche e dalle violenze esercitate dai potenti della regione, in ogni caso per pro- teggersi in un clima esasperato di sopraffazioni e di pericoli (9).

Allentatosi tale clima per le condizioni generali di maggiore sicurezza, con il ritorno degli abitanti a risiedere fuori dei castelli (10), ma ancor più sviluppatasi ormai la tendenza della società all’evoluzione in forme signorili, con lo scopo di controlla- re territori sempre più numerosi ed estesi, per il dinamismo stesso insito nella formazione dei potentati signorili, nell’anno 1010 i proprietari delle superfici interne del castello decisero di vendere i loro terreni (11) a Gandolfo, figlio del conte Riprando, della fami- glia dei Gandolfingi, la seconda famiglia comitale veronese (12).

(8) G. Sancassani, Il Medioevo, in Pastrengo, a cura di P. Brugnoli, Verona, 1969, app., n. 1, 966 febbraio.

(9) Sul processo di incastellamento cfr. sopra, nota 5 di cap. III.

(10) Per l’uscita delle popolazioni dai castelli si veda Settia, Castelli cit., pp. 311-312.

(11) Sancassani, Il Medioevo cit., app., n. 2, 1010 agosto.

(12) Per le vicende di Pastrengo nei primi decenni del secolo XI si vedano Castagnetti, Le comunità della regione gardense cit., pp. 51-53, ripreso da Castagnetti, Il Veneto cit., pp. 175-176; per la famiglia comitale Castagnetti, Le due famiglie cit., pp. 58 ss.

non viene ubicato nella iudiciaria di Garda, ubicazione consueta per altre località del distretto (2).

Un gruppo di diciotto persone, fra cui un prete, si rivolse nel- l’anno 983 ad Ottone II, che si trovava in Verona, per ottenere da lui alcune concessioni che avrebbero reso meno gravose le loro condizioni (3). L’imperatore concesse loro di esigere i tributi di ripatico e teloneo dai Longobardi che transitavano attraverso il porto sul lago, e la facoltà di esercitare liberamente la pesca sulle acque del lago afferenti al loro territorio, un’attività fondamentale per il loro sostegno economico. Concesse ancora la facoltà di com- pletare l’opera di fortificazione del castello, una concessione che, secondo il Moschetti (4), costituiva nella realtà una contropartita di quanto avevano ottenuto.

Un secolo dopo, Enrico IV indirizzò un privilegio (5), per intercessione del fedele Turrisendo, che sappiamo essere un vero- nese (6), a un gruppo di “poveri uomini pescatori” – ‘poveri’ in raffronto, ovviamente, ai potenti –, abitanti nel villaggio di Lazise: come un secolo prima, la comunità è rappresentata da meno di venti persone, indicate nominalmente, fra le quali spiccano l’arci- prete e due diaconi, a testimoniare l’integrazione della chiesa locale con gli interessi economici, sociali e ‘politici’ della comunità (7). La concessione regia concerne i tributi connessi al commercio, il teloneo, e i diritti di pesca sulle acque lacustri e lo sfruttamento di

(2) Sulle vicende del distretto fino all’età comunale, si veda Castagnetti, Le comunità della regione gardense cit., pp. 42-71.

(3) App., n. 13.

(4) G. Moschetti, Il ‘preceptum’ dell’anno 983 di Ottone II ai 18 ‘quidam homines’ di Lazise e l’attuazione della ‘lex charitatis’, «Studia et documenta historiae et iuris», XLIX (1983), p. 256.

(5) DD Heinrici IV, n. 287.

(6) Sulla famiglia capitaneale dei Turrisendi si veda Castagnetti, Ceti e fami- glie cit., pp. 14-15.

di numerose signorie (18). Difficile è cogliere le motivazioni reali dell’atto, che potevano oscillare dal desiderio di ottenere protezio- ne da un signore potente alla capitolazione di fronte ad eventuali pressioni del signore stesso.

All’abate e ai suoi successori i donatori concessero la facoltà di esercitare la loro potestà sul castello, come sono soliti fare per gli altri castelli: «... habeant potestatem ... regendum et gubernan- dum seu et disponendum sicut de aliis castellis ... facere visi sunt per potestatem». Si badi: gli abitanti dei due villaggi non trasferi- scono al monastero alcun diritto pubblico, dal momento che i dirit- ti pubblici, nel caso di detenzione di castelli da parte di comunità di liberi, erano normalmente esercitati dall’autorità comitale e dai suoi ufficiali. Ma, come abbiamo poco sopra ricordato, il monaste- ro vantava diritti, più o meno ampi, più o meno legittimi o usurpa- ti, di giurisdizione signorile su molti castelli e località del territorio veronese. Diviene ovvio, come lo fu per i donatori, prevedere che esso avrebbe applicato metodi analoghi di esercizio della giurisdi- zione sul castello e quindi sugli uomini liberi di Monteclo, diritti che puntualmente, invero, l’imperatore Enrico III riconoscerà poco tempo dopo, confermando la piena giurisdizione, fra cui l’ammini- strazione della giustizia quale veniva esercitata al livello pubblico più elevato: «placitum nostrum et comitis» (19).

Le vicende degli abitanti di Lazise, come osserva il Tabacco, si inseriscono nelle più ampie vicende dei ‘liberi del re’ nell’età postcarolingia. Nello svincolarsi dei tradizionali rappresentanti del potere pubblico dalla dipendenza e, soprattutto, dagli interessi del Regno, il re tolse alla loro giurisdizione, dove poté e dove valse il gioco, gli uomini liberi a lui legati da antica consuetudine.

(18) Per le signorie di S. Zeno, oltre ai cenni forniti finora, si veda Castagnetti, Il Veneto cit., pp. 235-237.

(19) App., n. 17. Gli abitanti non cedettero diritti pubblici, poiché non ne dispo-

nevano. Ma furono pronti ad esercitarli sul castello i membri della famiglia dei Gandolfingi. Lo veniamo a conoscere in via indiretta dalla conferma imperiale al monastero di S. Zeno, di cui subito diciamo, che ci informa che il castello era stato ceduto dai discen- denti degli acquirenti al monastero con tutti i diritti pubblici, con la facoltà cioè di amministrare la giustizia e quella di costringere gli uomini ad ottemperare ai comandi del signore. Per iniziativa della famiglia comitale o del monastero di S. Zeno, accanto alla proprietà del castello erano stati ben presto annessi, legalmente o illegalmente, con autorizzazione regia cioè o meno, i diritti di giu- risdizione, che ora venivano formalmente riconosciuti dall’impera- tore.

Il castello fu confermato al monastero da un privilegio del- l’anno 1084 (13), un privilegio che, come quello dell’anno 1055, su cui subito ci soffermiamo, non elenca, come molti privilegi, beni e diritti, ma conferma una situazione del patrimonio e delle giurisdizioni quale si era venuta formando in tempi recenti.

Nell’antica valle Provinianensis, ora parte occidentale della Valpolicella, nella quale la presenza dei poteri pubblici rimase a lungo consistente ed operante (14), gli abitanti dei villaggi di Bure e di Monteclo provvidero alla costruzione di un castello su un’altu- ra, donde il nome di Monteclo o Monticulum (15).

Rimane documentazione diretta della donazione che nell’anno 1054 gli abitanti dei due villaggi fecero del castello al monastero di S. Zeno (16), già proprietario di beni nel luogo (17) e detentore

(13) DD Heinrici IV, n. 363, 1084 giugno 17. (14) Castagnetti, La Valpolicella cit., pp. 42-49. (15) Ibidem, pp. 67-71.

(16) P. Brugnoli, Sala, Val Salaria, Montecchio e Fumane, «Studi storici veronesi», XVIII-XIX (1968-1969), app., n. 2, 1054 maggio 24.

ricorso al nome e alla tradizione degli arimanni, se non per riferi- menti tardi e non significativi al tributo dell’arimannia (22).

Il fatto è, come ripetutamente osserviamo, che il ricorso alla qualifica di arimanni da parte dei liberi, singoli o in gruppo, non avviene per richiamare le proprie eventuali funzioni pubbliche, ma per accentuare una propria condizione personale di libertà dal secolo IX alla fine del secolo X – significativo l’episodio dei livel- lari di Fossalta nel Ferrarese (23) –, o. più tardi, per contenere la pressione signorile, come nel caso dei Saccenses (24). Diverse ovviamente le finalità dei potenti, gli ufficiali pubblici, prima, i signori dopo, che dagli arimanni pretendono le prestazioni pubbli- che, rivendicando, dunque, dagli uomini liberi o arimanni una “funzione generale di carattere pubblico”, che questi uomini, pos- sibili arimanni, non sembrano affatto rivendicare, quando agiscono di propria iniziativa per sottoporsi a un potere signorile, il che può avvenire in varie forme e gradazioni: donando o vendendo terreni nel castello vicinale o, come in Romania fra X e XI secolo, rifiu-

(22) Alla fine del secolo XII, ad esempio, il tributo dell’arimannia è attestato negli atti di cessione della Gardesana veronese e dei suoi villaggi e castelli, effet- tuata dall’imperatore Enrico VI al comune di Verona (i documenti sono citati in Castagnetti, Le comunità della regione gardense cit., pp. 65-68): esso è ormai un tributo fra gli altri, non legato alla tradizione arimannica, se non in situazioni spe- cifiche, da individuarsi di volta in volta. Questo tributo è ricordato per Pastrengo in un paio di documenti nel secondo e terzo decennio del secolo XIII concernenti la locazione del castello e della giurisdizione: Sancassani, Il medioevo cit., n. 8, 1213 agosto 21 e 24; n. 12, 1223 maggio 20; ma il tributo di arimannia è presente in quasi tutti i distretti signorili soggetti al monastero di S. Zeno, mentre riferi- menti diretti ad arimanni sono documentati solo per alcuni villaggi: San Vito, Vigasio e Romagnano (cfr. sopra, par. 3.1), una persistenza di qualifica che è dovuta, almeno in parte, alla persistente utilizzazione dei privilegi imperiali nelle controversie giudiziarie. Per il tributo dell’arimannia si vedano, in generale, i rife- rimenti richiamati sotto, nota 26.

(23) Cfr. sopra, par. 8.3. (24) Cfr. sopra, par. 2.3.2. Avvenne, in linea con tale condotta, anche all’interno della iudi-

ciaria Gardensis, prima dell’attestazione del suo passaggio sotto il

controllo dell’Impero, il collegarsi diretto all’imperatore di una comunità di liberi, come quelli di Lazise (20).

Costoro, che, secondo un’ipotesi del Tabacco (21), avrebbero potuto essere inseriti nella tradizione arimannica, ne avrebbero tra- scurato il nome, perché questo «richiama una funzione generale di carattere pubblico», mentre quella che ora essi esercitano è di carattere «schiettamente politico», «punto di appoggio del regno».

Gli esempi successivi della prima metà del secolo XI, concer- nenti due gruppi di uomini liberi dei castelli di Pastrengo, incluso questo proprio nel distretto gardense, così legato al potere centrale, e di Monticulum, liberi dotati di ‘basi’ più che idonee per mantene- re la loro libertà – beni fondiari, comprese le superfici abitative nel castello, appartenenza ad una comunità strutturata e di presumibile antica tradizione –, costituenti, se non la totalità delle comunità, certamente elementi rappresentativi, che passano dalle strutture pubbliche di inquadramento, come quelle costituite dal comitato o da distretti minori, all’assoggettamento signorile, a seguito della cessione di quell’elemento essenziale del processo di formazione di una signoria, che è il castello, in questi casi ceduto a ‘potenti’, mostrano che il nome di arimanno può essere tralasciato anche da questi gruppi di uomini liberi, che, in condizioni tali da essere con- siderati a buon diritto ‘arimanni’, non sottolineano in alcun modo la loro presumibile tradizione arimannica, nel momento in cui entrano in ambito signorile, apparentemente per loro iniziativa.

Si osservi, in tale prospettiva, che la documentazione posterio- re relativa alle tre comunità considerate – non sono poche, per atte- stare il ruolo svolto ancora fra X e XI secolo dalle comunità di uomini liberi, che hanno a disposizione un castello –, non mostra il

(20) Tabacco, I liberi cit., pp. 148 ss. (21) Ibidem, p. 152.

rafforzare la condizione di libertà, nel caso, ad esempio, dell’ari-

mannus imperatoris di Vigasio o per difendere la disponibilità di

beni comuni, come gli arimanni di Manerbio; ma anche a legitti- mare l’assoggettamento di uomini liberi ad un potere signorile da parte dell’Impero. Questo secondo aspetto è testimoniato, proprio all’indomani di Roncaglia, da due vicende, diverse fra loro, ma significative, che vedono agire direttamente l’Impero: nel primo caso esso viene coinvolto in una controversia tra una famiglia di uomini liberi e una chiesa, che ne pretende la soggezione; nel secondo caso, ‘crea’ direttamente una signoria ‘comitale’ su un ter- ritorio circoscritto.

11.2.1. L’assoggettamento di due arimanni ad un signore ad opera di Federico I

Un gruppetto di documenti della metà del secolo XII, concer- nenti le zone di Calusco e di Carvico, ad est di Bergamo, presso l’Adda, segnalati in un contributo del Menant, concernente la famiglia, appunto, da Calusco-da Carvico (28), ben mostra come l’utilizzazione della qualifica di arimanni possa essere occasionale e, soprattutto, strumentale.

Nell’anno 1156 alcuni dei da Carvico promettono a Giovanni e Benedetto, due fratelli di Vanzone, località vicina, di non richie- dere più a loro diritti vari connessi alla giurisdizione signorile, ricevendo la somma consistente di lire venti, nei fatti una vendita o un riscatto individuali, a seconda della prospettiva, dei diritti signorili: «... nominative de districta et comandaxia et amescere et fodro et castellantia et de omnibus usibus et onoribus et conditio- nibus» (29). Il mese seguente Benedetto e un altro fratello,

(28) F. Menant, Fra Milano e Bergamo. Una famiglia dell’aristocrazia rura- le nel XII secolo, I ed. 1976, poi in Menant, Lombardia feudale cit., pp. 132-218.

(29) Archivio della Curia vescovile di Bergamo, Pergamene dell’Archivio tando la qualifica stessa che i conti vogliono loro attribuire, adot-

tando la condotta dei loro signori, non volendo gli uni, i liberi col- tivatori di terre altrui, essere sottoposti agli oneri pubblici, i secon- di, i proprietari, più o meno potenti, perdere questi oneri o, in ogni caso, il controllo dei ‘loro’ uomini. Anche nella Langobardia gli obblighi degli arimanni verso i conti furono progressivamente tra- lasciati, tranne nei pochi casi in cui le famiglie comitali mantenne- ro, da un lato, la loro tradizione di ufficio, dall’altro, svilupparono forti poteri signorili, come a Bergamo, Vicenza e Treviso.

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