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Attività Edilizia Libera (AEL) .1 Scheda di sintesi.1 Scheda di sintesi

2.4 Iter autorizzativi e principali procedimenti amministrativi

2.4.1 Attività Edilizia Libera (AEL) .1 Scheda di sintesi.1 Scheda di sintesi

Denominazione Attività Edilizia Libera (AEL). Riferimenti di legge •D.Lgs. 387/2003: art. 12, comma 10;

D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - Linee guida per

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (pubblicato su G. U. del

18 settembre 2010, n. 219), art. 1, punto 12.7; •L. 73/2010 di conversione del D.L. 40/2010, art. 5; •D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6, comma 11.

Definizione La Comunicazione al Comune è “il titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente

per l'installazione di impianti assimilabili ad Attività di Edilizia Libera”. Introdotta dal

D.Lgs. 115/2008 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti a fonti rinnovabili, la Comunicazione al Comune ha ampliato il proprio campo d'azione con l'approvazione della legge 73/2010 di conversione del D.L. 40/2010. Titolo conseguito Nessuno (Comunicazione al Comune).

Ente competente Comune. Ambito di applicazione

in impianti idroelettrici

Paut qualsiasi purché compatibile con il regime di Scambio sul Posto (SP), quindi non superiore a 200 kW, che rispettino contemporaneamente tutte le condizioni seguenti: 1. realizzati in edifici esistenti;

2. non alterano i volumi e le superfici;

3. non comportano modifiche delle destinazioni di uso; 4. non riguardano le parti strutturali dell'edificio;

5. non comportano aumento del numero delle unità immobiliari; 6. non implicano incremento dei parametri urbanistici.

Possibili deroghe a quanto sopra, fino ad una potenza massima di 50 kW, sono lasciate in capo alle Regioni e alle Province autonome.

Durata dell'iter minima - massima

I lavori possono iniziare dalla data di invio della Comunicazione poiché si tratta di un deposito e non di un’autorizzazione.

Validità Non prevista, trattasi di Comunicazione da trasmettere al Comune competente all'atto dell'avvio dei lavori.

2.4.1.2 Definizione

La Comunicazione al Comune è il titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente per l'installazione di impianti assimilabili ad Attività di Edilizia Libera (AEL). Introdotta dal D.Lgs. 115/2008 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti a fonti rinnovabili, la Comunicazione al Comune ha ampliato il proprio campo d'azione con l'approvazione della legge 73/2010 di conversione del D.L. 40/2010, art. 5. Da ultimo, l'emanazione del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in corrispondenza dell'art. 6, c. 11, ha previsto che le Regioni e le Province autonome, possano estendere il regime dell’AEL (e relativa Comunicazione al Comune) fino alla soglia dei 50 kW per impianti alimentati da fonte rinnovabile idroelettrica ancorché non rispettino tutte le condizioni previste dal p. 12.7 del D.M. 10 settembre 2010.

D.Lgs. 387/2003, art. 12, c. 10:

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si

approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Omissis

In attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

D.M. 10 settembre 2010, art. 1, p. 12.7:

I seguenti interventi sono considerati attività di edilizia libera e sono realizzati previa Comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10 (del medesimo D.M., n.d.r.), anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'Amministrazione comunale: a) impianti idroelettrici...omissis... aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001):

i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (0-200 kW, n.d.r.).

L. 73/2010, art. 5:

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (L). - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

omissis

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa Comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’Amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

omissis

3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla Comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla Comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’Amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’ articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 6. Le Regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, c. 11:

11. La Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della Comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

2.4.1.3 Ambito di applicazione in impianti idroelettrici

La AEL è prevista per impianti idroelettrici con Paut qualsiasi, purché compatibile con il regime di SP, quindi non superiore a 200 kW che rispettino contemporaneamente tutte le condizioni seguenti:

1. realizzati in edifici esistenti; 2. non alterano i volumi e le superfici;

3. non comportano modifiche delle destinazioni di uso; 4. non riguardano le parti strutturali dell'edificio;

5. non comportano aumento del numero delle unità immobiliari; 6. non implicano incremento dei parametri urbanistici.

Possibili deroghe a quanto sopra indicato sono lasciate in capo alle Regioni e alle Province autonome, prevedendo la possibilità di estendere in modo generalizzato il regime di AEL fino alla potenza massima di 50 kW per tutti gli impianti, anche non rispettanti i dettami di cui al p. 12.7 del D.M. 10 settembre 2010.

2.4.1.4 Procedura

1. [per tutte le opere esterne da realizzarsi su edifici ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004 ex Legge 1497/39)]: ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica (AP);

2. [per le aree ricadenti nel vincolo idrogeologico]: ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente;

3. [per edifici tutelati dal D.Lgs 42/2004 (ex Legge 1089/39)]: ottenimento del parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici per le modifiche, sia interne che esterne;

4. presentazione della Comunicazione dell'inizio dei lavori da parte del soggetto interessato (laddove possibile, per via telematica) al Comune ove ricade l'impianto in progetto.

2.4.1.5 Requisiti

•Il ricorso alla Comunicazione è precluso al soggetto Proponente che non abbia titolo sulle

aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In assenza di tale titolo l'impianto in progetto è tenuto a seguire il Procedimento di Autorizzazione Unica (PAU);

•la Comunicazione al Comune, provvista di data certa e a firma di tecnico abilitato, deve

comprendere:

- una relazione asseverata; - opportuni elaborati progettuali. 2.4.1.6 Note

•il c. 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. prevede che le Regioni e le Province

autonome, in attuazione delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, oggetto specifico del D.M. 10 settembre 2010, potessero individuare aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti. Resta quindi a cura del soggetto Proponente la verifica di compatibilità del progetto, anche al di là della soglia di potenza, in relazione alla presenza di eventuali norme regionali/Provinciali in merito.

2.4.2 Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

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