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Verifica di Assoggettabilità (VA) .1 Scheda di sintesi.1 Scheda di sintesi

2.4 Iter autorizzativi e principali procedimenti amministrativi

2.4.4 Verifica di Assoggettabilità (VA) .1 Scheda di sintesi.1 Scheda di sintesi

Denominazione Verifica di Assoggettabilità. Riferimenti di legge •D.Lgs. 152/2006.

•Leggi Regionali in materia.

Definizione “Verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto” [D.Lgs.152/2006].

Titolo conseguito Parere sull’assoggettamento o meno dell’intervento alla ulteriore procedura di VIA. Ente competente Regione.

Ambito di applicazione in impianti idroelettrici

Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW.

Durata dell'iter minima - massima

90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione degli avvisi o dalla comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto delle eventuali sospensioni per integrazioni e/o chiarimenti. Validità Non ha scadenza.

Definizione

Secondo il D.Lgs. 152/2006, art. 5 e art. 4 cc. 3 e 4 l. b), la Verifica di Assoggettabilità è

“la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto”.

2.4.4.2 Ambito di applicazione in impianti idroelettrici Viene effettuata la VA regionale per progetti [D.Lgs. 152/2006]:

1. di competenza statale (Allegato II, cfr. VIA statale nella sezione “Valutazione di Impatto Ambientale” nel presente capitolo) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di 2 anni; 2. di competenza statale (Allegato II, cfr. VIA statale nella sezione “Valutazione di Impatto

Ambientale” nel presente capitolo) che subiscono modifiche o estensioni che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;

3. di competenza regionale sottoposti a VA (Allegato IV).

Con riferimento agli impianti idroelettrici, viene effettuata VA (Allegato IV) per:

•impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con

potenza complessiva superiore a 1 MW;

•impianti idroelettrici dei consorzi di bonifica ed irrigazione su reti a prevalente scopo irriguo, su impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, su acquedotti rurali e su altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, su acque fluenti nei canali e nei cavi consortili (art.166 D.Lgs. 152/06) con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;

•impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione realizzati su canali o condotte

esistenti, senza incremento di portata derivata, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;

superiore a 100 kW, che non rientrino nei casi precedenti;

•derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/s, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 l/s;

•acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

•opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

•elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

Per i progetti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50%.

Le Regioni possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate (sulla base degli elementi indicati nell'allegato V “Criteri per la verifica di assoggettabilità”) un incremento nella misura massima del 30% o decremento delle soglie dei progetti sottoposti a VA (Allegato IV).

Le Regioni possono definire, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali (sulla base degli elementi indicati nell'allegato V “Criteri per la verifica di assoggettabilità”), criteri o condizioni di esclusione dalla VA dei progetti di loro competenza (Allegato IV) che non ricadono neppure parzialmente in aree naturali protette. 2.4.4.3 Procedura

1. Il Proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale nel caso di progetti:

1.1. elencati nell'Allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di 2 anni; 1.2. inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'Allegato II che possano

produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

1.3. elencati nell'Allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni.

2. Il Proponente pubblica a propria cura un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione in cui sono indicati:

2.1. Proponente;

2.2. oggetto e localizzazione prevista per il progetto; 2.3. luogo ove possono essere consultati gli atti; 2.4. tempi utili per le osservazioni.

La pubblicazione avviene, alternativamente:

[progetti di competenza statale]: GU e albo pretorio dei Comuni interessati; [progetti di competenza regionale]: BUR e albo pretorio dei Comuni interessati. Gli atti (copia integrale) sono depositati, alternativamente:

[progetti di competenza statale]: sede delle Regioni e delle Province ove il progetto è localizzato, sede dei Comuni interessati, sito web dell'autorità competente (principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale);

[progetti di competenza regionale]: sede dei Comuni interessati e sito web dell'autorità competente (principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare

ambientale);

3. entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può far pervenire le proprie osservazioni;

4. in 45 giorni l'autorità competente deve comunque esprimersi se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, in base al D.Lgs. 152/2006 Allegato V e delle osservazioni pervenute;

5. l'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al Proponente, entro il termine previsto dei 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. In tal caso, il Proponente provvede a depositare le integrazioni presso gli uffici in cui è avvenuto il deposito entro 30 giorni dalla scadenza del termine dei 45 giorni dalla pubblicazione. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo;

6. l'autorità competente si esprime:

6.1. [il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente]: è escluso da VIA, anche con possibile imposizione di prescrizioni;

6.2. [il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente]: il progetto viene sottoposto all'iter previsto per la VIA;

7. l'autorità competente pubblica a propria cura il provvedimento comprese le motivazioni: 7.1. [progetti di competenza statale]: GU (avviso sintetico) e sito web dell'autorità

competente (pubblicazione integrale);

7.2. [progetti di competenza regionale]: BUR (avviso sintetico) e sito web dell'autorità competente (pubblicazione integrale).

2.4.4.4 Requisiti •Progetto Preliminare;

•Studio Ambientale Preliminare (SAP).

Lo Studio Ambientale Preliminare (SAP)

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non fornisce indicazioni in merito ai contenuti dello Studio Ambientale Preliminare (SAP), che non trova peraltro riscontro in altre normative settoriali. In assenza di specifiche indicazioni e nelle more di future disposizioni in merito, si possono indicare, esclusivamente come riferimento:

•l'Allegato V al D.Lgs. 152/2006 che definisce i criteri con cui l'autorità competente valuta

se assoggettare o meno a VIA il progetto e pertanto rappresentano gli elementi minimi che lo studio deve contenere e sviluppare, sia per gli aspetti progettuali che ambientali;

•le definizioni e i contenuti del SIA, sebbene con un livello di approfondimento dei diversi

aspetti trattati necessariamente commisurato al livello della progettazione (preliminare) e delle conseguenti analisi, di contesto e previsionali, si ritiene che l'articolazione e la definizione degli argomenti da trattare nella procedura di verifica siano i medesimi previsti per la VIA e che pertanto le norme sopra richiamate, possono rappresentare utili riferimenti per la definizione degli argomenti che devono essere sviluppati nell'ambito del SAP.

Si richiama inoltre che il SAP, ai sensi all'art.10, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve contenere la VI prevista dall'art.5 del D.P.R. 357/97 qualora il progetto, o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di

Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" facenti parte della Rete "Natura 2000". La VI si sostanzia, ai sensi della normativa vigente, con gli aspetti definiti nell'Allegato G del D.P.R. 357/1997. Dell'integrazione tra le due procedure è data evidenza anche nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

2.4.4.5 Note

2.4.5 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

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