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Concessione di derivazione ad uso idroelettrico (CDI) .1 Scheda di sintesi.1 Scheda di sintesi

2.4 Iter autorizzativi e principali procedimenti amministrativi

2.4.9 Concessione di derivazione ad uso idroelettrico (CDI) .1 Scheda di sintesi.1 Scheda di sintesi

Denominazione Concessione di derivazione ad uso idroelettrico (CDI). Riferimenti di legge •R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.: art. 7.

•D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90. •D.Lgs 152/2006, art. 96.

Definizione La concessione è lo strumento amministrativo che consente al richiedente di poter utilizzare l’acqua nelle quantità, nei tempi e nei modi indicati nel disciplinare di concessione. L'utilizzo energetico della risorsa idrica richiede il possesso o il conseguimento di una “Concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali per uso idroelettrico”.

Titolo conseguito Concessione di derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico.

Ente competente Regioni o Province, in funzione delle deleghe specificatamente concesse da ciascuna Regione. Ambito di applicazione in impianti idroelettrici Paut qualsiasi. Durata dell'iter minima - massima

40 giorni, nel caso di piccole derivazioni, al netto dei tempi di sospensione dovuti a: richieste di integrazioni, tempi di concorrenza, convocazione e svolgimento di CS istruttorie, se ritenute necessarie.

Validità La durata di validità della concessione viene stabilita dall’Ente responsabile e riportata nel disciplinare di concessione. Per “piccole derivazioni” a uso idroelettrico la durata massima è comunque minore o uguali ad anni 30 dalla data del provvedimento di concessione ed è eventualmente rinnovabile alla scadenza.

2.4.9.2 Definizione

La CDI è lo strumento amministrativo che consente al richiedente di poter utilizzare l’acqua nelle quantità, nei tempi e nei modi indicati nella CDI stessa. L'utilizzo energetico della risorsa idrica richiede il possesso o il conseguimento di una “Concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali per uso idroelettrico”.

Secondo il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 7:

“Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la Comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle Province nel cui

territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le Province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria. Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda”.

Secondo il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90:

“Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle Regioni che le esercitano nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.

In particolare sono delegate le funzioni concernenti:

a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;

b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art.2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15-1-1972, n.8;

c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo; d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;

e) la polizia delle acque.

Nelle materie precedenti le Regioni possono emanare, a far tempo dal 1o gennaio 1979, ai sensi dell'art.117, ultimo comma, della costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica”.

Secondo il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96 (modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775):

“1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:

"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di

quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, Comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la Comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina”.

2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti: "1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;

b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo; d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi e' altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema Comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.".

3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Articolo 12-bis.

1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;

b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;

c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi e' una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.".

4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Articolo 17.

pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purchè l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.".

5. Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto e' ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.

7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 30 giugno 2006. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

8. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:

"Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.". 9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' inserito il seguente:

"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio".

10. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

11. Le Regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà

privata. Le Regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico”.

2.4.9.3 Ambito di applicazione in impianti idroelettrici

La CDI è una procedura cui devono sottoporsi tutti i progetti di impianti idroelettrici e che proceduralmente può risultare svincolato dal procedimento autorizzativo in sé: in alcuni casi viene affrontato a valle della presentazione di istanza autorizzativa (es. AEL, PAS), in altri (es. PAU, VIA+PAU) si configura invece come endoprocedimento che confluisce nel PAU. 2.4.9.4 Procedura

L'Autorità di Bacino (ADB) che ha giurisdizione sulla sorgente idrica oggetto di richiesta è chiamata dalle PA competenti (Regioni o Province, a seconda delle specifiche deleghe regionali concesse) a esprimere parere in ordine al rilascio dei provvedimenti di CDI d'acqua pubblica, disciplinati dal R.D. 1775/1933 e s.m.i.. Tale parere ha efficacia obbligatoria e vincolante e ne costituisce presupposto necessario. Ai sensi dell'art. 7, c. 2 del suddetto R.D., così come modificato dall'art. 96, c. 1 del D.Lgs. 152/2006, il parere è equiparabile alle valutazioni tecniche di cui all'art. 17 della L. 241/1990.

Il parere di cui all'art. 7, c. 2 del R.D. costituisce strumento di tutela quantitativo della risorsa idrica ed è finalizzato ad evitare che gli utilizzi delle acque pubbliche, pur ammesse dall'ordinamento giuridico, producano ripercussioni negative rispetto alla qualità delle stesse. Il parere espresso dall'ADB è altresì finalizzato al controllo della compatibilità delle istanze per il rilascio di CDI di acque pubbliche, rispetto alle previsioni dei Piani Regionali di Tutela delle Acque (PTA), adottati ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e specificamente rivolti a garantire il deflusso minimo vitale (DMV) e l’equilibrio del bilancio idrico. Il parere è espresso con riguardo alle istanze per il rilascio di nuove CDI aventi ad oggetto sia le piccole, sia le grandi derivazioni di acque pubbliche. Nel caso in cui le domande di modifica delle CDI esistenti, di cui all’art. 49, c. 2 del R.D. 1775/1933, comportino un aumento del quantitativo d’acqua da utilizzare, rispetto a quello stabilito con il provvedimento di CDI originario, dette domande sono equiparate alle istanze per il rilascio di nuove CDI e sono parimenti soggette al parere dell’Autorità.

È in ogni caso ritenuta indispensabile l'acquisizione agli atti di idonea scheda riassuntiva delle caratteristiche salienti della derivazione richiesta.

1. La domanda di CDI, unitamente al relativo progetto, è redatta secondo le specifiche prescritte (variabili, in certa misura, a seconda dell'Autorità competente) in relazione alla tipologia del corpo idrico interessato dal prelievo ed è presentata all’Autorità competente (Provincia nella maggior parte dei casi, seppur con qualche eccezione) nel cui territorio insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse;

2. qualora, ad un primo esame, venga riscontrata la mancanza di uno o più documenti previsti, viene dichiarata l’improcedibilità della domanda;

3. allorché la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti ma questi richiedano un loro completamento o una regolarizzazione, l'Autorità competente assegna al richiedente un termine, (generalmente non inferiore a 10 e non superiore a 60 giorni, n.d.r.), per la

regolarizzazione degli atti. Decorso senza esito il suddetto termine il procedimento si conclude con il rigetto della domanda;

4. la domanda di concessione è trasmessa dall’ufficio all’ADB avente giurisdizione;

5. concluso positivamente l’esame preliminare, l’ufficio invita il richiedente ad effettuare il versamento della somma determinata in via provvisoria per le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti;

6. l’ufficio provvede a dare notizia della domanda e dell’avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul BUR, mediante affissione della stessa presso gli Albi Pretori dei Comuni interessati e l’inserimento nella sezione annunci legali e avvisi del sito internet della Regione per un periodo di 15 giorni consecutivi;

7. l’ordinanza è trasmessa all’istante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura delle opere e dei luoghi ed è sempre inoltrata, per l’espressione dell’eventuale parere, unitamente a copia della sintesi non tecnica, ove prevista, ovvero del progetto della derivazione, nonché della corografia e planimetria delle opere ai seguenti soggetti: 7.1. Regione, nel caso di grandi derivazioni;

7.2. A.R.P.A.;

7.3. Comando militare territorialmente interessato;

7.4. Ente Parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un’area protetta;

7.5. Autorità d’ambito e all’ASL territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;

7.6. Autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi; 7.7. Comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli

ulteriori Comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia;

8. le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla

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