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Procedimento di Autorizzazione Unica (PAU) .1 Scheda di sintesi.1 Scheda di sintesi

2.4 Iter autorizzativi e principali procedimenti amministrativi

2.4.3 Procedimento di Autorizzazione Unica (PAU) .1 Scheda di sintesi.1 Scheda di sintesi

Denominazione Procedimento di Autorizzazione Unica (PAU). Riferimenti di legge •D.Lgs.387/2003 e s.m.i.

•D.M.10/09/2010 e s.m.i. •Leggi Regionali in materia.

Definizione “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Titolo conseguito Autorizzazione Unica (AU).

Ente competente Regione (o Provincia delegata dalla Regione). In caso di più Enti coinvolti, la competenza è dell’Ente in cui è effettuata la derivazione d'acqua di maggiore entità. Ambito di applicazione

in impianti idroelettrici Se 0 < Paut ≤ 100 kW è facoltativa, a scelta esclusiva del Proponente.Se 100 < Paut 200 kW è obbligatoria, ad esclusione degli impianti che rispettano≤ contemporaneamente le condizioni:

•in edifici esistenti;

•non alterano i volumi e le superfici;

•non comportano modifiche delle destinazioni di uso; •non riguardano le parti strutturali dell'edificio;

•non comportano aumento del numero delle unità immobiliari; •non implicano incremento dei parametri urbanistici;

Se 200 < Paut 1.000 kW è obbligatoria, se non previsto altrimenti da leggi regionali.≤ Se Paut > 1.000 kW è obbligatoria.

Durata dell'iter minima - massima

90 giorni massimo dalla data di presentazione dell'istanza (al netto tempi di integrazioni, VA, VIA).

Validità L’Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza. Restano comunque valide le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche previste dalle leggi di settore.

La validità dell'Autorizzazione Unica è indicata nell'atto stesso e, se del caso, alla scadenza il Proponente dovrà chiedere il rinnovo dell'autorizzazione.

2.4.3.2 Definizione

Il D.Lgs. 387/2003, art.12, c.3 afferma che:

“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

2.4.3.3 Ambito di applicazione in impianti idroelettrici

rinnovabili (IAFR), comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili ad esclusione degli impianti per cui è prevista PAS o AEL [D.M. 10/09/2010, 10.1].

Nel campo dell'idroelettrico, sono quindi soggetti a PAU:

•tutti gli impianti idroelettrici con Paut>100 kW, esclusi gli impianti con Paut 200 kW che≤ rispettano contemporaneamente tutte le condizioni seguenti:

•realizzati in edifici esistenti; •non alterano i volumi e le superfici;

•non comportano modifiche delle destinazioni di uso;

•non riguardano le parti strutturali dell'edificio;

•non comportano aumento del numero delle unità immobiliari;

•non implicano incremento dei parametri urbanistici;

•hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di SP (i.e. Paut 200 kW).≤

2.4.3.4 Procedura

Il PAU viene disciplinato dal D.Lgs. 387/2003 e dal D.M. 10/09/2010.

Il PAU si svolge tramite CS (con possibilità di ricorso alla CSP), nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.

Si riporta in seguito il procedimento riportato nel D.M.10/09/2010, integrato dagli articoli a cui si fa riferimento nel testo del Decreto.

1. [per IAFR sottoposti a VA]: il Proponente, prima di presentare l'istanza di AU, completa la VA. All'istanza di AU, il Proponente dovrà allegare il provvedimento della VA;

[a scelta del Proponente]: il Proponente, prima di presentare l'istanza di AU, può richiedere una CSP.

2. Il Proponente presenta l'istanza di AU. Il PAU viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di AU, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento.

3. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di AU, l'Amministrazione Competente: 3.1. verifica la completezza formale della documentazione;

3.2. Comunica al Proponente, in alternativa:

- [per documentazione completa]: avvio del PAU ai sensi L. 241/1990 (cfr. “Procedimenti Amministrativi” nel presente capitolo);

- [per documentazione incompleta]: improcedibilità dell'istanza di AU per carenza della documentazione prescritta. Il PAU viene avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza di AU completa.

Trascorsi i 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di AU senza che l'Amministrazione Competente abbia comunicato l'improcedibilità, il PAU si intende avviato.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di AU, l'Amministrazione Competente convoca la CS che si svolge secondo L. 241/1990, art. 14 e seguenti (cfr. “CS” nel presente capitolo). Alla conferenza partecipano:

4.1. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto, senza diritto di voto. 4.2. [per IAFR in aree tutelate da D.Lgs. 42/2004]: il MiBAC partecipa al procedimento

per l'AU;

partecipa al PAU ed esercita unicamente in tale sede i poteri previsti nel D.Lgs. 42/2004, art. 152:

“1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'Amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del Soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'Amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.” [D.Lgs. 42/2004, art. 152]

Sono considerati su aree contermini:

[nei casi di IAFR non eolici]: impianti ricadenti nell'ambito distanziale:

- centri abitati e beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. 42/2004, distanti in linea d'aria meno di 50 volte la massima altezza da terra dell'impianto;

- punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui D.Lgs.42/2004, art. 136, c. 1 l. d) distanti in linea d'aria meno di 50 volte la massima altezza da terra dell'impianto;

“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non Comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” [D.Lgs.42/2004, art. 136]

[per IAFR in cui la Soprintendenza ha verificato che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela oppure da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di AU]: il MiBAC partecipa al PAU. Alla conferenza possono partecipare:

- i concessionari e i gestori di pubblici servizi (entrambi senza diritto di voto) nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.

5. Entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, l'Amministrazione Competente può richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni, anche su richiesta di altre PA.

5.1. Entro 30 giorni (più eventuali 30 giorni concessi dall'Amministrazione Competente per comprovate esigenze tecniche), il Proponente:

5.1.1. [fornisce la documentazione integrativa]: si procede all'esame del progetto tenendo conto della documentazione fornita;

5.1.2. [non fornisce la documentazione richiesta]: si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.

[per progetti sottoposti a VIA]: i termini per la richiesta di integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono quelli individuati per la procedura di

VIA (D.Lgs. 152/2006, art.26 c.3 ed eventuali norme regionali di attuazione), (cfr. “Valutazione di Impatto Ambientale” nel presente capitolo).

5.2. In caso di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (L. 241/1990, art. 10-bis): 5.2.1. il RUP o l'Autorità Competente, prima della formale adozione di un

provvedimento negativo, comunica tempestivamente al Proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili alla PA. I tempi per concludere il procedimento vengono interrotti a partire dalla data di comunicazione;

5.2.2. entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Proponente può presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. I tempi per concludere il procedimento iniziano nuovamente a partire dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei 10 giorni previsti per le osservazioni. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è motivato nel provvedimento finale. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'Amministrazione [L. 241/1990, art. 10-bis].

6. In sede di CS:

6.1. confluiscono gli esiti, contenuti in provvedimenti espressi e motivati, di: 6.1.1. eventuale VA;

6.1.2. eventuale VIA; 6.1.3. eventuale VINCA;

6.1.4. tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui D.Lgs. 152/2006 (cfr. “Verifica di Assoggettabilità” e “Valutazione di Impatto Ambientale” nel presente capitolo).

I tempi per la conclusione della CS rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione delle procedure (L. 241/1990 art. 14-ter c. 4) (cfr. “CS” all’interno del presente capitolo).

[Decorso il termine del D.Lgs.152/2006 art.20 (o delle norme regionali di attuazione) senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla VA]: il RUP convoca l'Autorità Competente affinché si esprima nella CS.

(cfr. “Verifica di Assoggettabilità” nel presente capitolo)

[Decorso il termine del D.Lgs. 152/2006 art.26 c.2 (o delle norme regionali di attuazione) per la decisione in materia di VIA]: implica l'esercizio del potere sostitutivo dello stesso D.Lgs. 152/2006 art.26 c.2.

(cfr. “Valutazione di Impatto Ambientale” nel presente capitolo)

7. [solo per impianti fotovoltaici o a biomassa]: entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della CS, il Proponente, pena la conclusione del PAU con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato. 8. Le Amministrazioni Competenti determinano in sede di riunione di CS eventuali misure

di compensazione. Le indicazioni sulle misure di compensazione devono essere esplicitate nel provvedimento di AU, pena la decadenza dell'AU.

9. Entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di AU (da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni sopra riportate) si conclude il PAU.

1-ter, della medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del PAU.

“1. Le pubbliche Amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.” [L.241/1990, art.2-bis]

Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l'esercizio del potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel PAU, il termine per la conclusione del PAU tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva.

La tutela in materia di silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo ex D.Lgs. 104/2010.

2.4.3.5 Requisiti

La documentazione minima per la presentazione dell'istanza di AU è riportata nel D.M. 10/09/2010, p. 13.1, considerata contenuto minimo per la procedibilità dell'istanza, a cui deve essere aggiunta la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla Regione (o dalla Provincia delegata).

1. progetto definitivo:

1.1. progetto delle opere, delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste;

1.2. progetto di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;

1.3. relazione tecnica:

1.3.1. dati generali del Proponente;

1.3.2. descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata; 1.3.3. analisi della producibilità attesa;

1.3.4. descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti;

1.3.5. piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi. il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;

1.3.6. stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi. il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;

occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale; 2. in dipendenza della disponibilità delle aree:

2.1. documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse;

2.2. richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del Proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

3. preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo Del. ARG/elt99/2008, artt. 6, 19 esplicitamente accettato dal Proponente;

4. elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal Proponente. Gli elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

5. estratto dei mappali in riferimento alle aree interessate dall'intervento; 6. CDU in riferimento alle aree interessate dall'intervento;

7. estratto delle norme d'uso del PPR in riferimento alle aree interessate dall'intervento; 8. specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in

volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nell'AU (ex D.M.10/09/2010, All.1):

8.1. AIA ex D.Lgs. 152/2006; 8.2. AP ex D.Lgs. 42/2004, art.146; 8.3. VIA ex D.Lgs. 152/2006;

8.4. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.Lgs. 152/2006; 8.5. Autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex D.Lgs. 152/2006;

8.6. Nulla Osta dell'Ente di gestione dell'area protetta ex D.Lgs. 394/1991; 8.7. PDC ex D.P.R. 380/2001, , di competenza del Comune interessato;

8.8. Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi ex D.P.R. 2011/151 (prima D.P.R. 37/1998, art.2), rilasciato dal MI - comando Provinciale VV.FF.;

8.9. Nulla Osta delle FF.AA. (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;

8.10. Nulla Osta idrogeologico ex D.Lgs. 152/2006 art.61, c.5 e R.D. 3267/1923;

8.11. Nulla Osta sismico ex L. 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi (O.P.C.M.3 274/2003, O.P.C.M. 3519/2006, D.M.14/01/2008, Dir. S.09/02/2011);

8.12. Nulla Osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ex R.D. 327/1942 recante il codice della navigazione;

8.13. Mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico ex L. 1766/1927;

8.14. Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi regionali;

8.15. Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ex L447/1995;

8.16. Nulla Osta dell'ispettorato MSE (prima Ministero delle Comunicazioni) ex D.Lgs. 259/2003, art.95;

8.17. Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ex Codice della strada; 8.18. Autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ex D.Lgs. 152/2006; 8.19. Nulla Osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di

collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ex R.D. 1775/1933, art.120; 9. impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della

esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'Amministrazione Procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente. Tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della CS, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

10.[per impianto idroelettrico con CDI già acquisita]: CDI;

11.[se prescritta] Relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 12/12/2005;

12.[se prescritta] Documentazione prevista dal D.Lgs. 152/2006 per la VA, oppure per VIA ed eventuale VINCA relativa al progetto;

13.[nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ex D.Lgs. 42/2004] Copia della comunicazione effettuata alla SBAP con cui Proponente effettua una comunicazione alle competenti SBAP per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di AU. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le SBAP informano l'Amministrazione procedente sull'esito in modo da consentire la convocazione delle Soprintendenze alla CS nel rispetto dei termini temporali previsti; 14.[se il preventivo per la connessione comprende una stazione di raccolta potenzialmente

asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a VIA]: Relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;

15.[se previsti] Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

16.[nel caso il Proponente sia un'impresa]: Copia di certificato camerale. 2.4.3.6 Note

•il D.Lgs. 387/03 stabilisce che, nell’ambito del PAU previsto dall’art. 12, cc. dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l’impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale (RTN), come stabilito dall’art. 1-octies della L. n.129/2010.

2.4.4 Verifica di Assoggettabilità (VA)

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