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Definizione di Pubbliche Amministrazioni [D.Lgs.29/1993]

Per Pubbliche Amministrazioni (PA) si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi:

5. Regioni; 6. Province; 7. Comuni;

8. tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali; 9. aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 10.Comunità montane;

11.istituti autonomi case popolari;

12.camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 13.istituti e scuole di ogni ordine e grado;

14.istituzioni educative; 15.istituzioni universitarie;

16.Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Principi generali dei procedimenti Pubblici [L.241/1990]

I principi generali dell'attività amministrativa prevedono che:

•l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di

economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalle leggi, dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, dai principi dell'ordinamento Comunitario;

•la PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze

imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

•gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

Principi generali nell'attività di produzione di energia elettrica da IAFR

•la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico (D.Lgs. 79/1999, art. 1), a cui si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio [D.M.10/9/2010];

•solo le Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo

programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità previste per l'individuazione delle are non idonee [D.M.10/9/2010];

•non possono essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi ad oggetto

l'attività di produzione di energia elettrica, in quanto attività economica non riservata agli Enti Pubblici e non soggetta a regime di privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per l'attribuzione delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'utilizzo dei fluidi geotermici [D.M.10/9/2010];

connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate mediante PAU, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti [D.Lgs.387/2003, art. 12 c.1].

•tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sono comprese [D.M.10/9/2010]:

- le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal Proponente;

- i servizi ausiliari di impianto;

•al fine di ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di impianti, riferite ad una medesima area e può, a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti purché ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs.387/2003 [D.M.10/9/2010];

•le Regioni (o le Province delegate) non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto [D.M.10/9/2010];

•le Regioni (o le Province delegate) rendono pubbliche, anche tramite il proprio sito web

[D.M.10/9/2010]:

- le informazioni sul regime autorizzativo a seconda di tipo, potenza e localizzazione dell'impianto;

- l'autorità competente al rilascio del titolo;

- l'eventuale documentazione da allegare all'istanza aggiuntiva ai “Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica” riportati nel D.M.10/09/2010 e comunque relativa alle competenze degli enti tenuti ad esprimersi nell'ambito dal PAU;

- il numero di copie necessario;

- le modalità e i termini di conclusione dei relativi procedimenti;

- l'apposita modulistica per i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica; - elenchi e le planimetrie delle “Aree non idonee”;

- i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati (pur nel rispetto della tutela dei dati personali)

- le informazioni necessarie ai proponenti per l'autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti;

•ai fini dell'aggiornamento del D.M.10/09/2010, le Regioni (con l'eventuale ausilio del GSE)

trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno a MSE, MATTM, MiBAC e Conferenza unificata, una relazione su:

- numero di richieste di autorizzazione ricevute;

- numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo; - numero dei procedimenti pendenti;

- tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte; - dati circa la potenza e la producibilità attesa degli impianti autorizzati, con

riferimento a ciascuna fonte;

- proposte per perseguire l'efficacia dell'azione amministrativa nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Principi e finalità della valutazione ambientale di piani, programmi e progetti

•i principi e le finalità della valutazione ambientale di piani, programmi e progetti vengono

enunciati nel D.Lgs. 152/2003. - principi generali:

- promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli Enti Pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'art. 174, c. 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

- principi dello sviluppo sostenibile:

- ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del DLgs152/03 deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

- anche l'attività della PA deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione;

- data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro;

- la risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane;

•i principi della valutazione ambientale di piani, programmi e progetti contenuti nel D.Lgs.

152/03 costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.

•la finalità della valutazione ambientale di piani, programmi e progetti è assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

Principi generali dei procedimenti amministrativi Avvio del procedimento [L.241/1990]

1. la PA è obbligata a determinare e a rendere pubblica l'unità organizzativa responsabile del procedimento e il responsabile del procedimento, nominato dal dirigente dell'unità organizzativa responsabile. Il responsabile del procedimento valuta, accerta e segue l'iter del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento è obbligatoria solo se non esistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la comunicazione avviene mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione;

2. nella comunicazione vengono riportati: 2.1. Amministrazione competente; 2.2. l'oggetto del procedimento;

2.3. ufficio e persona responsabile del procedimento;

2.4. data entro la quale deve concludersi il procedimento (ex. L.241/90, art. 2, c.2 o c.3); 2.5. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. ha facoltà di intervenire nel procedimento qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, privati, diffusi (costituiti in associazioni o comitati) cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Il soggetto interessato, i soggetti partecipanti per legge e i soggetti intervenuti hanno diritto di prendere visione agli atti del procedimento (ad esclusione dei attività della PA diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione) e di di presentare memorie scritte e documenti, che la PA ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Conferenza di Servizi Preliminare (CSP) [L.241/1990]

La Conferenza di Servizi Preliminare (CSP) è una Conferenza di Servizi (CS) obbligatoria solo per le procedure pubbliche di finanza di progetto definite nel D.Lgs.163/2006.

Il privato può richiedere a sue spese una CS preliminare nei casi di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi.

Deve essere presentata motivata richiesta corredata di progetto preliminare o studio di fattibilità.

La CS entro 30 giorni dalla data di richiesta si pronuncia sulle condizioni da ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.

Per le opere di interesse pubblico, la CS si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le PA preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette PA indicano, entro 45 giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

Nel caso in cui sia richiesta VIA, la CS si esprime entro 30 giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro 90 giorni dalla richiesta di CSP, la CS si esprime comunque entro i successivi 30 giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e del SIA. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della CS le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. Il dissenso espresso in sede di CSP da una PA preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina prevista per il dissenso in sede di CS.

Conferenza di Servizi (CS) [L.241/1990]

La CS viene indetta obbligatoriamente se la PA procedente deve acquisire intese, nulla osta o assensi da altre PA e non li ottiene entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta inoltrata a queste ultime.

La CS viene indetta opzionalmente, su richiesta dalla PA procedente:

•se ritiene opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

•se entro 30 giorni dalla data di inoltro di richiesta di intese, nulla osta o assensi da altre PA è intervenuto il dissenso di una o più PA interpellate;

•se ritiene opportuno un esame contestuale anche nei casi in cui sarebbe consentito alla PA

procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle PA competenti; •se ritiene opportuno l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti

amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati (la convocazione può essere richiesta anche da una delle altre PA coinvolte).

•se l'attività del privato è subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più PA (la CS può essere richiesta anche dall'interessato).

Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più PA, la CS è convocata dalla PA competente per l'adozione del provvedimento finale.

La CS ha inizio con l'indizione.

Dalla data di indizione, la prima riunione della CS è convocata entro: •15 giorni;

•30 giorni per casi di particolare complessità dell'istruttoria.

La comunicazione della data per la prima riunione deve pervenire almeno 5 giorni prima dello svolgersi della stessa.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, le PA possono richiedere lo spostamento della data, comunque entro i 10 giorni successivi alla data stabilita originariamente, oppure entro 15 giorni successivi nel caso in cui la richiesta di spostamento provenga da da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale.

Partecipano con diritto di voto:

•le PA convocate partecipano attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in

modo vincolante la volontà dalla PA su tutte le decisioni di competenza della stessa. Partecipano senza diritto di voto:

•i proponenti il progetto;

•opzionalmente, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività;

•opzionalmente, le PA preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

Nel caso sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, il Soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di CS in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Le PA e i loro organi sono tenuti a rendere i pareri:

•obbligatori: entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dalla PA richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere.

•facoltativi: entro 20 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, la PA richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.

Tali disposizioni non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da PA preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

Se l'organo rappresenta esigenze istruttorie, i termini di 20 giorni possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle PA interessate.

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle PA (comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità) regolarmente convocate alla CS, a pena di inammissibilità, deve: •essere manifestato nella CS;

•deve essere congruamente motivato;

•non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima;

•deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Resta comunque fermo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, art. 26:

“26. Decisione.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone Comunicazione al Proponente.

2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24 implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle Amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle Province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina Comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.

2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

3. L'autorità competente può richiedere al Proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del Proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il Proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

3-ter. Nel caso in cui il Proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del Proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4” [D.Lgs. 152/2006, art. 26]

Si considera acquisito l'assenso dalla PA, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà della PA rappresentata. Al termine dei lavori della CS, la PA procedente adotta la determinazione motivata di

conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle PA partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza.

Per assicurare il rispetto dei tempi, la PA competente al rilascio di provvedimenti in materia

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