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Per la produzione di energia elettrica tramite l’uso della risorsa idrica, la rappresentazione del quadro di sintesi della regolazione regionale comprende i procedimenti finalizzati ad ottenere la concessione di uso della risorsa idrica, il regime autorizzativo e il regime della valutazione ambientale degli impianti. L’analisi della regolamentazione regionale deve quindi considerare tre categorie di procedimenti amministrativi dal punto di vista dell’allocazione delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative, dal punto di vista delle soglie di potenza e/o di portata previste per l’attribuzione delle competenze stesse, delle tipologie di progetto da sottoporre a valutazioni ambientali oppure per cui è previsto un iter autorizzativo semplificato. In merito all’allocazione delle competenze per le tre tipologie di procedure amministrative considerate, emerge con evidenza che la produzione di energia idroelettrica è un ambito nel quale le Regioni hanno significativamente delegato, in modo generalizzato o parziale, alle Province. È sufficiente evidenziare che le procedure di CDI sono esercitate prevalentemente dalle Province, mentre il procedimento di PAU in quattro casi è stato delegato in via esclusiva alle Province, e in quattro solo parzialmente (Illustrazione 17).

Illustrazione 17: Competenze per autorizzazioni, valutazioni ambientali e concessioni per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2013) (Fonte: GSE).

Illustrazione 18: Competenze per concessioni, autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2013) (Fonte: GSE).

Per le procedure di valutazione ambientale degli impianti di potenza maggiore di 100 kW e delle derivazioni maggiori di 200 l/s, solo in due casi, per ciascuna fattispecie, sono state delegate in via esclusiva alle Province le relative procedure di Verifica di Assoggettabilità (VA).

Il quadro di sintesi dei casi di regolazione regionale (vedi illustrazione seguente) che hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme nazionali di riferimento nei tre ambiti di procedimento amministrativo considerati, fa registrare una frequenza abbastanza significativa di interventi regionali nel caso degli impianti idroelettrici. Ciò è spiegabile con il fatto che gli impianti idroelettrici sono tra quelli più diffusi (dopo il fotovoltaico) e da più tempo in tutto il territorio nazionale.

Per gli impianti idroelettrici, sono dodici le Regioni che hanno fatto ricorso all’ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della CS, regimi autorizzativi di competenza dei Comuni. Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali sono stati effettuati in nove Regioni, considerando sia gli impianti idroelettrici che le derivazioni di acque superficiali.

L’illustrazione seguente mostra i riferimenti normativi regionali per le attribuzioni di competenza nei procedimenti di rilascio delle CDI che fanno riferimento al testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775). Nella tabella vengono mostrati anche il caso di procedura semplificata per il rilascio di CDI introdotto in Friuli e i casi di

norme regionali che regolano il raccordo tra CDI, VA, VIA e PAU, come previsto dal p. 18.3 del D,M, 10 settembre 2010 (“Linee Guida”).

Per quanto riguarda le competenze al rilascio di CDI, si possono specificare le cinque Regioni che hanno delegato alle Province il procedimento in via esclusiva (Piemonte, Toscana, Umbria, Campania e Calabria), mentre altre cinque hanno mantenuto la competenza in modo esclusivo; in otto casi, invece, le competenze sono state ripartite tra Regione e Province. In questo caso la soluzione prevalente è stata quella di riservare alla Regione la competenza per le “grandi derivazioni” e delegare alle Province quella per le “piccole derivazioni”. Caso a sé è quello del Veneto che ha delegato ad una sola Provincia, quella di Belluno, tutte le competenze in via esclusiva. Infine, l’ultima colonna dell’illustrazione seguente mostra i casi delle molte Regioni che hanno disciplinato, in modi diversi, il raccordo tra concessione di uso della risorsa idraulica, VIA e PAU, come previsto dal p. 18.3 delle “Linee Guida”.

Per gli impianti idroelettrici, sono dieci i casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime di PAU in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali. Bolzano, Lazio, Puglia e Basilicata sono i quattro casi di Regioni che hanno esteso in modo generalizzato sia l’applicazione della PAS fino a 1 MW, sia l’applicazione della CS fino a 50 kW, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.. In nove Regioni si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale, che per gli impianti idroelettrici richiede il PAU per impianti > 100 kW, al di sotto della quale si applica la PAS. Sono sei le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d’intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011 e hanno esteso l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati. L’Umbria è invece intervenuta in senso restrittivo, con impianti idroelettrici di qualsiasi potenza sottoposti sempre a PAU, escluso il caso del p. 12.7 delle “Linee Guida”, ma con potenza inferiore ai 100 kW.

Illustrazione 21: Regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2013) (Fonte: GSE).

In merito alla sola introduzione di soglie per la PAS, in sei casi si è estesa in modo generalizzato la soglia di 1 MW per gli impianti idroelettrici, soglia di potenza oltre la quale è necessario attivare il PAU. In Sicilia l’estensione della soglia a 1 MW di potenza è invece prevista solo per impianti in aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più Comuni. In Lombardia, la soglia di applicazione della PAS è stata estesa a 1 MW per gli impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti. A questi si aggiunge il caso della Sardegna dove è previsto il regime di PAS anche per gli impianti idroelettrici fino alla potenza di 200 kW se realizzati all’interno di aziende agricole con i criteri previsti dall’art. 12 della LR n.15/2010.

Per il caso della Provincia autonoma di Bolzano, in cui non è applicabile il DM 10 settembre 2010, l'art. 44 bis della LP n.13/1997 stabilisce al c. 3 che, con regolamento di esecuzione, sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza previsione di una zona produttiva, e al c. 4 che gli impianti idroelettrici con una potenza nominale media di oltre 3000 kW, dopo la conclusione del procedimento relativo alla concessione della derivazione d'acqua, sono inseriti nel piano urbanistico del relativo Comune quale zona produttiva con destinazione particolare.

La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della CS fino alla potenza di 50 kW per gli impianti idroelettrici è stata utilizzata da quattro Regioni (Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia). Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, in base alla LR n.19/2009, art. 16, c. 1, lett. m bis, sono sottoposti al regime della CS impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (in cui sono compresi anche quelli idroelettrici) realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi, all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Illustrazione 22: Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2013) (Fonte: GSE).

L’idroelettrico è uno dei casi in cui le Regioni hanno avuto la minore propensione a delegare la competenza del PAU alle Province in via esclusiva, delega che è avvenuta solo in quattro casi (Liguria, Toscana, Umbria e Lazio). I casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l’esercizio del PAU alle Province, per gli impianti idroelettrici sono cinque: in tre (Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Campania) c’è un criterio unico di ripartizione della competenza per tutte le fonti, mentre in Lombardia la Regione è competente per il PAU degli impianti alimentati da “grandi derivazioni” e sono delegate alle Province quelle per gli impianti connessi alle “piccole derivazioni”. Nel caso del Piemonte, come previsto dalla normativa regionale in materia di valutazioni ambientali, l’autorità competente per la procedura di VIA è competente anche per il PAU; quindi, per alcune tipologie progetto, se sottoposte a VIA, la competenza dell’autorizzazione è della Regione, mentre negli altri casi è della Provincia.

Nove Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti di impianti idroelettrici o derivazioni di acque superficiali utilizzando i diversi ambiti di intervento possibili:

•la variazione delle soglie;

•le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA; •la valutazione cumulativa degli effetti ambientali; •l’esclusione dalla VA per determinati tipi di impianto.

Dal punto di vista dell’attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali connesse agli impianti idroelettrici, prevale la scelta di trattenere le funzioni alle Regioni e si è verificata una delega parziale alle Province in quattro Regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche) con varie opzioni di ripartizione delle competenze.

Illustrazione 23: Procedimenti di VIA per impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2013) (Fonte: GSE).

Sei Regioni hanno effettuato interventi ad hoc sulle soglie per l’assoggettamento a VIA di impianti idroelettrici o CDI. In questo caso, si hanno sia interventi di carattere restrittivo che riducono le soglie previste dalla normativa nazionale, sia casi di interventi di carattere estensivo che alzano le soglie, allargando il campo degli impianti che non necessitano di essere assoggettati a procedure di VIA.

Illustrazione 24: Soglie per la VIA per impianti idroelettrici con derivazioni di acque superficiali (assetto al 31/12/2013) (Fonte: GSE).

Illustrazione 25: Soglie per la VIA per impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2013) (Fonte: GSE).

La normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, la procedura di VA per gli impianti > 100 kW e le derivazioni di acque superficiali > 200 l/s, ma in quattro casi (Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Umbria e Puglia) hanno introdotto progetti che sono sottoposti direttamente a procedura di VIA. L’Umbria richiede la VIA per gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza e la Puglia per le derivazioni di acque superficiali > 200 l/s. La Provincia autonoma di Trento prevede la VIA per le derivazioni di acque superficiali > 1000 l/s, e quella di Bolzano per gli impianti idroelettrici > 3 MW. Per quanto riguarda le soglie di assoggettamento alla VA delle derivazioni di acque superficiali, in Puglia è stata abbassata a 50 l/s e in Basilicata del 30% portandola a 140 l/s, mentre in Piemonte è stata alzata a 260 l/s. Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, la Provincia autonoma di Trento ha alzato la soglia a 130 kW, e la Puglia a 5 MW.

impianti idroelettrici con lo stesso criterio adottato per tutte le altre fonti, che è quello di richiedere la VA per i progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW. L’Emilia-Romagna, invece, ha incluso fra gli ulteriori progetti da sottoporre a VIA tutti quelli ricadenti nelle aree indicate da LR n.9 del 18 maggio 1999, art.4, c. 1.

Per gli impianti idroelettrici l’esclusione dalla VA è stata prevista da diverse Regioni, con particolare riferimento alla casistica di quelli che sfruttano salti, derivazioni e scarichi esistenti in ambito acquedottistico fognario e di impianti produttivi.

Illustrazione 26: Norme per l’esclusione dalla VA per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2013) (Fonte: GSE).

Molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti idroelettrici sotto molti aspetti in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione. Sono significativi i casi delle Regioni che hanno disciplinato in modo specifico per gli impianti idroelettrici sia le procedure di rilascio delle CDI che la regolamentazione del deflusso minimo vitale (DMV).

Illustrazione 27: Ulteriori interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2013) (Fonte: GSE).

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