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L'attività tranfrontaliera delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) e delle Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)

di Gestione del Risparmio e delle SICA

6. Il principio dell'home country control nelle SIM, SGR e SICA

6.2 L'attività tranfrontaliera delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) e delle Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)

Le società di gestione del risparmio possono offrire all'estero sia il servizio di gestione collettiva del risparmio sia il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento sia il servizio di consulenza in materia di investimenti, come stabilito

controlli interni di una succursale all'estero. Il regolamento invece si discosta invece dalla direttiva nella parte in cui prevede che il termine per la conclusione del procedimento possa subire una sospensione conseguente alla richiesta, da parte di Banca d'Italia, di informazioni aggiuntive.

dall'art. 41 comma 1, D. Lgs. n. 58 del 1998, ossia Testo Unico della Finanza (TUF). Analogamente le SICAV possono offrire all'estero le proprie azioni, mediante il rinvio operato dall'art. 50, comma 1, TUB alla precedente disciplina delle SGR.

L'apertura di una succursale in un paese comunitario da parte di una SGR è sottoposta a due diversi trattamenti, in funzione della qualifica assunta dalla società di gestione, sia essa SGR armonizzata oppure SGR non armonizzata.

Il criterio secondo cui una SGR può ottenere la qualifica di “armonizzata”, per la quale potrà beneficiare di una maggior grado di libertà operativa all'interno del mercato unico, è quello del rispetto da parte degli organismi di investimento in valori mobiliari (OICVM) dalla stessa società gestiti, della specifica normativa comunitaria in materia288.

Gli organismi di investimento mobiliare di cui all'esame possono definirsi armonizzati quando soddisfano la normativa prevista nella direttiva 85/611/CEE289; tale

impronta normativa è stata successivamente modificata dalle direttive 2011/107/CEE290 e

2001/108/CEE291, le quali hanno trovato recepimento nell'ordinamento interno con il D.

Lgs. n. 274 del 2003.

Per connessione con le società che gestiscono tali organismi, il legislatore impone di distinguere nell'ambito delle SGR quelle “armonizzate”, ossia rispettanti la disciplina comunitaria citata e quindi titolari del diritto al mutuo riconoscimento.

Le SGR armonizzate possono svolgere entrambi i tipi di gestione collettiva, ossia: il primo tipo prevede l'esercizio della promozione, dell'istituzione e dell'organizzazione di

288 Gli organismi di investimento collettivo mobiliare (OICVM rappresentano una specie ricompresa nella più ampia categoria di “Organismi di Investimento Collettivo del risparmio” (OICR), il quali trovano una definizione all'art. 1, comma 4, lett. m) e j), D.Lgs. n. 58/98, Testo Unico della Finanza.

289Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), in GUCE L 375 del 31 dicembre 1985. 290 In GUCE L 41 del 13 febbraio 2002.

fondi comuni e la gestione dei relativi patrimoni,292 il secondo tipo vede invece solo la

promozione, l'istituzione e l'organizzazione dei fondi ma non anche la gestione dei relativi patrimoni293.

La categorizzazione dinanzi presentata è propedeutica a meglio comprendere il diverso atteggiarsi della normativa verso soggetti armonizzati o non armonizzati, quando tali soggetti intendono operare in via transfrontaliera attraverso uno stabilimento secondario in un Paese membro.

Precisamente, l'apertura di una succursale in un paese comunitario da parte di una SGR armonizzata presuppone che l'inizio dell'attività sia preceduto dalla sola notifica di tale intenzione all'autorità del Paese membro ospitante da parte della Banca d'Italia. In questo caso la stessa Banca d'Italia, “per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società di gestione del risparmio294, potrebbe rifiutarsi di effettuare la notifica di apertura di sede

secondaria. L'apertura di succursale di SGR non armonizzate prevede invece l'assoggettamento alla disciplina propria del Paese ospitante lo stabilimento secondario.

L'apertura di una succursale di una società di gestione, che voglia offrire in un paese extracomunitario i propri servizi di gestione di portafogli sconta invece l'autorizzazione della Banca d'Italia. La normativa prevede un'analoga disciplina per regolare l'operatività all'estero dei soggetti SICAV, come previsto dall'art. 50, comma 1, del Testo Unico citato. L' offerta in Italia di quote di fondi comuni e di azioni si SICAV non italiani è diversamente disciplinata a seconda che si tratti di fondi e di SICAV armonizzati, ossia provenienti da società di gestione e SICAV comunitari e conformi alle norme sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, o non armonizzati.

Nella prima ipotesi l'offerta deve essere comunicata almeno due mesi prima del suo avvio sia alla Banca d'Italia sia alla Consob e può essere vietata con provvedimento

292“Società gestrice”, nel linguaggio del Legislatore del D. Lgs. 58/98. 293“Società promotrice”, nel linguaggio del Legislatore del D. Lgs. 58/98. 294 Cfr. Regolamento Banca d'Italia, 14 aprile 2005, titolo VI.

motivato sia dell'una sia dell'altra quando “il modulo organizzativo adottato non consenta di assicurare l'esercizio in Italia dei diritti patrimoniali” degli investitori; modulo organizzativo che fa perno su una convenzione tra l'offerente e una banca corrispondente con sede in Italia alla quale vengono affidati i compiti di esecuzione dei diritti connessi al collocamento e di supporto per l'esercizio dei diritti connessi con la quota di partecipazione e con le azioni oggetto dell'offerta.

Nella seconda ipotesi l'offerta deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, e l'autorizzazione può essere accordata a “condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani” e che, come già osservato, sono descritti dal Regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, il quale fissa gli elementi inderogabili dei vari tipi di fondi e di modelli di gestione delle SICAV.

Il collocamento presso il pubblico presuppone che sia stata effettuata la pubblicazione del prospetto informativo, il quale serve a sollecitare gli investitori all'acquisto. La Banca d'Italia e la Consob hanno poteri informativi sull'emittente e sul collocatore e, nei confronti di quelli extracomunitari, anche poteri ispettivi. Inoltre sia la Banca d'Italia sia la Consob possono sospendere <<in via cautelare>> l'offerta qualora sussistano gli elementi che fanno presumere l'inosservanza delle norme alle quali l'organismo di investimento estero deve attenersi e possono vietare l'offerta quando la violazione sia accertata295.

Peraltro, nel caso in cui una società di gestione armonizzata non italiana violi le norme alle quali la stessa deve attenersi nell'esercizio della propria attività ed abbia una succursale in Italia, la Banca d'Italia e la Consob possono ordinare alla stessa di <<porre termine a tali irregolarità dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza dello Stato membro in cui la società ha sede legale per provvedimenti necessari>>. La Banca d'Italia e la Consob possono ordinare anche la chiusura della succursale quando: - manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale; - risultino violazioni delle norme di comportamento; - le

irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; - nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.