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Le fonti e la disciplina applicabile alle succursal

4.2 Le succursali delle banche, stabilimento a titolo secondario

4.2.1 Le succursali di banche italiane

L'articolo 15 citato esordisce occupandosi dell'apertura di succursali da parte di banche italiane e disciplina il caso dell'apertura di succursali in Italia, in uno Stato comunitario e in uno Stato extracomunitario.

Nel caso in cui una banca italiana intenda aprire una succursale in Italia, la norma afferma che tale possibilità è garantita e libera, sancendo così il principio di libertà decisionale nella scelta di localizzazione, in diretta derivazione dal principio costituzionale

240BANCA D'ITALIA, Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi, Cap LV (dicembre 1992). 241 Sul punto v. P. D'ONOFRIO, A. MAGLIOCCO, Codice commentato della banca, I,

Milano, 1990.

242 Sul punto v. TAR Campania, 7 marzo 2006, n.247, in Foro Amm., TAR, 2006, III, 1087; Cass. 8 giugno 2006, n. 13350, in Rep. Foro.it, 2006, voce Banca, Credito e Risparmio, n. 144, e in Mass., 2006, 1100.

di libera iniziativa economica (co. 1 art. 15). Questa libertà è comunque limitata, in particolare incontra tre limiti:

 il principio non trova applicazione alle banche di credito cooperativo, per i limiti di operatività territoriale intrinseci in tale tipologia di istituto bancario;

 secondo le istruzioni di vigilanza, l'applicazione non riguarda quegli istituti operanti da meno di un anno e le banche in amministrazione straordinaria;

 il terzo importante vincolo è rappresentato dalla riserva che il legislatore attribuisce alla Banca d'Italia; l'istituto di vigilanza può vietare l'apertura di sportelli per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca, che ne potrebbero compromettere la sana e prudente gestione243.

Precisa infatti lo stesso 1° comma dell'art. 15 del T.U.B. che “la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca”244.

Come appare evidente, il potere di veto della Banca d'Italia non può essere motivato né con ragioni attinenti alla struttura del mercato, in quanto tale, né tanto meno con ragioni di politica economica stabilite dalle autorità di governo, potendo trovare la propria giustificazione solo in motivi attinenti alla “sana e prudente” gestione della banca; nel senso che, in considerazione della struttura organizzativa della stessa e della sua situazione economico, finanziaria e patrimoniale, l'apertura della succursale in questione potrebbe compromettere la sana e prudente gestione della medesima.

Tale elemento di discrezionalità rimane sotto il profilo sostanziale ancora abbastanza incerto nella sua applicazione, malgrado le istruzioni regolamentari di vigilanza

243 V. MEZZACAPO, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al testo unico in materia bancaria e creditizia, Padova, 2001.

244 Sottolinea che il T.U. <<ancora esclusivamente a criteri microeconomici di vigilanza prudenziale la possibilità che le banche italiane stabiliscano succursali sia in Italia che in altri Stati comunitari>> anche A. ANTONUCCI, Diritto delle banche, III ed., Milano, Giuffrè, 2006, p. 207.

forniscano chiarimenti attraverso gli aspetti procedurali legati all'autorizzazione e al relativo divieto in relazione al potenziale pregiudizio alla sana e prudente gestione della banca.

Quanto alla procedura da seguire, la Banca d'Italia245 ha previsto una procedura

semplificata, basata sul silenzio assenso, per l'apertura di succursali di banche italiane in Italia: l'apertura può effettuarsi decorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, che può sospenderne l'attuazione per i motivi previsti dall'art. 15, 1° comma, T.U.. Nell'ipotesi di apertura di banche italiane in Paesi comunitari, le Istruzioni distinguono tra succursali di primo e di secondo impianto246.

La riferita disciplina regolamentare di vigilanza è stata modificata con provvedimento 21 marzo 2007247, ai dichiarati fini di “razionalizzazione degli adempimenti

e sostanziale liberalizzazione dell'attività”. Due le innovazioni più significative: da un lato, l'introduzione della possibilità di ricorrere a una comunicazione aggregata in un “progetto di sviluppo territoriale”, che riguarda la programmazione dello sviluppo della rete territoriale, su orizzonti temporali di norma non superiori a due anni”; d'altro lato, la modifica dell'impostazione “basata su un procedimento di tipo autorizzativo e su un meccanismo di silenzio-assenso”.

245BANCA D'ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, titolo III, cap. II, sez. 2, pp. 4-5. 246 Nel primo caso la banca dovrà inviare una comunicazione preventiva unitamente ad una

serie di informazioni riguardanti la succursale. Entro 60 giorni la Banca d'Italia inoltra la comunicazione e le informazioni all'autorità del Paese ospitante. La banca interessata potrà impiantare la succursale dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità di tale Paese o, comunque, decorsi 60 giorni dalla notifica delle notizie da parte della Banca d'Italia. Per l'apertura delle succursali di secondo impianto il termine si riduce a 30 giorni. Entro tale termine l'autorità del Paese ospitante può indicare le condizioni in cui, per motivi di interesse generale, deve uniformarsi la succursale nello svolgimento della sua attività. L'istruzione può ulteriormente essere vietata dalla Banca d'Italia per i motivi di cui all'art. 15, 1° comma, T.U. Su questi profili vedi V. CALANDRA BUONAURA, in V. CALANDRA BUONAURA, M. PERASSI E C. SILVETTI, La banca: l'impresa e i contratti in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. COTTINO, Padova, Cedam, 2001, p. 83 e V. MEZZACAPO, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F. CAPRIGLIONE, II ed., Padova, Cedam, 2001, tomo I, pp. 120 ss.

247 BANCA D'ITALIA, Istruzioni di Vigilanza per le banche, Circolare n. 229 del 21 aprile 2007.

Per quanto riguarda l'apertura di succursali di banche italiane in una altro Stato comunitario, articolo 15, comma 1, T.U. detta gli identici criteri appena visti per le succursali in Italia, ma non si sofferma su aspetti procedurali, dove invece trova ancora applicazione l'articolo 19 della II direttiva a cui si rifanno le istruzioni della Banca d'Italia. Ciò che viene qui disciplinato si riferisce al lato “in uscita” della libertà di stabilimento. La procedura prevista nelle istruzioni di vigilanza predisposte da Banca d'Italia248 si compie con

la notifica all'autorità competente del paese ospitante da parte della Banca d'Italia, che in tal modo autorizza l'istituzione della succursale. Tuttavia, anche in questo caso vale la limitazione in forza della quale la Banca d'Italia può vietare l'apertura di una succursale. In tal senso è necessario che il provvedimento chiarisca gli aspetti tecnici che lo motivano e illustri i problemi che la banca o il gruppo bancario debbono risolvere per procedere allo stabilimento di succursali. L'operatività del principio comunitario della libertà di stabilimento trova un ulteriore vincolo, di stretta derivazione europea, circa la sua operatività, ossia vale per l'attività bancaria e per le attività comunque ammesse al mutuo riconoscimento come indicate all'art. 1, co. 2, lett. f, e nell'allegato I della direttiva 2006/48/CE249. Se una banca italiana intendesse aprire una succursale in uno stato

comunitario al fine di esercitare attività non ammesse al mutuo riconoscimento, si applicherebbe la disciplina generale in materia di mercato comune con l'obbligo per la banca di attivare procedure informative, direttamente e contemporaneamente, con entrambe le Autorità di vigilanza interessate, nella fattispecie la Banca d'Italia e l'Autorità del Paese

248“Nel caso in cui una banca intenda aprire una succursale in uno Stato comunitario per la prima volta, la banca deve darne comunicazione alla Banca d'Italia, la quale provvede a notificare le informazioni ricevute all'Autorità del Paese ospitante entro 90 giorni e ne informa la banca interessata, che potrà provvedere all'apertura della succursale decorsi 60 giorni dalla trasmissione della notifica della Banca d'Italia all'Autorità del Paese ospitante. Nel caso in cui, invece, la banca italiana già insediata in uno Stato comunitario intenda aprirvi altre succursali, la procedura è la stessa, ma i termini si accorciano tutti a 30 giorni. Se è poi previsto l'attività di intermediazione mobiliare, la Banca d'Italia deve darne comunicazione anche alla Consob”, BANCA D'ITALIA, Istruzioni di Vigilanza per le banche, Circolare n. 229 del 21 aprile 2007.

249 Direttiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione), in GUCE n. L 177 del 30 giugno 2006.

ospitante.

Ben diversa la disciplina per quanto riguarda l'apertura di succursali di banche italiane in paesi extra-comunitari, per la quale il T.U.B., all'art. 15, co.2, continua a richiedere una previa autorizzazione, senza introdurre apposita delimitazione ai poteri discrezionali della Banca d'Italia nella sua concessione, come accade invece al co. 1 dello stesso articolo. Il maggior rigore si giustifica in ragione dell'esigenza di verificare nel Paese di insediamento l'esistenza di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati e la possibilità di agevolare l'accesso alle informazioni. Queste esigenze impongono una valutazione che l'organo di vigilanza può fare caso per caso con conseguenti ampi margini di discrezionalità nella propria valutazione; peraltro tale valutazione non trova criteri già fissati dalla legge, né a livello di normativa primaria né a quello di normativa secondaria250.