• Non ci sono risultati.

2. I modelli sovranazionali.

2.4 La proposta di statuto della Società Privata Europea.

Un altro progetto legislativo annunciato dal piano d'azione del 2003 riguarda l'introduzione di uno statuto della Società privata europea (SPE), una nuova forma giuridica a livello comunitario destinata a rispondere in primo luogo alle esigenze delle PMI che operano in più di uno Stato membro. Nel giugno 2008 la Commissione Europea ha adottato una Proposta di Regolamento del Consiglio avente ad oggetto lo statuto della Società privata europea110.

L'obiettivo della Proposta è di favorire la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)111 facilitandone lo stabilimento e l'operatività nel mercato unico, in particolare

attraverso la rimozione di alcuni ostacoli allo sviluppo della loro operatività transfrontaliera112.

La Proposta è caratterizzata dalla scelta di operare un rinvio il più possibile limitato alle legislazioni nazionali al fine di assicurare uniformità statutaria a prescindere dall'ubicazione della sede. La Proposta contiene previsioni su alcuni aspetti fondamentali quali la formazione della società e i suoi rapporti con i terzi; stabilisce inoltre il contenuto minimo dell'atto costitutivo e dello statuto lasciando la sostanza di questi punti alle decisioni dei fondatori. Altri aspetti, come la responsabilità limitata degli azionisti, il capitale sociale, la denominazione sociale avrebbero invece un trattamento uniforme in tutti gli Stati UE, così come gli aspetti di rilievo per i terzi come la procedura di

110 COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a European Private Company Statute, /*COM/20080396 final */, di seguito Proposta. La proposta è accompagnata da un'analisi di impatto (Impact Assessment): Commision Staff working document accompanying the Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Private Company (SPE), /* SEC(2008) 2098 */, di seguito Impact Assessment.

111 Secondo una definizione generale adottata dalla Commissione le piccole e le medie imprese sono quelle con meno di 250 dipendenti: Impact Assessment, 4.

112La proposta, basata sull'art. 308 Trattato CE (ora art. 352), deve essere approvata dal Consiglio all'unanimità e dal Parlamento. Al momento il Consiglio sta esaminando la Proposta a livello di gruppo di esperti.

costituzione, la trasparenza degli atti societari, la distribuzione dei dividendi e la protezione degli azionisti di minoranza. Quanto alla legislazione nazionale, alla SPE si applicherebbero soltanto le norme relative alla legislazione del lavoro, fiscale, contabile e fallimentare, e in generale quelle previsioni per le quali vi sia un rinvio esplicito nel Regolamento.

Le principali caratteristiche della Proposta SPE individuano un modello societario basato sulla semplificazione e la flessibilità dell'organizzazione interna. Secondo la Proposta della Commissione la SPE sarebbe caratterizzata dagli aspetti che seguono:

 responsabilità limitata e capitale diviso in azioni; la SPE potrebbe essere formata

ex nihilo,anche da una singola persona fisica (art. 3.1), o dalla trasformazione, fusione o

divisione di società esistenti, senza bisogno di un preventivo scioglimento della società (art. 5);

 la SPE sarebbe regolata dalle norme direttamente applicabili alla Proposta e dallo statuto senza alcun rinvio alla legislazione dello stato UE della sede legale. Quest'ultima rileverebbe soltanto nei punti specificati dalla Proposta, in primo luogo diritto del lavoro, insolvenza e legislazione fiscale (art. 4);

 la sede legale dovrebbe essere situata all'interno dell'Unione europea e potrebbe essere trasferita in ogni altro Stato UE senza che sia necessario procedere alla preventiva dissoluzione della società o creazione di nessun'altra entità giuridica (art. 7 e 35-38);

 non sarebbe richiesta l'esistenza di un collegamento transfrontaliero, né soggettivo (come detto la formazione della SPE da parte anche di un solo socio fondatore sarebbe permessa), né oggettivo (nessun requisito di attività transfrontaliera);

 il regime del capitale sarebbe molto semplificato, con un capitale minimo di 1 euro e la distribuzione di dividendi condizionata soltanto al requisito che successivamente alla distribuzione le attività siano uguali alle passività (artt. 19-21);

interna e definizione dei diritti degli azionisti, comprese le garanzie per gli azionisti di minoranza: il diritto degli azionisti di approvare una serie di decisioni fondamentali, diritto di informazione, diritto di accesso a vari documenti societari, diritto di sottoporre domande per iscritto (artt. 26-30);

 la responsabilità del management sarebbe basata sul principio del dovere di diligenza previsto da norme imperative (mandatory ordinary duty of care) (art. 31).

Secondo i termini della proposta i soci fondatori avrebbero piena discrezionalità nello scegliere l'organizzazione interna della società. Una tale flessibilità ha lo scopo di permettere a gruppi societari transfrontalieri l'accesso ad economie di scala, permettendo l'adozione della struttura di governo societario per tutte le SPE costituite in Stati UE diversi. Al principio della libertà contrattuale sono ispirati in generale i profili di organizzazione interna al fine di permettere agli azionisti di adattare la struttura societaria alle proprie specificità imprenditoriali113. Secondo la Commissione, risparmi rilevanti in

termini di spese di consulenza legale potrebbero essere realizzati se lo stesso gruppo di SPE scegliesse lo stesso schema di organizzazione interna e lo statuto e l'atto costitutivo.

Il modello SPE supera la necessità dello spostamento della sede legale in quanto rende largamente inapplicabili i modelli societari nazionali lasciando all'autonomia statutaria il compito di disegnare i profili organizzativi della SPE, compreso di fatto anche il suo regime del capitale. Inoltre, la proposta SPE consente, contrariamente alla SE, di localizzare la sede legale in un altro Stato comunitario rispetto alla sede effettiva.

La proposta SPE rappresenta un nuovo tornante nell'approccio delle istituzioni comunitarie in materia di libertà di stabilimento societaria. L'obiettivo di facilitare l'operatività tranfrontaliera delle piccole e medie società viene perseguito in questo caso

113Come osservato da CLARK, Corporate Law, Aspen, 1986, 24 s., tipicamente I proprietari di una PMI sono coinvolti direttamente nella gestione societaria. Essi hanno quindi bisogno di uno statuto societario che permetta ad esempio di limitare la trasferibilità delle azioni, liquidare il proprio investimento nella società nel caso emergano circostanze personali, e di adattare i propri diritti e obblighi tenendo conto che essi sono allo stesso tempo investitori e amministratori o dipendenti dell'impresa.

con nuove modalità, in quanto viene escluso il rinvio al diritto nazionale e si lascia ampio spazio all'autonomia statutaria114, nella direzione del modello statunitense indirizzato alle

piccole e medie società, quello della Limited Liability Company (LLC). Più in fondo, la proposta SPE è anche figlia di una riconsiderazione del processo legislativo che ha portato all'adozione delle direttive di armonizzazione negli anni '70 e '80, con il salvataggio di alcuni contributi (soprattutto in materia di trasparenza) ma anche riconsiderazione dell'utilità di altri, in primo luogo i vincoli al regime del capitale contenuti nella seconda direttiva.

Il negoziato SPE è al momento in corso. Non è chiaro se la proposta della Commissione verrà accettata dal Consiglio e dal Parlamento oppure se, come sembrano prefigurare alcuni commentatori, la grande flessibilità del modello proposto verrà limitata con rinvii agli ordinamenti degli Stati membri.