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2. I modelli sovranazionali.

2.3 La Società cooperativa europea.

Un ulteriore strumento a carattere sovranazionale elaborato dalla Comunità europea, allo scopo di promuovere l’integrazione degli ordinamenti degli Stati membri, in materia societaria, è rappresentato dalla società cooperativa europea.

La normativa comunitaria, dopo aver dedicato un complesso di previsioni settoriali alle cooperative, ha consacrato nel Regolamento (CE) n. 1435/2003, approvato dal Consiglio il 22 luglio 2003, lo statuto della società cooperativa europea (SCE), unitamente alla Direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 2003, recante norme relative al coinvolgimento, l’informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori dipendenti nella SCE106.

ciascuna affiliata siano situate in altri Stati membri dove verrebbero di fatto condotte le attività.

<< Obiettivo del Regolamento è l’istituzione di un quadro giuridico uniforme nel cui ambito le società cooperative e le altre entità e persone fisiche dei vari Stati membri siano in grado di programmare e di eseguire la riorganizzazione delle loro attività sotto forma cooperativa a livello comunitario. In un’ottica di internalizzazione del modello cooperativo la nuova normativa ha inteso dotare tutte le cooperative di strumenti giuridici idonei a facilitare lo sviluppo delle loro attività transnazionali affinché le cooperative possano operare in condizione di parità rispetto alle altre forme di imprese107>>.

Le nuove Società cooperative europee sono destinate ad esercitare la loro attività nell’ambito del mercato interno con una personalità, una regolamentazione ed una struttura unica; possono ampliare le loro operazioni transfrontaliere senza dover creare una rete di filiali. Rilevante, inoltre, appare il fatto che le cooperative di più paesi possono d’ora in poi fondersi sotto forma di SCE; una cooperativa nazionale che abbia in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede può essere trasformata in cooperativa europea senza passare per lo scioglimento.

Anche la disciplina della Società cooperativa europea è articolata su più fonti: il Regolamento comunitario, lo statuto interno stabilito con l’accordo dei partecipanti e, in via sussidiaria, le norme in materia previste dalla legislazione dello Stato membro in cui la Cooperativa ha la sede.

Oggetto principale della SCE è “il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle

attività economiche e sociali dei propri soci” e non la retribuzione di un investimento in 107 G. RACUGNO, La società cooperativa europea, in Rivista del diritto commerciale, 2006,

capitale.

La SCE può esse costituita (art. 2):

 da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri;  da almeno cinque persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico o privato, che

abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi;

 da società, ai sensi dell’art. 48. secondo comma del Trattato, e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi, mediate fusione di due o più cooperative, costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l’amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi;

 mediante trasformazione di una cooperativa, ma a condizione che abbia da almeno due anni uno stabilimento o una filiale soggetti alla legge di un altro Stato membro.

Possono partecipare alla costituzione di una SCE anche enti giuridici la cui amministrazione centrale non si trovi all’interno della Comunità, a condizione che siano costituiti in base alla legge di uno Stato membro, abbiano nel medesimo la sede sociale e presentino un legame effettivo e continuato con l’economia di uno Stato membro.

La costituzione della SCE presuppone un capitale minimo sottoscritto di almeno 30.000,00 euro, che non può essere ridotto nemmeno per effetto del rimborso delle quote dei soci che cessano di farne parte.

<< Per quanto concerne lo statuto, emergono, rispetto alla nostra legislazione nazionale, alcune significative differenze, tra le quali in particolare:

– la possibilità di una cooperativa a responsabilità illimitata108>>.

Il trasferimento della sede sociale (art. 7 reg.), che non dà luogo allo scioglimento della SCE né alla costituzione di una nuova persona giuridica, presuppone un progetto elaborato dall’organo gestorio e la tutela dei soci e delle ragioni dei creditori. Una regolamentazione in parte simile disciplina la trasformazione della SCE in cooperativa soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui ha la sede sociale (art. 76 reg.).

Un ruolo fondamentale al fine dell’inserimento della SCE nei diversi Stati membri assume l’art 9, rubricato Principio di non discriminazione, secondo il quale “una SCE è

trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale ”.

Per quanto invece concerne la struttura degli organi, all’assemblea109 si accompagna

un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monastico), a seconda della scelta adottata nello statuto.

Anche la disciplina degli utili e dei ristorni è rimessa all’autonomia statutaria (art. 65 reg.), mentre la redazione dei conti annuali e consolidati, come pure il relativo controllo e pubblicità, è sottoposta alle disposizioni dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale (art. 68 reg.) in applicazione delle disposizioni comunitarie esistenti.

108 Il comma 3 dell’art. 1 stabilisce infatti che “salvo diversa disposizione dello statuto della SCE al momento della costituzione di tale SCE, ciascun socio risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto”. G. RACUGNO, La società cooperativa europea, op. cit., p. 319. 109 Nella quale vige il principio del voto capitario (art. 59 reg.), con possibilità che lo statuto

preveda che un socio disponga di un numero di voti in base alla sua partecipazione alle attività della cooperativa diverse dalla partecipazione al capitale sociale: tale attribuzione non può superare cinque voti per socio o, se inferiore,il trenta per cento del totale dei diritti di voto. Lo statuto può prevedere assemblee settoriali o separate.