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ATTIVITA’ DI CONTROLLO

REGOLE DI SISTEMA 2014 AMBITO SANITARIO

ALTRE DISPOSIZIONI

2.5. ATTIVITA’ DI CONTROLLO

2.5.1. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI CITTADINI/CONSUMATORI/LAVORATORI

È assunto il percorso metodologico di programmazione delle attività di controllo sulla base del contesto di riferimento e del principio della graduazione del rischio.

La programmazione delle ASL fa propri e declina, nelle diverse realtà territoriali, anche gli obiettivi definiti dal livello nazionale nei LEA, in coerenza con le linee di indirizzo conseguenti.

Il modello organizzativo praticato e da praticarsi è quello che valorizza un’ampia partecipazione delle parti sociali e delle istituzioni con competenze nelle specifiche aree (tutela della salute e sicurezza dei cittadini/consumatori/lavoratori), sia nella fase di individuazione di priorità ed obiettivi, sia nella fase di valutazione del guadagno di salute conseguito.

Il processo per affrontare e risolvere i bisogni di prevenzione inizia con la realizzazione della “peer network”, la “rete di pari”.

Nel campo della sicurezza alimentare, a livello nazionale e regionale si è consolidato il modello introdotto nell’Unione europea dal Regolamento (CE) 178/2002 e dal “Pacchetto Igiene” (Regg.

(CE) 882/2004, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005), caratterizzato dalla forte responsabilizzazione degli operatori del settore alimentare e il passaggio, per l’Autorità Competente, da controlli preventivi, da porre in atto prima dell’inizio della attività, a controlli a posteriori che verificano il rispetto dei requisiti e soprattutto gli effettivi risultati in termini di controllo del rischio e limitazione degli eventuali danni.

La DG Salute prosegue nel sostegno e coordinamento delle ASL nella messa in atto a livello territoriale di un Sistema di responsabilità condiviso e per migliorare l’efficienza e la qualità delle attività di controllo, anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato/Multi-Annual National Control Plan (PNI/MANCP).

Proseguono i controlli sul rischio chimico nelle imprese/strutture appartenenti a tutte le fasi della catena di approvvigionamento, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) e n. 1272/2008 (Regolamento CLP – Classification, Labelling and Packaging) ed atti correlati, con attenzione a quelle che producono o importano sostanze chimiche, miscele o articoli, a partire dall’individuazione di priorità quali comparti a maggior rischio, target maggiormente sensibili (es. bambini e adolescenti) e sostanze/miscele/articoli pericolosi (es. sostanze soggette a restrizioni e considerate altamente preoccupanti). La rilevazione dei controlli svolti dalle ASL, siano essi ispezioni, audit, indagine o monitoraggio, anche supportate dai controlli analitici conseguenti, sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo Regionale Impres@.

Nel 2014 si prevede, all'interno dei Piano dei controlli, la programmazione ed attuazione da parte delle ASL dei relativi interventi di competenza, con particolare attenzione all’evento EXPO, sulla base della normativa in vigore e degli atti di indirizzo regionale.

Nel campo della tutela del lavoratore i Comitati Provinciali di Coordinamento art. 7 DLgs 81/08, in sinergia con il livello regionale, definiscono la programmazione coordinata dei controlli, anche con riguardo all’evento EXPO.

Verrà inoltre completato il programma regionale di audit sulle Autorità Competenti Locali in materia di alimenti non di origine animale (SIAN) ai sensi del Reg CE 882/2004.

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2.5.2. PIANI DEI CONTROLLI PER SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Programma regionale dei controlli sulla filiera agroalimentare

Al fine di migliorare gli standard di sicurezza e qualità alimentari a tutela dei consumatori e supporto alle imprese per migliorarne le competitività anche sui mercati internazionali, dovrà essere attuato il programma regionale dei controlli sulla filiera agroalimentare, con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e qualità alimentari, a tutela dei consumatori e a supporto alle imprese.

Secondo i criteri stabiliti dal Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV), i controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti dovranno essere eseguiti e rendicontati nel rispetto del piano aziendale e secondo procedure documentate.

Piano di controllo sulle aziende zootecniche

Il Reg. (CE) 73/2009, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, introducendo per le aziende agricole l’obbligo del rispetto della

“condizionalità” intesa come l’insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Si prevede l’attuazione, in coordinamento con l’Organismo Pagatore Regionale, del Piano di controllo teso alla verifica del rispetto dei criteri stabiliti per l’adesione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale, da parte delle aziende agro-zootecniche.

Ciò consentirà di assegnare in modo coerente le risorse finanziarie comunitarie, secondo criteri stabiliti dagli specifici regolamenti.

Programmazione e attuazione del controllo ufficiale sulla base della categorizzazione del rischio

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg (CE) n. 882/04, secondo le modalità codificate nel Piano Regionale di Prevenzione Veterinaria 2012-2014 la pressione dei controlli esercitati sulle diverse attività deve essere coerente con il rischio relativo riconosciuto alla struttura stessa alla luce dei dati storici, delle attività condotte e dei prodotti lavorati.

Obiettivo perseguito è assicurare una efficiente allocazione delle risorse garantendo al contempo il raggiungimento dei risultati previsti in termini di sicurezza e integrità alimentare, attraverso la definizione del livello di rischio relativo di tutte le strutture da sottoporre a controllo.

2.5.3. CONTROLLI DELL’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA

Viene confermata la necessità che per l’anno 2014 le direzioni strategiche delle ASL diano la massima priorità, in termini di programmazione e di risorse dedicate, all’attuazione delle disposizioni progressivamente introdotte dalla Giunta Regionale con le Regole di Sistema annuali, come raccolte e sistematizzate, fino all’anno 2011, con la DGR n. IX/2734 del 22.12.2011 “Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale”, nonché come enunciate con le successive deliberazioni in riferimento agli anni di Esercizio 2012 e 2013: DGR n. IX/2633 del 06.12.2011, n. IX/2946 del 25.01.2012, n. IX/3976 del 06.08.2012, n. IX/4334 del 26.10.2012, n.

IX/4605 del 28.12.2012, n. IX/4716 del 23.01.2013 e n. X/301 del 19.06.2013.

In particolare, in riferimento all’incremento della quota dei controlli introdotta con le Regole per il 2013 (DGR n. IX/4334/2012, incremento dall’originario 10% all’attuale 14%) ed al fine di garantire la sostenibilità delle attività conseguenti si chiede alle direzioni strategiche delle ASL di considerare prioritarie queste attività destinando alle stesse un numero adeguato di operatori.

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Il Piano dei Controlli, previsto dalla DGR n. VII/15324/2003, è il principale strumento di programmazione di cui le ASL dispongono per declinare nel concreto le linee di intervento a supporto della funzione di verifica, monitoraggio e controllo. Le ASL entro il 31 gennaio 2014 predisporranno ed invieranno alla DG Salute, esclusivamente su supporto magnetico non modificabile, il Piano dei Controlli relativo all’Esercizio 2014.

Si ricorda altresì l’obbligo di utilizzo del canale informativo del debito del NOC delle ASL per l’invio degli esiti delle attività di controllo sulle prestazioni sanitarie di ricovero ed ambulatoriali: le stesse andranno comunicate, come di consueto, con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata svolta l’attività. I responsabili delle ASL dovranno comunque comunicare prontamente alla Direzione Generale Salute ogni evento di particolare rilevanza in merito ai controlli.

Si ribadisce altresì l’obbligo di invio dell’elenco aggiornato dei componenti del NOC delle ASL, all'inizio dell'Esercizio 2014 (entro il 31 marzo 2014) e successivamente ad ogni eventuale modifica degli stessi componenti.

Si ricordano di seguito, tra le altre, alcune delle indicazioni fornite dalla DGR n. VIII/4799 del 30.05.2007:

─ la non obbligatorietà del preavviso della visita ispettiva a suo tempo definito in 48 ore

“lavorative” dalla DGR n. VII/8078 del 18.02.2002;

─ il superamento di quanto previsto dalla DGR n. VII/12692 del 10.04.2003 alla voce

“calendarizzazione dei controlli”, dando la priorità alla verifica delle attività erogate nel corso dell’Esercizio di cui non sono state ancora saldate le attività, che si individua con il periodo che va dal 1° gennaio di un anno al 28 febbraio dell’anno seguente;

─ la non sospensione del controllo a seguito di “interpello” alla Direzione Generale Salute, così come previsto dalla Circolare n. 37/SAN/2003 e con le modalità introdotte dal DDGS n. 4304 del 13.05.2011, privilegiando, nel caso di contestazione, l’interpretazione conservativa della modalità di codifica proposta dalla ASL;

─ l’obbligatorietà dell’estensione del campione a tutta la casistica di riferimento, nel caso di rilevazione di errori ripetuti che superino la soglia statistica di significatività;

─ l’attuazione, come previsto dalla LR n. 8/2007, della sovraterritorialità della funzione di controllo prevedendo la possibilità che le ASL verifichino le prestazioni a favore di propri residenti erogate da strutture ubicate presso altre ASL, superando la previsione del DDGS n.

1375/05 e della DGR n. VIII/3776 del 13.12.2006 in tema di controlli tra ASL viciniori.

Si ritiene altresì utile ribadire quanto chiarito con la DGR n. VIII/4799/2007 anche in tema di rapporti tra Regione, ASL ed Erogatori e di compiti specifici degli stessi.

La Regione Lombardia, sulla base delle risorse disponibili, stabilisce i tetti di spesa annuali per le varie attività di assistenza ed attribuisce ad ogni ASL la quota di competenza, onde consentire ad esse di acquistare, controllare e pagare le prestazioni rientranti nel proprio ambito assistenziale.

Le prestazioni sanitarie rese in regime di ricovero ed ambulatoriale, vengono acquistate dalle ASL sulla base di contratti (o convenzioni) di erogazione, per nome e per conto del Sistema Sanitario Regionale, stipulati con strutture accreditate, sia di diritto pubblico che privato.

Le regole cui fanno riferimento i suddetti contratti in tema di tipo e di volumi di prestazioni, di remunerazione e di modalità di pagamento sono definite annualmente dalla stessa Regione Lombardia: viene così a determinarsi un servizio pubblico (di cui fanno parte Regione, ASL ed Erogatori pubblici e privati) non obbediente a criteri ordinari di mercato bensì a criteri

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universalistici di erogazione, tendenzialmente gratuita, di prestazioni assistenziali con remunerazione (a tariffa o a funzioni predefinite) a carico dell’erario.

Il contratto (o convenzione) che l’ASL stipula con la struttura accreditata è dunque un contratto di diritto pubblico (concessione), i cui elementi costitutivi non determinano una relazione paritetica tra i soggetti: in quest’ambito l’Erogatore viene infatti qualificato dalla giurisprudenza quale concessionario di pubblico servizio.

L’Erogatore, nell’espletamento delle proprie funzioni, si impegna a partecipare agli obiettivi del SSR, rivestendo, con riferimento all’attività svolta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. In questo senso l’Erogatore è tenuto quindi al rispetto del quadro normativo regionale e nazionale di riferimento in tema di erogazione e di remunerazione delle prestazioni sanitarie nonché dei vincoli impostigli dalla Pubblica Amministrazione sullo stessa tema; ciò anche in riferimento alle modalità di controllo esercitato dalle ASL per tramite del NOC aziendale e agli effetti della detta attività di controllo sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità contrattuale.

In sintesi:

─ la Regione programma, finanzia e indirizza;

─ le ASL, enti pubblici strumentali delle Regioni per l’attuazione delle politiche regionali in materia di tutela della salute, acquisiscono, tramite i contratti, le prestazioni, le verificano e le pagano;

─ le strutture sanitarie, pubbliche e private, titolari di accreditamento e di contratto con l’ASL, le erogano nel rispetto delle regole fissate dalla Pubblica Amministrazione e dei vincoli contrattuali.

Si rimanda infine per ulteriore dettaglio operativo, al Sub Allegato B “Controlli”.

2.6. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 24/2011 E GESTIONE DEI PAZIENTI