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Autonomia e indipendenza degli enseignants-chercheurs nello svolgimento delle ricerche e

CAPITOLO VIII Diritto di ricerca e rapporto di lavoro nella prospettiva comparata:

4. Autonomia e indipendenza degli enseignants-chercheurs nello svolgimento delle ricerche e

Prima di entrare nel merito delle disposizioni specificamente volte a garantire le c.d. “libertà accademiche” (libertà di insegnamento e libertà di ricerca), è bene sottolineare che il Conseil Constitutionnel ha riconosciuto espressamente a tali principi una rilevanza costituzionale. Nello specifico, riferendosi alle attività degli enseignants-

chercheurs, ha affermato che «per la loro stessa natura le funzioni di insegnamento e di

ricerca non solo permettono, ma chiedono, nell’interesse stesso del servizio, che la libera espressione e l’indipendenza del personale sia garantita dalle disposizioni allo stesso applicabili» (485).

In una seconda pronuncia in materia, il Conseil Consitutionnel ha invece ritenuto che «lo statuto degli établissements d’enseignements superieur può limitare il diritto alla libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni garantiti dall’articolo 11 della Dichiarazione dei diritto dell’uomo e del Cittadino solo nella misura necessaria alle esigenze del servizio pubblico in causa; per la loro natura, le funzioni di insegnamento e ricerca esigono, nell’interesse stesso del servizio, che la libera espressione e indipendenza degli enseignants – chercheurs sia garantita; per quanto riguarda i professori, la garanzia dell’indipendenza risulta, inoltre, da un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica» (486). Nella stessa decisione, poi, è stabilito che debbano essere garantiti i «principi di carattere costituzionale che sanciscono la libertà e l’indipendenza degli enseignants-chercheurs».

Infine, l’indipendenza del corpo degli enseignants-chercheurs viene dichiarata principio costituzionalmente rilevante con la Decisione n. 94-355 DC del 10 gennaio 1995 che in merito al cumulo di impieghi impedisce ai i magistrati che esercitano a titolo temporaneo di esercitare altre attività proprie degli agenti pubblici «ad eccezione di quella di professore e di maître de conférence delle università di cui l'indipendenza è garantita da un principio di valore costituzionale».

(485) Cfr. Cons. Const., 20 gennaio 1984, n. 83-165 DC.

(486) Cons. Const., 28 luglio 1993, n. 93-322 DC, in «La revue administrative», 1984, p. 261 e ss., con nota di M. DE VILLIERS, La décision « Enseignement supérieur » du 20 janvier 1984.

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Tali pronunce mettono in risalto il nesso tra la libertà riconosciuta al ricercatore e l’appartenenza all’istituzione universitaria (487

), secondo quella che diviene una vera e propria «libertà corporativa» (488).

L’articolo L. 123-9 del Code de l’éducation dispone che le università e gli établissements d’enseignements supérieur «devono assicurare» a ricercatori e professori universitari «i mezzi per esercitare la loro attività di insegnamento e di ricerca nelle condizioni di indipendenza e di serenità indispensabili alla riflessione e alla creazione intellettuale».

Come ulteriore garanzia opera l’articolo L. 952 – 2 del code de l’éducation, secondo cui gli enseignants-chercheurs «godono di una piena indipendenza e di un’intera libertà di espressione nell’esercizio delle loro funzioni di insegnamento delle loro attività di ricerca, sotto la riserva loro imposta, conformemente alle tradizioni universitarie e alle disposizioni del presente codice dei principi di tolleranza e di imparzialità».

Il riconoscimento della piena indipendenza del diritto di manifestare liberamente il pensiero scientifico rappresenta una deroga ai principi generali della funzione pubblica, che impongono al funzionario obblighi di neutralità e di riserva, che in questo modo vengono privati della loro sostanza. Agli enseignats-chercheurs è quindi permesso di esprimere critiche nei confronti di ogni forma di potere, sia nel corso delle attività di insegnamento e ricerca, sia nelle pubblicazioni scientifiche (489).

Nei confronti dell’attività di ricerca svolta nelle università e negli établissements d’enseignements supérieur opera, inoltre, l’articolo L. 411-3, che, per il perseguimento delle missioni della ricerca pubblica, richiede che «gli statuti del personale della ricerca o le regole che stabiliscono il loro impiego garantiscano l’autonomia della loro démarche scientifica, la loro partecipazione nella valutazione dei lavori che gli sono affidati, il diritto alla formazione permanente».

(487) Cfr. C.BLAIZOT-HAZARD, La liberte-independance du chercheur public en droits allemand et francais, in AA.VV. Du droit interne au droit International. Le facteur religieux et l’exigence de droits de l’homme., Mélanges Raymond Goy, Publications de l'Universite de Rouen, 1998, p. 43 e ss., secondo l’A. «il Conseil concstitutionnel nelle sue decisioni del 20 gennaio 1984 (considerando da 25 a 28) e del 28 luglio 1993 ha rivelato il legame esistente tra la libertà della ricerca di cui beneficiano gli enseignants-chercheurs, e la libertà istituzionale degli organismi di ricerca presso i quali esercitano le loro attività. I due elementi non possono essere distinti. La libertà nell’esecuzione della ricerca deve, così, suscitare una riflessione sulle nozioni organiche che permettono di proteggere meglio questa libertà» (p. 48).

(488) Sul tema delle libertà universitarie cfr. O.BEAUD, Les libertés universitaires, in Université, Universités,

Dalloz, Themes et Commentaires, 2010 p. 315 e ss.

(489) Cfr. C. MONIOLLE, Indépendance et liberté d’expression des enseignants-chercheurs, in «Actualité Juridique Droit Administratif», 2001, p. 226 e ss., cit. p. 230.

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L’articolo 2, comma 2, del decreto n° 84-431 du 6 juin 1984 che contiene le disposizioni statutarie comuni applicabili a tutti gli enseignants-chercheurs, e quelle dello statuto specifico per il corpo dei professori e dei maîtres de conférences, elenca le missioni proprie di tale personale: il perseguimento delle missioni del servizio pubblico dell’insegnamento superiore previsto all’articolo L. 123 – 3 del code de l’education e delle missioni della ricerca pubblica menzionate all’articolo L. 112 – 1 del code de la recherche. Contestualmente, si afferma che per lo svolgimento di tali missioni è garantita «una piena indipendenza e una completa libertà di espressione».

Una garanzia dell’autonomia nello svolgimento delle proprie attività si rinviene nelle regole sulla modulazione delle ore del servizio.

Ai sensi dell’articolo 7 del predetto decreto, infatti, tale modulazione non può arrivare al punto di permettere che un enseignant-chercheurs eserciti solo missioni di insegnamento (o solo missioni di ricerca) e deve lasciare che ciascun enseignant- chercheurs abbia un tempo sufficiente per esercitare le sue attività di ricerca.

Il diritto di scegliere l’oggetto della propria ricerca deve ritenersi garantito nell’ambito delle missioni affidate e dei limiti posti alla libertà d’espressione.

Fondamentale, poi, per la garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza è considerato il ruolo dei “ pairs ” nella procedura di reclutamento, nella gestione della carriera e nel corso di una procedura disciplinare.

La legge n° 2007 – 1199 del 10 agosto 2007, sulle «libertà e responsabilità delle Università» è intervenuta con rilevanti modifiche sul sistema universitario francese, riconoscendo ampi poteri nella fase di reclutamento e gestione della carriera al Preside di facoltà e al Consiglio di amministrazione. La riforma ha posto in evidenza come il diritto di esercitare in maniera libera e indipendente la propria attività di insegnamento e ricerca può entrare in conflitto con l’autonomia di cui godono le università di appartenenza (490).

È stata messa in dubbio la conformità alla Costituzione di alcune disposizioni del code de l’éducation, modificate dalla legge, ed è stato chiesto, contestualmente, l’annullamento dei decreti previsti in sua applicazione: il decreto del 23 aprile 2009 relativo allo statuto degli enseignants-chercheurs e il decreto del 10 aprile 2008 sui comitati di selezione. L’art. L. 952-6-1 ha modificato la seconda fase del reclutamento

(490) Sul punto cfr. : O.DORD, Réforme du statut des enseignants-chercheurs : universités vs. universitaires ?, in «Actualité Juridique Droit Administratif», 2010, p. 323 e ss.; J.-L.CHARLET, Indépendance des universitaires et

gouvernance des Universités en France après les lois Pécresse et Fioraso, in O.CURBATOV, M.MAHASSINE,

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che prevede la partecipazione di più organi e istanze dell’università : il preside, il consiglio d’amministrazione, il consiglio scientifico e il comitato di selezione (che sostituisce quelle che in precedenza erano le commissioni di specialisti). Ciò che è stato contestato è che l’art. L. 952-6-1 del code de l’éducation non precisi il fatto che, quando i comitati di selezione devono reclutare un professore, il consiglio d’amministrazione incaricato di nominare i membri del comitato è tenuto a riunirsi in una composizione che comprende i soli professori. Inoltre, veniva lamentata l’assenza di questa precisazione anche per il consiglio scientifico, incaricato di emettere un avis sulla composizione dei comitati di selezione, così come sul potere di proposizione della nomina dei loro membri riconosciuto al preside dell’università che può non essere né professore, né maître de conférences. La decisione è interessante perché estende il principio di indipendenza costituzionalmente garantito anche alla fase del reclutamento, prevedendo che «i professori e i maîtres de conférences devono essere associati alla scelta dei loro pari» (cons. 6). Peraltro, il giudice costituzionale ha ritenuto che le disposizioni contestate non pregiudicassero il principio di indipendenza, poiché questo non può intendersi nel senso che «tutte le persone che intervengono nella procedura di selezione siano enseignants-chercheurs di un grado almeno uguale a quello del posto che deve essere occupato». Per quanto concerne, invece, il «potere di veto » riconosciuto al preside, all’esito della procedura di reclutamento, il Conseil constitutionnel emette una riserva d’interpretazione sul secondo alinéa dell’articolo L. 712-2 del code de l’éducation, stabilendo che tale veto può fondarsi esclusivamente su ragioni amministrative e non può riguardare le qualifiche scientifiche dei candidati.

Per rimediare alla situazione di forte tensione la legge n° 2013 – 660 del 22 luglio 2013, è intervenuta restituendo uno strumento collegiale che possa rappresentare un vero e proprio contropotere rispetto a quello del preside e del consiglio di amministrazione: il conseil académique (491).

5. Autonomia e indipendenza nello statuto dei ricercatori degli établissements