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La disciplina dei diritti d’autore sui risultati delle ricerche

CAPITOLO VIII Diritto di ricerca e rapporto di lavoro nella prospettiva comparata:

9. La disciplina dei diritti d’autore sui risultati delle ricerche

Il Code de la proprieté intellectuelle all’art. L 111-1, al. 1, dispone che «l’autore di un’opera dello spirito gode su tale opera, per il solo fatto della sua creazione, di un diritto di proprietà incorporale esclusivo e opponibile a tutti». Tale principio, detto di titolarita “ab initio”, opera anche nell’ambito di un rapporto di lavoro del settore privato, salvo previsioni contrarie. Invero, ai sensi dell’art. L. 111-1, al. 3 del Code de la proprieté intellectuelle, l’«esistenza o la conclusione di un contratto di locazione d’opera o di servizio da parte dell’autore di un’opera dello spirito non comporta una

(518) Sulle caratteristiche di tale obbligo cfr. J.ICARD, L’alerte individuelle en droit du travail, in «Dr. soc.», 2017, n. 6, p. 545 e ss.

(519) La norma prevede che in ragione dell’allerta non possono inoltre aver luogo «de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat»

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deroga del diritto riconosciuto dal primo alinéa, salvo il caso eccezioni espressamente previste dal presente codice». Di conseguenza, l’unico modo per il datore di lavoro di poter sfruttare l’opera è una cessione nelle condizioni previste agli artt. da L. 131-1 a L. 131-3 del Code de la propriété intellectuelle.

La legge n° 2006-961 del 1 agosto 2016 relativa al “droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information”, ha apportato, nella disciplina dei funzionari pubblici, un’eccezione rilevante al principio della devoluzione dei diritti all’autore: l’articolo L. 131-3-1, al. 1, del Code de la proprieté intellectuelle - da tale legge modificato - dispone che «nella misura strettamente necessaria allo svolgimento di una missione di servizio pubblico, il diritto di sfruttamento di un’opera creata da un agente dello Stato nell’esercizio delle sue funzioni o a seguito delle istruzioni ricevute viene, dalla sua creazione, ceduta di pieno diritto allo Stato». Peraltro, i ricercatori non sono sottoposti al regime di diritto d’autore valido per gli altri funzionari pubblici, ma conservano la titolarità dei diritti sulle creazioni (520). Invero, l’art. L. 111-1, al. 4. del Code de la proprieté intellectuelle afferma che «le disposizioni degli articoli L. 121-7- 1 e da L. 131-3-1 a L. 131-3-3 non si applicano agli agenti autori di opere la cui divulgazione non è sottoposta, in virtù del loro statuto o delle regole che governano le loro funzioni, ad alcun controllo preventivo dell’autorità gerarchica». La riferibilità della norma ai ricercatori universitari è apparsa subito pacifica. Già in passato la giurisprudenza, in una nota pronuncia, ha affermato che il ricercatore universitario deve ritenersi l’unico titolare delle opere scientifiche da lui create (521).

(520) Il regime speciale previsto per i ricercatori è frutto di una grande mobilitazione del mondo accademico che si oppose al progetto iniziale della legge n° 2006-961 del 1 agosto 2016, in base al quale il regime dei ricercatori e degli altri agents publics doveva essere lo stesso. Cfr. sul punto C.CARON, Menaces sur le droit d’auteur des

universitaires, in «La semaine Juridique Edition générale (JCP – G)», 2005, n. 9, p. 417 e ss.

(521) Cfr. Cour d’appel de Paris, 24 novembre 1992 , in «Revue internationale du droit d'auteur», 1993, n° 155, p. 191 e ss. Inoltre, il il Tribunal de grande instance de Paris ha ritenuto, in merito alla contraffazione di una tesi di dottorato, che «l’agent public, auteur de travaux scientifiques, se voit toutefois reconnaître un intérêt légitime lui permettant de revendiquer le respect des règles en usage dans le milieu scientifique pour l’utilisation des travaux de recherches et de leurs publications ; […] cet intérêt légitime est protégé par l’application […] du Code civil dans l’hypothèse d’une absence de références à l’auteur et à l’ouvrage qui ont assuré la première publication, d’une faute de dénaturation, de parasitisme» (Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 1999, in «Revue internationale du droit d’auteur», 2000, n° 183, p. 333 e ss.). Peraltro, una decisione della Cour

de Cassation, seppur volta a dirimere una questione sulla competenza giurisdizionale in materia di atti di

diffamazione, e non la problematica dei diritti sui risultati, ha affermato che la pubblicazione di un’opera risultato di ricerche universitarie fa parte della missione del servizio pubblico dell’enseignements supérieur e rileva delle funzioni degli enseignants-chercheurs che si esercitano nell’ambito della diffusione della conoscenza (Cass. civ., 23 février 2011, in «Propr. Int.», 2011, n. 39, p. 193 e ss.; Per un commento alla decisione cfr.: T. HOCHMANN, L'université, l'enseignant-chercheur, et la responsabilité pour les dommages causés par la

publication de recherches : une victoire à la Pyrrhus ?, in «Revue du droit public et de la science politique en

France et à l’etranger», 2011, n. 3, p. 863 e ss. ; M.CORNU, De la liberté responsable de l’enseignant-chercheur,

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Per quanto concerne i ricercatori degli E.P.S.T. la soluzione è stata meno immediata. La dottrina si è interrogata in merito all’opportunità di veder retrocedere il diritto d’autore del ricercatore pubblico a fronte della missione di valorisation de resultat de la recherche della quale sono investiti gli établissements publics de recherche. (522) Peraltro, se si ritiene che gli enseignants-chercheurs debbano beneficiare di un trattamento di favore in ragione dell’indipendenza necessaria alla produzione di conoscenza (523), la soluzione per i ricercatori degli altri organismi pubblici non può essere radicalmente opposta. Invero, per quanto l’attività del ricercatore dipendente degli organismi di ricerca sia sottoposta ad una forma di controllo gerarchico, «è al contempo vero che il loro statuto specifico è quello della “fonction publique de la recherche” che deroga allo statuto generale della funzione pubblica» (524). D’altronde, in virtù del già citato dell’art. 7 del decreto n° 83-1260 du 30 décembre 1983 contente le “dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques”, i ricercatori degli organismi pubblici sono «liberi di divulgare i risultati dei loro lavori», anche se devono rispettare «gli interessi della collettività nazionale» e «i diritti dei terzi che hanno partecipato a tali lavori». La soluzione preferibile è pertanto quella che considera i ricercatori degli établissement publics scientifique et technologique come “indipendenti” nel senso dell’art. L. 111-1,al. 4, del Code de la proprieté intellectuelle.

I ricercatori hanno l’obbligo di ricercare e la loro carriera è in gran parte legata alla valutazione delle pubblicazioni, ma non hanno alcun obbligo di pubblicare. Il riconoscimento dei diritti d’autore comporta il “droit de divulgation”, ossia il diritto morale di divulgare l’opera. Ciò comporta che «solo i ricercatori possono decidere della sorte delle loro opere» (525) e quindi stabilire se procedere o meno alla pubblicazione.