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Il diritto di svolgere liberamente attività di ricerca La composizione con le esigenze della

Nel novero della garanzie del diritto di svolgere ricerche devono ricondursi anche quelle norme che escludono che gli obblighi di svolgere attività didattica impediscano l’esercizio dell’attività di ricerca.

Invero, la didattica, pur essendo al cuore delle attività di un docente universitario, non può esaurire le sue funzioni a scapito della ricerca (140). Si consideri, a tal proposito, che secondo la Carta europea dei ricercatori «gli impegni legati all’insegnamento non dovrebbero essere eccessivi e non dovrebbero impedire ai ricercatori, soprattutto nella fase iniziale della loro carriera, di svolgere attività di ricerca» (141).

La difficoltà di far fronte, allo stesso tempo, al carico didattico e all’esigenza scientifica impone di «trovare un modo per conciliare due esigenze contrastanti: quella di una certa predeterminazione dell’orario, soprattutto per lo svolgimento delle attività didattiche, e quella della libertà da vincoli di tempo per le attività scientifiche» (142). A tal fine l’art. 6 della legge n. 240 del 2010 dispone che «la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito».

Mentre per i professori la norma pone un limite minimo per i compiti di didattica (143), per i ricercatori di ruolo, tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento

(140) Cfr. M.T.CARINCI, L’ambito di applicazione della privatizzazione: docenti e ricercatori universitari, in F. CARINCI, L.ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto del lavoro, Commentario diretto da F.CARINCI, secondo l’A. «un eventuale obbligo posto in capo al docente di dedicare la maggior parte

del suo tempo e delle sue energie, o comunque tempo ed energie eccessivi, all’attività di insegnamento, produrrebbe l’effetto di penalizzare l’attività di ricerca, primo e necessario motore del sistema».

(141) Cfr. COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Raccomandazione n. 2005/251/CE dell’11 marzo 2005,

Carta europea dei ricercatori e Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori, p. 22.

(142) Cfr. A. TROJSI,Il lavoro dei docenti universitari, in «Lav. dir.», 1999, p. 79 e ss, cit. p. 81.

(143) L’art. 6 co. 2 della legge n. 240 del 2010 prevede che: «i professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito».

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scientifico, è previsto che i compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti (inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento) devono essere contenuti «nel limite massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e un limite massimo di 200 ore in regime di tempo definito» (144). È inoltre previsto, al comma 4, che per i ricercatori a tempo indeterminato i corsi e moduli curriculari, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa (145), possono essere prestati esclusivamente «con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico» (146).

Il Tar del Lazio ha ritenuto che dalla lettura dell’art. 6 della legge n. 140 del 2010, che fissa tetti massimi solo per l’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si può rilevare che «l’attività di ricerca è per sua natura sostanzialmente libera nelle modalità di svolgimento» (147). È stato così accolto il ricorso di una ricercatrice dell’U.T.I.U. (Università Telematica Internazionale Uninettuno) avverso una delibera del consiglio di amministrazione che imponeva una presenza in sede di tre giorni a settimana per lo svolgimento di attività didattica e una presenza per i restanti due giorni a settimana per lo svolgimento di attività di ricerca.

Il problema della composizione tra esigenze della didattica e della ricerca si pone in maniera più complessa per professori e ricercatori di materie cliniche, che esercitano funzioni assistenziali oltre a quelle di insegnamento e ricerca. In merito si è affermato che sebbene «il medico universitario deve poter svolgere la propria attività di ricerca e didattica integrandola con quella assistenziale perché solo così potrà contribuire alla innovazione della cura […] l’attività assistenziale da questi svolta non può essere organizzata in modo da ostacolare l’attività didattica e di ricerca perché questo […] limita la mission del medico universitario nella tutela della salute e nello sviluppo della ricerca oltre a ridurre le sue possibilità di crescita professionale» (148).

(144) Cfr. art. 6 co. 3 della legge n. 240 del 2010.

(145) La norma prevede, inoltre, che «ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli» e, in merito al trattamento economico da riservare agli ulteriori incarichi, che «ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari».

(146) Cfr. art. 6 co. 4 della legge n. 240 del 2010. M. BORZAGA, op.ult.cit., p. 175, sul punto sottolinea «le illogiche discrasie e disparità di trattamento tra i ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato» tenuti a svolgere l’attività didattica che l’Ateneo datore di lavoro decide di attribuire.

(147) Cfr Tar Lazio, sentenza n. 4927 del 31 maggio 2012. Sul problema del carico eccessivo della didattica nelle Università online cfr. A.CLEMENTE,A.ARIENZO, “Cervelli in standby”. La mutazione genetica del ricercatore

nell’era delle telematiche, in www.roars.it, 17 luglio 2013, consultabile su http://www.roars.it/online/?p=25874.

(148) Cfr. S.LANDINI, I medici universitari. Problemi di inquadramento del rapporto di lavoro, in «Diritto e salute», 2017, n. 3, cit. p. 3.

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4. Diritto di svolgere liberamente attività di ricerca e regime delle