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Il ricercatore dipendente nel settore privato L’applicabilità del principio c.d d

CAPITOLO VIII Diritto di ricerca e rapporto di lavoro nella prospettiva comparata:

6. Il ricercatore dipendente nel settore privato L’applicabilità del principio c.d d

La disciplina dell’attività lavorativa del ricercatore dipendente nel settore privato è la stessa prevista per qualsiasi altro lavoratore.

L’unica indicazione specifica può rinvenirsi in una disposizione del code de la recherche, l’art. L. 411-4, secondo cui i principi generali rivolti ai ricercatori pubblici dagli artt. L. 411-3 nel settore privato devono essere di «riferimento per le disposizioni delle convenzioni collettive che fissano le condizioni di impiego dei lavoratori scientifici nelle imprese».

Peraltro, è previsto che ciò avvenga per: «assicurare agli interessati delle condizioni di impiego e sviluppo della carriera comparabili a quelle degli altri lavoratori dell’impresa; riconoscere le qualifiche professionali acquisite grazie alla formazione per la ricerca e alla pratica dei suoi mestieri; garantire agli interessati delle ampie possibilità di mobilità all’interno dell’impresa o fuori dell’impresa, in particolare all’interno dei laboratori pubblici». Non si tratta, pertanto, di un’estensione specificamente volta a garantire le esigenze di indipendenza e autonomia nello svolgimento dell’attività.

Un aspetto di particolare interesse per la garanzia di autonomia del ricercatore è rappresentato dalle norme che disciplinano l’efficacia dei diritti di libertà nel rapporto di lavoro (496): l’art. L. 122-35 del code du travail, ai sensi del quale il règlement intérieur

(495) Sull’efficacia del diritto alla libera diffusione dei risultati in rapporto agli «interessi della collettività nazionale» cfr. il rapporto di V.M.VIVANT, Activité de recherche: un éclairage juridique, p. 8 e ss., consultabile su http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/27-eclairage_juridique-2.pdf , secondo l’A. «la formula è assai vaga, o comunque poco cogente. Ma si può sostenere che gli interessi di questa collettività (nazionale) devono considerarsi violati se sono disconosciuti gli interessi dell’organismo di ricerca di appartenenza del ricercatore […] il diritto non può dire se un programma televisivo sia il luogo ideale per la diffusione, o se invece lo sia una conferenza stampa. Ma se via scelta poteva essere considerata pregiudizievole per l’istituzione di appartenenza, o per l’équipe (pubblicità intempestiva, perdita di credibilità nel mondo scientifico), si è in presenza di una colpa del ricercatore sul terreno del diritto» (p. 10).

(496) Sul tema dell’efficacia dei diritti di libertà nel rapporto di lavoro cfr.: P.WAQUET, Le pouvoir de direction et

le libertés des salariés, in «Dr. soc.», 2000, p. 1051 e ss. ; A.LYON-CAEN, I.VACARIE, Droits fondamentaux et

droit du travail, in Mélanges en l’honneur de J-M Verdier, Paris, 2001 ; I. MEYRAT, Droits fondamentaux et

droit du travail : réflexions autour d’une problématique ambivalente, in «Dr. ouvr.», 2002, juillet, p. 343 e ss. ;

M. LAIGNEAU, J.-E.RAY, ENTREPRISE, Droits fondamentaux et droits sociaux, in «Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel», 2011, 2 (N ° 31), p. 193 e ss. ;

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dell’impresa «non può apportare ai diritti delle persone e alle libertà individuali e collettive delle restrizioni che non siano giustificate dalla natura del compito affidato e proporzionate allo scopo ricercato»; l’articolo L.1121-1 del code du travail, che afferma lo stesso principio, ma in via più generale, sostituendo al “règlement intérieur” il pronome “nul” (497

).

Il principio di proporzionalità sancito dalle due disposizioni importa che, al fine di comprendere se la restrizione di un diritto della persona del lavoratore sia lecita, si deve operare un giudizio costruito in tre tempi: identificazione del diritto della persona da proteggere; esistenza di una giustificazione alla sua limitazione; carattere appropriato e proporzionato della limitazione (498). La giurisprudenza, in alcuni casi, ha richiesto non solo che la limitazione fosse giustificata, ma anche che fosse necessaria in vista del perseguimento di un interesse legittimo dell’impresa.

Un giudizio di questo tipo può operare anche nei confronti dei vincoli imposti ai diritti di libertà del ricercatore nell’ambito di un rapporto di lavoro.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi della conclusione di un patto c.d. “di esclusività”, con il quale il ricercatore si vincola a svolgere ricerche esclusivamente in favore del datore di lavoro, che comporta una limitazione della libertà del ricercatore e del suo diritto di svolgere ricerche. La Suprema Corte francese ha affermato che «la clausola attraverso la quale un lavoratore si impegna a consacrare l’esclusività della sua attività in favore dell’imprenditore comporta una restrizione della libertà di lavorare […]; non può ritenersi valida che nel caso in cui sia indispensabile alla protezione degli interessi legittimi dell’impresa e se è giustificata dalla natura del compito da svolgere e proporzionata al fine ricercato» (499). Una clausola di esclusività priva di tali requisiti deve considerarsi nulla (500).

L’espressa previsione del principio di proporzionalità può rappresentare una garanzia per la risoluzione del conflitto tra diritto di svolgere liberamente le proprie ricerche e subordinazione gerarchica.

(497) M.LAIGNEAU, J.-E.RAY, ENTREPRISE, Droits fondamentaux et droits sociaux, in «Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel», 2011, 2 (N ° 31), p. 193 e ss., afferma che «reprenant mot pour mot l’article L. 122- 35 visant le seul pouvoir disciplinaire, L. 1121-1 élargit à l’ensemble du pouvoir patronal son contrôle de justification et de proportionnalité» (p. 202). J.-E.RAY, Les libertés dans l’entreprise, in «Pouvoirs», 2009, n. 3, p. 127 e ss., secondo l’A. «la norma si rivolge a tutti gli attori dell’impresa e all’insieme delle norme « infra- légales » del diritto del lavoro: le conventions collectives, di qualsiasi livello […]; il « règlement intérieur », come già previsto con la legge del 4 agosto 1982; il contrat de travail, […] cosicché una clausola contrattuale che preveda un obbligo di residenza si considera nulla se comporta una restrizione eccessiva alla vita privata o familiare del collaboratore (come affermato in CS, 14 ottobre 2008)» (p. 132).

(498) E.PESKINE,C.WOLMARK, Droit du travail, Paris, 2016, cit. p. 222 (499) Cass. Soc., 11 juillet 2000, in «Revue de jurisprudence sociale», n° 1155 ;

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Il rapporto tra poteri datoriali e autonomia necessaria all’attività di ricerca è al centro del caso André Cicolella, un ricercatore dell’Institut National de recherche et de sécurité (INRS) licenziato a seguito del contrasto insorto con i superiori gerachici in merito all’esito di alcune ricerche delle quali era responsabile. Cicolella era stato designato presidente di un simposio internazionale sui rischi degli eteri di glicole per la salute. Poco prima dello svolgimento del simposio un’équipe dell’INRS metteva in discussione i risultati delle ricerche svolte da Cicolella, il quale veniva convocato dal direttore generale ad una riunione destinata a tenersi poco prima del simposio. A seguito del rifiuto di partecipare all’incontro, motivato dal timore che questo avrebbe compromesso il buon esito del simposio, il ricercatore veniva licenziato per “faute grave”.

Il licenziamento è stato considerato illegittimo dalla Cassazione, che, pur non facendo espresso riferimento alla disciplina codicistica del principio di proporzionalità, ha affermato la necessità, di fronte alle specificità del lavoro di ricerca, di limitare i poteri datoriali. Nello specifico, partendo dal presupposto che Cicolella «doveva prendere parte al simposio internazionale in qualità di presidente del Comitato scientifico e che aveva la qualità di ricercatore», la Corte ha ritenuto che «malgrado l’esistenza di un rapporto di subordinazione inerente ogni contratto di lavoro, l’imprenditore, nel caso specifico, avrebbe dovuto esercitare il suo potere gerarchico nei limiti compatibili con la natura delle responsabilità affidate all’interessato e nel rispetto dell’indipendenza dovuta ai ricercatori» (501

).

La sentenza sembra tener conto del fatto che il ricercatore, con le sue rivelazioni, incide sulla tutela della salute e dell’ambiente, contribuendo alla costruzione di quella che viene definita “démocratie technique” (502).

Ciò spiega, come si vedrà nel seguente paragrafo, il fatto che alla sentenza sia stata attribuito un significato che va al di là della specifica questione oggetto del giudizio: viene considerata la prima sentenza sulla necessità di protezione del “lanceur

(501) Cass. soc. n. 3716, 11 octobre 2000.

(502) L’espressione è utilizzata da M.CALLON,P.LASCOUMES,Y.BARTHE, Agir dans un monde incertain. Essai

sur la démocratie technique, Paris, 2001, per descrivere un movimento di democratizzazione delle scelte

scientifiche. Cfr. anche O.LECLERC, Protéger les lanceurs d’alerte. La démocratie technique à l’épreuve de la

loi, Paris, 2017, nel punto in cui afferma che «questi movimenti sottolineano la necessità di superare una

concezione delle scelte scientifiche e tecniche che vede totalmente estranei i cittadini. In particolare si rivolgono alle decisioni prese dalle amministrazioni con la consultazione di esperti, senza che vi sia alcuna chiarezza sulle persone consultate, sulle procedure seguite e sulle posizioni prese» Contestualmente a l’emergere di tali movimenti, prosegue l’A., si sono verificati scandali sanitari e ambientali che hanno «messo in luce la debolezza dell’expertise e la necessità di prendere in considerazione i segnali di allerta che arrivano dalla società civile » (p. 13).

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d’alerte” (503

), ossia quella persona fisica (o morale) che intende attirare l’attenzione su un pericolo o un rischio attuale o potenziale, ovvero, in senso più ampio, che intende denunciare una irregolarità o un comportamento illecito imputabile ad altri (504). Si consideri, comunque, che le preoccupazioni relative agli effetti tossici degli eteri di glicole sono state in seguito confermate (505).

7. La libertà di coscienza del ricercatore francese. Il diritto di rifiutare la