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PER L'AVVENIRE D'ITALIA NELLA LIBIA

(Nuove polemiche doganali).

Un recente decreto (1° novembre 1914) ha ridato attualità al problema del regime doganale della Libia. Prima della nostra occupazione si applica-vano nella Tripolitania e nella Cirenaica le regole generali del sistema tribu-tario turco: ossia un dazio dell'll per cento sul valore delle merci importate e dell'I per cento sulle merci esportate ed in transito. Siccome le due Pro-vincie africane erano parte integrante dell'impero ottomano, così, dopo l'abo-lizione delle dogane interne, le merci provenienti dalla Turchia europea ed asiatica non assolvevano alcun dazio d'importazione entrando nelle provincie libiche; e così pure le merci libiche non erano soggette ad alcun dazio di esportazione quando venivano spedite nelle altre provincie turche.

Nel primo momento dell'occupazione, l'ammiraglio Faravelli, con decreto datato 7 ottobre 1911 a Tripoli, sospendeva, sino a nuovo ordine, la esazione di qualunque diritto, sia doganale che di porto. Ma ben presto, con decreto 10 dicembre 1911, esteso alla Cirenaica il 7 gennaio 1912, il comandante in capo del corpo di spedizione, generale Caneva, ristabiliva l'esazione delle dogane secondo un sistema che non si discostava troppo da quello prima vigente.

Ristabiliti i dazi d'introduzione, fu conservata la misura dell'll per cento sul valore della merce, eccetto che per l'orzo, il grano, la farina, la pasta, 11 riso, il pesce secco, lo zucchero, il cafFè, il thè ed il petrolio, per le quali la misura era ridotta al 4 per cento sul valore di esse. A differenza di quanto accadeva prima, i dazi vennero esatti anche sulle merci provenienti dalla Turchia europea ed asiatica; e ciò si comprende, essendo quei paesi oramai diventati terra straniera; ma poiché la Libia non è una provincia italiana, sibbene un possedimento coloniale, l'Italia non era senz'altro sostituita alla Turchia, ma veniva considerata, agli effetti doganali, come un territorio stra-niero ed alle provenienze italiane erano applicati i dazi dell'll e del 4 per cento come per ogni altra merce importata dall'estero.

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Successivamente venivano apportate importanti modificazioni a questo regime dei dazi d'introduzione. Con decreto reale del 31 dicembre 1912, in aggiunta al dazio ad valorem del 4 per cento veniva stabilito per lo zucchero un dazio specifico di L. 15 per quintale, peso lordo, sugli zuccheri d'ogni qualità introdotti nel territorio della Libia. A primo tratto era sembrato, leggendone la notizia sui giornali, che il dazio aggiuntivo specifico di L. 15 si applicasse soltanto agli zuccheri stranieri e costituisse perciò una protezione per gli zuccherieri italiani; ma, fortunatamente (1), per allora parve prematuro agli zuccherieri di poter tentare il colpo di asservire doganalmente la Libia ai loro interessi; onde il dazio di L. 15 colpiva tutte le provenienze italiane ed estere. Non si comprende la ragione per cui si credette opportuno rincarare lo zucchero per gli indigeni e pei soldati italiani, salvo che l'aumento del dazio fosse il primo passo verso un trattamento differenziale in prò degli zuccheri nazionali.

Con altro decreto del generale Caneva, del 22 aprile 1912, « considerato che straordinarie quantità di spirito e bevande spiritose tossiche affluiscono ogni giorno più nella Libia; ritenuta la necessità e l'urgenza d'infrenarne l'abuso nell'interesse della salute pubblica » al dazio ad valorem dell'll per cento furono aggiunti i seguenti dazi specifici :

Spirito

puro, in botti, damigiane e simili:

a) derivato dal vino o da sostanze vinose . . . . Ett. L. 30 — b) derivato da altre sostanze « » 50 — dolcificato o aromatizzato in botti, damigiane e simili . . » » 60 — di qualsiasi specie, in bottiglie ciascuna • 0 60

Birra

in botti EU. L. 7 —

in bottiglie ciascuna » 0 10

Essenze spiritose

di qualunque specie (compreso il recipiente immediato) . Kg. L . 2 — Motivazione e tariffa appaiono opportune e ragionevoli, se si eccettui il mal vezzo, importato nella Libia, di distinguere fra lo spirito di vino e quello derivato da altre sostanze ; distinzione che ha per iscopo — irraggiungibile —

( l ) Scrivo in corsivo la parola fortunatamente, sia perchè essa corrisponde a

verità, sia per mettere in luce che la fortuna durò poco, essendosi nella buro-crazia coloniale infiltrata l'idea che i concetti liberisti fortunatamente non

face-vano presa in Italia e si poteva perciò impunemente vendere i consumatori libici agli zuccherieri nazionali.

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di proteggere la viticultura, e che ha tanto minor ragione d'essere nella colonia, inquantochè non si vede la ragione per cui gli abitanti libici siano costretti a pagare lo spirito più caro, non per sovvenire alle spese del governo colo-niale, il che sarebbe ragionevolissimo, ma per permettere ai viticultori italiani, greci, spagnuoli, algerini di vendere il loro vino alquanto più caro.

Con decreti successivi:

— del 22 aprile 1912 del generale Caneva si esentavano da dazi d'im-portazione le pietre e terre per costruzioni allo stato greggio, la calce comune, viva o cotta, la grafite allo stato greggio, il carbon fossile naturale, la legna da fuoco ed il carbone di legna, la paglia di grano per foraggi e lettiere; e ciò allo scopo « di sollevare da ogni gravame le materie prime occorrenti alle costruzioni ed al rinnovamento edilizio della colonia, come pure i combustibili di più assoluta necessità per le masse popolari e gli elementi indispensabili per la nutrizione foraggera degli animali »;

— del 21 marzo 1912 del generale Caneva si esentavano da qualsiasi dazio d'importazione l'oro e l'argento in verghe, in pane ed in rottami « allo

scopo di non ostacolare il libero svolgimento di sane attività locali » ; — del 10 marzo 1912, sempre del generale Caneva, « per non sviare da Tripoli il commercio delle penne di struzzo e delle pelli di capra » si concedeva, in via provvisoria, l'importazione a dazio sospeso delle penne di struzzo greggie per essere lavate, classificate e rispedite ; e delle pelli di capra conciate, anche tinte con materie terrose, ma non rifinite, per essere classifi-cate e rispedite;

— del 14 giugno 1914, regio, a firma Martini, il regime della impor-tazione a dazio sospeso veniva per le penne di struzzo greggie e le pelli di capra conciate mutato nell'altro della esenzione definitiva.

Per ragioni igieniche e fiscali è proibita nella Libia l'importazione di hascisc, di cocaina e prodotti opiacei, e così pure della saccarina e dei prodotti sacca-rinati eccetto che per uso medicinale.

Con decreto 1° novembre 1914 la esenzione dai dazi d'importazione veniva estesa alle seguenti merci:

1. Macchine agricole, utensili per l'agricoltura, pompe per irrigazione e materiali per perforazione di pozzi artesiani.

2. Cereali per la semina e semi da prato e da foraggio. 3. Piante vive (escluse le talee e le barbatelle) e tuberi. 4. Concimi chimici.

Nessuna regola generale fu dettata per i dazi d'esportazione. Ma poiché con vari decreti si provvide a stabilire un dazio ad valorem del 3 per cento

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sullo sparto e sulla henna e dell'I per cento sul bestiame esportato, si deve ritenere che nessun altro dazio d'esportazione e di transito vige nella Libia. Alle provenienze libiche l'Italia applica la tariffa convenzionale della nazione più favorita.

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Fin qui nulla che meritasse censura, salvo, forse, l'eccessività del dazio di L. 15 sullo zucchero e la differenziazione a prò dello spirito di vino. Anzi mitezza lodevole del sistema daziario e tendenza ad inasprire i dazi sulle bevande alcooliche ed a concedere esenzioni provvidenziali, foriere di ulteriori mitigazioni, a prò delle materie prime dell'industria, dei materiali da costru-zione o delle cose più necessarie all'esistenza.

Le dolenti note hanno principio con un regio decreto del 13 agosto 1914, a firma Martini, con cui, in aggiunta al dazio dell'll per cento sul valore, si impongono sui vini introdotti nelle colonie, ad esclusione dei vini italiani, i seguenti dazi specifici:

a) in fusti, caratelli, damigiane e simili, lire (in oro) 7 all'ettolitro.

Nota. Sul vino genuino d'origine estera, la cui ricchezza alcooliea supera i

12 gradi, oltre al dazio proprio del vino, si riscuote il dazio sull'alcool in ragione d'un litro di spirito per ogni grado e frazione di grado eccedente i 5 decimi e per ettolitro.

b) in bottiglie, lire 0,15 ciascuna.

Peggio un regio decreto 1° novembre 1914, n. 1194, oltre ad alcune ragio-nevoli esenzioni per macchine agricole, semenze, concimi chimici, ecc.:

1) ridusse dall'll all'8 per cento il dazio ad valorem sulle merci indi-cate nella tabella qui sotto riprodotta, ordinando che il dazio stesso ridotto avesse ad essere uniformemente riscosso sulle merci nazionali ed estere, come fin qui accadeva per il dazio dell'll per cento;

2) aggiunse al dazio ad valorem sopradetto e per le stesse merci, un dazio specifico, che per la Libia è una novità, da riscuotersi in misura dif-ferente sulle merci italiane ed estere, in guisa da dare alle prime una pre-ferenza in confronto alle seconde. Il dazio specifico sarebbe, in aggiunta al dazio ad valorem, riscosso secondo la seguente tabella:

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Dazio in lire per quintale per le merci di origine Filati di cotone ITALIANA ESTERA a) greggi 10 ò) bianchi 15 e) tinti o mercerizzati 20 d) cucirini 35 Tessuti di cotone a) greggi 15 6) bianchi 20 e) tinti e mercerizzati • • » 35 d) stampati 40

e) tinti o stampati per barracani . 15 35

Oggetti di cotone cuciti o confetionati

a) barracani 25 50

6) altri 40

Filati di lana

o) greggi esenti 35

b) biondi 0 tinti . . . . . . 5 45

Tessuti di lana cardati 0 pettinati

a) per baraccani 20 60

b) altri 45

Coperte, tappeti, oggetti cuciti di lana . 20 60

Zucchero greggio 0 raffinato . 8 23

Fiammiferi

a) di legno 25 60

b) di cera, paraffina e simili . . . . 30 65

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Al regime della porta aperta, il che vuol dire dell'uguale trattamento delle merci italiane ed estere all'atto della introduzione nella colonia libica, veniva con questi due decreti sostituito, per alcune importantissime voci, il regime dei dazi preferenziali verso la madrepatria, ossia della esenzione o mite tassazione delle provenienze italiane e della tassazione o più grave tassazione per le provenienze straniere.

Come fu giustificato dinnanzi all'opinione pubblica ed al Parlamento questo così grave mutamento di rotta ? Quanto al Parlamento non pare che si sia pensato di dare alcuna giustificazione. Porse il governo medesimo non diede molta importanza al problema ; e può anche darsi che questo non fosse espli-citamente discusso in consiglio dei ministri, se è vero quanto, in occasione di un rilievo dell'on. Giretti alla Camera, fu affermato e cioè che il presidente del Consiglio, on. Salandra, non conoscesse o non avesse rilevato, innanzi alla sua pubblicazione, il decreto del 1° novembre.