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- Legge regionale n. 11 del 27 luglio 2018, “Disposizioni per la tutela ed il con-trollo della popolazione canina e felina e per il benessere animale”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 232 del 27 luglio 2018.

36 Art.85 Regolamento di Polizia Veterinaria

“I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere seque-strati nei canili comunali per il periodo di 3 giorni. […]”.

Art.86 Regolamento di Polizia Veterinaria

“I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile cattu-rarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali.

[…]. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato ab-battimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio. È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regola-mento. Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.”.

Art.87 Regolamento di Polizia Veterinaria

“I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mante-nuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vi-gilanza sanitaria. […]”.

A seguito del controllo della rabbia, del lavoro delle società animaliste e della crescente sensibilità nei confronti degli animali domestici da parte della popolazione, il canile di prima generazione necessitava di una trasformazione.

Il cambiamento avviene con la pubblicazione della Legge n. 281, del 14 Agosto 1991:

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Questa legge porta con sé una serie di ammodernamenti:

- Risanamento dei canili

“Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comu-nali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone con-dizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienicosanitarie e sono sottoposte

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al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge re-gionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contri-buti per la realizzazione degli interventi di loro competenza.” (Art. 3, comma 2, Legge 14 Agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

“I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dal-la regione.” (Art. 4, comma 1, Legge 14 Agosto 1991, n. 281: Legge quadro in ma-teria di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

- Gestione da parte di enti ed associazioni in collaborazione con Asl

“Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.” (Art. 2, comma 11, Legge 14 Agosto 1991, n. 281: Legge quadro in mate-ria di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

- Controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite

“Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle na-scite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veteri-nari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società pro-tettrici degli animali e di privati.” (Art. 2, comma 1, Legge 14 Agosto 1991, n. 281:

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

- Regolamentazione della soppressione e della eutanasia

“I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.” (Art. 2, comma 2, Legge 14 Agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e preven-zione del randagismo).

“I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad

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opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprova-ta pericolosità.” (Art. 2, comma 5, Legge 14 Agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

- Sperimentazione

“I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'arti-colo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.” (Art. 2, comma 3, Legge 14 Agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e preven-zione del randagismo).

- Reati di crudeltà, maltrattamento e abbandono

“Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favo-rire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente” (Art. 1, Legge 14 Agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

- Identificazione dei cani e istituzione dell’anagrafe canina

“Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rila-scio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da impri-mersi mediante tatuaggio indolore.” (Art. 3, comma 1, Legge 14 Agosto 1991, n.

281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagi-smo).

Focalizzando l’attenzione sulla tematica canili il comma 2 dell’Articolo 3 e il comma 1 dell’Articolo 4 della Legge 281/91, delineano due strutture: canile comunale o sanitario e canile rifugio.

Il canile sanitario rappresenta un centro di prima accoglienza per i cani vaganti sul territo-rio.

Questa struttura ha due compiti: valutare lo stato sanitario del cane e tutelare la salute pub-blica umana, degli altri animali e l’ambiente.

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In ottemperanza al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il periodo minimo di osservazione è di 10 giorni.

Se il cane non viene restituito al proprietario può essere trasferito in un canile rifugio.

“I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.”

(Art. 2, comma 4, Legge 14 Agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di af-fezione e prevenzione del randagismo).

“I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al com-ma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclacom-mati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associa-zioni proteassocia-zioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.” (Art. 2, comma 5, Legge 14 Agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Il canile rifugio rappresenta quindi un centro di degenza a breve, medio o lungo termine, nel quale i cani vengono custoditi fino al momento dell’adozione.

Attualmente la maggior parte dei canili italiani è ferma al canile di seconda generazione.

Esso presenta una serie di criticità, nate anche a seguito dell’applicazione della Legge 281/91, come ad esempio: il sovraffollamento, infrastrutture confuse (a seguito del “risa-namento” dei canili comunali, oltre al canile sanitario e al canile rifugio, si sono venute a creare delle strutture ibride) o non adeguate alle esigenze psico-fisiche ed etologiche del cane e la presenza, sempre in aumento, di soggetti potenzialmente pericolosi che necessita-no di strutture idonee.

Queste criticità determinano una riduzione delle condizioni di benessere psico-fisico dei cani ospitati.

Tutto questo mal si inserisce in un contesto legislativo attento alla tutela degli animali d’affezione come quello italiano e al sempre più crescente interesse dell’opinione pubblica e del mondo scientifico nei confronti dei pet.

Questo spiega perché con il passare degli anni si è fatta sempre più forte l’esigenza di rivo-luzionare il canile, trasformandolo da semplice luogo di cura e custodia dei cani a luogo attivo nella società (il Canile3.0, Spennacchio, 2016) e centro di valorizzazione del rapporto uomo-cane (il Parco canile o Polo zooantropologico, Marchesini, 2007).

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