MODELLO ITALIANO
4.3 Il Capo dello Stato Italiano tra evoluzione e modello per la Costituzione Albanese
L’Italia dalla liberazione fino a oggi ha avuto 11 Presidenti della Repubblica la differenza con l’Albania, e che in Italia durano in carica 7 anni invece in Albania 5 anni. Nella costituzione Italiana Il Capo dello Stato e previsto come una figura super partes, e nonostante questo, solo uno di loro non e appartenuto a nessuna forza politica e questo e Carlo Azeglio Ciampi gli altri invece hanno svolto attività politica in precedenza310. La costituzione, non vieta esplicitamente che il Presidente della Repubblica abbia svolto o svolga a fine mandato attività politica, tuttavia visto la sua funzione di stretto connessione con tutti e tre gli altri poteri tradizionali dello Stato, l’eventuale attività politica potrebbe pregiudicare la sua funzione di unità nazionale riconosciutosi esplicitamente dalla costituzione.
La costituzione stabilisce nell’art. 84 comma 1 che il Presidente della Repubblica deve aver compiuto 50 anni per essere eletto311. In Italia a parte Francesco Cossiga che ha avuto 57 anni gli altri hanno avuto un età avanzata con una media che supera i 70 anni e che praticamente, e pertanto il pregiudizio dello svolgimento dell’attività politica nel futuro non troverebbe giustificazione. Come si e detto la Costituzione riconosce un ruolo importante al Capo dello Stato, e pertanto la Costituzione lo colloca in diversi articoli e in un ruolo cruciale di intermediazione dei poteri dello Stato. Il suo ruolo come lo prevede la costituzione non può ridursi a una mera funzione formale, ma titolare di un potere
309A. Baldassare-C. Mezzanotte, Gli uomini del Quirinale, Da De Nicola a Pertini, Bari, 1985, 102 ss 310
Fusaro Carlo, Un Presidente contro potere d’influenza, in Gianluca Passarelli (a cura di) op. cit. p. 186
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effettivo e di una individualità decisionale che si svolge autonomia nei confronti degli altri poteri312. Il potere del Presidente della Repubblica può essere messo in discussione in un clima di forti contrapposizioni politiche, dove la figura centrale dello Stato diventa centro dello sfogo politico. Cosi e successo quando, il Ministro della giustizia Roberto Castelli rinunciava a controfirmare il decreto di grazia del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il potere del garante e Stato poi alla fine garantito dalla Corte Costituzionale con una sentenza n. 200 del 2006 che si e trovato a affrontare una situazione che comunque aveva aperto un forte dibattito politico e che indubbiamente può tradursi anche come un (stretta di denti) del governo nei confronti del Presidente della Repubblica. La Corte ha accolto il ricorso promosso dal Presidente della Repubblica, considerando che il potere di grazia e una prerogativa del Capo dello Stato, recepito nell’ordinamento Repubblicano dal potere del Re e che nello Statuto Albertino prevedeva la controfirma ministeriale era d’obbligo per la mancanza responsabilità di quest’ultimo313.
In questa sentenza vengono tolti i dubbi di una possibile dipendenza del Presidente della Repubblica da parte del Governo e (del Presidente del consiglio che e tenuto a controfirmare il decreto dello scioglimento anticipato delle camere e di conseguenza dei ministri per quanto concerne il loro campo di competenza, ovviamente di minor rilevanza politica). La Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica il potere della nomina del Presidente del Consiglio e su proposta de quest’ultimo la nomina dei ministri art. 92314. Ovviamente, Il Presidente della Repubblica nell’esercitare questa funzione non può prescindere dalla volontà politica della maggioranza parlamentare.
Nell’esercitare la funzione della nomina del Presidente del consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica indubbiamente deve tener conto dal risultato delle elezioni politiche, ove ci siano partiti o coalizioni di maggioranza certa il suo ruolo diventa di formale dirigenza cerimoniale e al contrario di maggioranza incerte. Essendo il ruolo del Presidente della Repubblica un ruolo di imprescindibile condizione politica, e altrettanto
312Cheli E., Il Presidente della Repubblica come organo di garanzia costituzionale, in AA. VV., Studi in onore di
Leopoldo Elia, tomo I, Milano, 1999, p. 302 ss
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Cfr. La sentenza della Corte Costituzionale, n. 200. 2006
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di imprescindibile di interpretazione personale e della prassi, riguardo al suo poter nei confronti del governo, il Presidente Luigi Einaudi aveva lasciato il suo segno nel istituire l’incarico con riserva del Presidente del Consiglio dei ministri315.
Questa prassi della accettazione della carica del Presidente del consiglio dei ministri con riserva, ha conosciuto un nuovo sviluppo dopo le elezioni politiche del 2008, in questo caso il leader della nuova maggioranza ha Silvio Berlusconi ha sciolto subito la riserva, presentando la lista dei ministri (e vantando una capacita di forte leadership differente dal suo predecessori” senza prendersi il tempo necessario per le consultazioni con i partiti della coalizione. La violazione della prassi è suonata come una violazione della costituzione, mettendo il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano in una situazione di doversi giustificare “l’attacco subito dall’altra carica dello Stato” che la comunicazione con il leader della nuova maggioranza era avvenuta in via informale in una fase di consultazioni anticipate e sostanzialmente non vedeva Il capo dello Stato estromesso dal suo ruolo di partecipazione nella formazione del governo316.
A proposito del potere del Presidente della Repubblica c’è stata una situazione nelle ultime elezioni politiche svoltesi in Albania a giugno 2013 (dove esponenti importanti della Partito democratico, il centro destra al governo in coalizione con un Partito di sinistra, approfittando che il Presidente della Repubblica era Stato un membro della loro Partito, nonché aveva ricoperto diversi posti di ministeri) interpretavano in un modo completamente errano il primo coma dell’art. 96 della costituzione317.
In base alla loro interpretazione il Presidente della Repubblica doveva nominare il Presidente del consiglio il leader del Partito maggioritario e non della coalizione, probabilmente si auspicavano un risultato positivo nelle elezioni ma solo come Partito. Questa situazione, e soprattutto quest’interpretazione a un articolo della Costituzione che più chiaro può esprimersi, dimostra quanto fatichi la democrazia Albanese, e come i politici cercano di condizionare il Presidente della Repubblica. La situazione non si
315
Carlo Fusaro, in Gianluca Passarelli, op. cit. p. 186
316 Galliani D., I sette anni di Napolitano. Evoluzione politico istituzionale del Presidente della Repubblica, Egea-
Università, Milano 2012, p. 118 ss
317 Costituzione Albanese, il art. 96 primo coma, “ Il Presidente della Repubblica, all’inizio della legislatura nonché
quando il posto del Presidente del consiglio dei ministri rimane libero, nomina il nuovo Presidente del consiglio su proposta del partito o della coalizione che ha la maggioranza in Parlamento”
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verifico, poiché il risultato fu talmente differenziato che non lasciava spazio a interpretazioni privi di senso logico e poiché la prassi in Albania non si e consolidata e non si può considerare separata dall’influenza politica.
Il ruolo del Presidente della Repubblica previsto dalla costituzione come rappresentante dell’unita nazionale, ha anche come si e detto assume un ruolo di particolare importanza nell’indicare la strada alle forze politiche incapaci di realizzare l’indirizzo politico. Questa situazione avvenuta spesso in Italia recentemente anche a causo della frammentarizzazione politica e indubbiamente alla crisi economica ha trovato nel Capo dello Stato il portavoce della responsabilità nei confronti della nazione. I Costituenti Italiani nell’assegnare al Presidente della Repubblica il diritto dello scioglimento anticipato delle camere hanno assegnato, al garante il ruolo di garantire l’unita e il funzionamento dello Stato. La funzione di garanzia, che viene assegnato al Capo dello Stato esplicitamente dalla prassi, non può che identificarsi in lui nei momenti dell’incapacità e delle crisi politiche318.
Lo strumento dello scioglimento delle camere, sopracitato e in funzione alla prerogativa del Presidente della Repubblica, a mio avviso per garantire il funzionamento e la governabilità dello Stato, ove i risultati elettorali non siano evidenti. I padri costituenti sembra abbiano dato al Capo dello Stato uno strumento per la realizzazione del suo ruolo di garanzia politica, indubbiamente in contro risposta alle crisi politiche, oppure per cercare di “costringere” le forze politiche a collaborare per il bene del paese. La costituzione prevede nell’art. 88319, che il Presidente della Repubblica può sciogliere una o tutti e due le camere, ma questa cosa e avvenuta un sola volta per volontà del Capo dello Stato quando, questo posto lo ricopriva Oscar Luigi Scalfaro. Lo scioglimento che fu interpretato da lui con il fatto del cambiamento della legge elettorale, e con il fatto che nelle elezioni amministrative fosse, praticamente cambiata la volontà popolare320.
318 Si veda,Massimo Luciani, La parabola del Presidente della Repubblica in
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Luciani.pdf
319 Costituzione Italiana, art. 88 320
Bartole S., Scioglimento delle Camere, in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento III, Giuffrè, Milano, , pp. 936-947
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Nella prassi lo scioglimento anticipato delle camere, in un sistema parlamentare, e espressione dell’impossibilita di quest’ultimo di produrre delle maggioranze governative e quindi il ruolo del Presidente e da vedersi come un “uscita di sicurezza per dare allo Stato funzionalità”. Lo scioglimento Presidenziale della Camera , seppur non sia avvenuta in una crisi di maggioranza, parlamentare e avvenuta, in un momento della crisi del sistema e quindi con l’avvenuta della cosiddetta Seconda Repubblica. L’effettività del ruolo del Presidente della Repubblica non è dato solo dalla Costituzione, ma soprattutto dall’espressione dell’effettività della sua posizione Costituzionale. Un altro modo con il quale il Capo dello Stato può condizionare la, anche in maniera trasversale, gli altri poteri dello Stato, ma anche la società intera è il c.d. potere di comunicazione. Il suo “potere comunicativo” alla veste del garante del funzionamento dello Stato e di conseguenza dell’intera società, può tradursi in vera persuasione, condizionata indubbiamente dalla autorità personale del Capo dello Stato321.
La costituzione Albanese del 98 prende come modello la costituzione della Repubblica parlamentare Italiana, però per quanto riguarda l’elezione del Capo dello Stato sceglie una procedura diversa e molto pericoloso per quanto riguarda il funzionamento della democrazia. Come si e detto vedendo la figure del Capo dello Stato come una funzione sopra le parti e di garanzia costituzionale cerca di dare piena legittimazione sancendo nella costituzione un consenso una maggioranza qualificata. Se non raggiunta questa maggioranza inevitabili sono le crisi istituzionali.
In questo modo come si detto si e intervenuto 10 anni dopo la sua approvazione per snellire lo svolgimento dell’elezione del Capo dello Stato in modo da evitare le crisi parlamentari che precedentemente alla riforma erano inevitabili. Cosi si porta a termine il modello Italiano con l’elezione del Capo dello Stato dopo la terza votazione a maggioranza assoluta del parlamento. Come si vede si ritrovano, le due nazioni collegate fortemente prima della seconda guerra mondiale con la finalizzazione della loro unione personale creando delle istituzioni comuni e condividendo il Capo dello Stato. La fine della seconda guerra mondiale apre prospettive diverse per questi due Stati questo
321
Cfr. Morrone Andrea, Il Presidente della Repubblica in trasformazione in
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condizionato dal nuovo contesto internazionale dove ruolo importante hanno i paesi vincitori per la divisione delle zone d’influenza.
La riforma costituzionale contrastata dai partiti piccoli e stata giustificata dai leader dei grandi partiti di maggioranza e opposizione in questa occasione in pieno consenso che la costituzione Italiana prevedeva la stessa procedura. Si trascurava che il Parlamento Italiano era composto da due camere che in base alla legge elettorale non necessariamente assicurava ai partiti politici la stessa percentuale di rappresentanza. In questi anni da quando la costituzione Albanese entro in vigore ma già dal 1991 con l’evento delle prime elezioni pluraliste l’Albania ha avuto 6 Presidenti di cui solo uno non faceva parte di un Partito gli altri invece coprivano ruoli importanti nei partiti di appartenenza.