MODELLO ITALIANO
4.2 Il Capo dello Stato Italiano nella Costituzione Repubblicana
La Costituzione Italiana approvata nel 1948 inevitabilmente non poteva non prendere in considerazione lo Statuto Albertino in vigore per un secolo e carta fondamentale dello Stato unificato Italiano del 1861. In fase preparatoria della costituzione si costruiva il futuro tenendo conto del passato e il maggiore problema era la figura del Capo dello Stato. I lavori preparatori si basavano inevitabilmente dalle diffidenze delle forze politiche perciò la regolazione dei poteri del Capo dello Stato ormai non ereditario fosse la vera novità importante296. Il dopo secondo guerra aveva portato per l’Italia l’adozione di una costituzione Repubblicana come del resto aveva fatto il dopo la prima guerra per la
149
Germania. La scelta della forma Repubblicana nella costituzione del Weimar nel 1919297 nonostante fosse degenerato nel potere nazista fu d’ispirazione per la Repubblica Italiana. Tra la forma di governo del primo ministro della Grande Bretagna e con un Capo di Stato ereditario e la Repubblica parlamentare con un Capo di Stato elettivo della costituzione di Weimar, ha prevalsa quest’ultimo modello poiché il referendum sulla forma di Stato aveva destituito la monarchia.
La scelta della Repubblica dal referendum svoltosi due anni prima all’entrata in vigore della costituzione in un certo modo aveva individuata la strada alla commissione della redazione costituzionale. Il referendum per la forma di Stato si e svolto in Italia insieme all’elezioni dell’assemblea costituente. Nonostante i partiti che sostenevano la Repubblica avevano avuto dei risultati importanti per la forma di Stato la differenza si restringeva molto tanto da fare da fare sperare ai sostenitori della monarchia fino all’ultimo. Il ritiro del Re Vittorio Emanuele III lasciando il posto al suo figlio poco tempo prima del referendum indubbiamente con l’intenzione di salvare la monarchia non ha portato dei risultati. La questione fu messa sotto la decisione della corte di cassazione, la quale il 18 giugno del 1946 convalidò il risultato dando cosi fine al Capo di Stato, Re , in Italia confermando la nascita della Repubblica.
La forma Repubblicana dello Stato Italiano del dopo guerra fu stabilito sia dalla votazione popolare che in grande massa rimase fedele al Re che dalla decisione legale della corte di cassazione. In effetti fu quest’ultima che mise fine alle diverse contestazioni legalizzando in questo modo la forma dello Stato e in base a questo i partiti politici redassero la nuova costituzione. A differenza di tanti altri paesi Europei che durante la propria storia avevano cambiato diverse volte le carte fondamentali l’Italia dall’unita fino a fine seconda guerra aveva mantenuto la stessa carta. Lo Statuto Albertino non prevedeva una procedura aggravata per la sua revisione e pure, in questo furono fatti pochi cambiamenti e soprattutto al periodo della diarchia dei poteri centrali dello Stato. Inoltre alcuni cambiamenti come si e detto si erano fatti in via consuetudinaria come la fiducia parlamentare del governo che non era sancito in nessuna parte dello Statuto.
150
Questa rigidità della carta fondamentale addirittura lo si sancirà nella nuova costituzione, la quale prevedrà una procedura aggravata per la sua revisione tanto da rendere la carta fondamentale una cosa intoccabile298. Invece la forma di Stato Repubblicana stabilita con il referendum come pilastro della costituzione, stabilendo nell’art 139 l’impossibilita di essere revisionata. La nuova costituzione Italiana fu frutto di un’apposita commissione (la commissione dei 75) suddivisa in 3 sotto-commissioni. Il testo finale di questa costituzione fu approvata da una larghissima maggioranza di 453 su 515 costituenti, ne votarono al contrario solamente 62.
La costituzione fu inoltre preceduta da una fase transitoria di una costituzione sostanziale la quale indubbiamente e servita come un ponte tra lo Statuto Albertino e la costituzione Repubblicana299. In effetti l’assemblea costituente non fu mai vincolata da questa fase transitoria, che inizio nel 1943, ma indubbiamente non si può escludere che grazie a questa fase si cerco di partire dallo ordinamento precedente. In questo modo pur essendo posta a redazione in un altro contesto storico differente dallo Statuto Albertino questa costituzione prese come riferimento proprio quest’ultimo. Inoltre a quanto pare era nell’intenzione dell’assemblea costituente la continuità dello Stato Italiano e in questo modo non pareva rassicurante per l’unita nazionale una trasformazione radicale dell’ordinamento costituzionale. La costituzione Repubblicana pur con diverse modalità manterrà il bicameralismo del parlamento, che a differenza come stabilito dallo Statuto Albertino prevedrà due camere elettive.
Il bicameralismo perfetto previsto dall’assemblea costituente, indubbiamente sarà la base e garante della continuità della costituzione, ma a mio avviso e Stato la base dell’instabilità politica dello Stato Italiano. L’assemblea costituente in quella fase della redazione della costituzione sembra ci sia preoccupato più che altro alle garanzie costituzionali, se il bicameralismo perfetto ha avuto questo obbiettivo di questa intenzione era anche il ruolo del Capo dello Stato. La redazione della costituzione Repubblicana indubbiamente ha avuto come intenzione di stabilire una Repubblica
298
Costituzione Italiana, art. 138
151
parlamentare e un governo che fosse controllato da ogni lato. Indubbiamente il periodo fascista che aveva trascurato il ruolo del Parlamento che via via in forma consuetudinaria era riuscito a diventare un contrappeso del potere assoluto del Re diversamente da come previsto dallo Statuto Albertino. Se poi aggiungi anche la legge elettorale che in Italia ha aperto un forte dibattito politico anche recentemente e che a mio avviso, qualunque sia il modello della legge non può rendersi funzionale senza che sia accompagnato da una riforma istituzionale. Faccio riferimento alla riformazione del bicameralismo perfetto che nella fase della redazione della costituzione ha avuto un ruolo importante per rendere il Parlamento la sede centrale dell’ordinamento statale.
Di conseguenza la deviazione del netto modello parlamentare alla Repubblica governativa con un ruolo chiava del Presidente del consiglio, e con l’uso sproporzionato del decreto legge che ha messo da profondamente toccato il sistema parlamentare che l’assemblea costituente aveva cercato di stabilire. A questa situazione indubbiamente ha influito una forte divisione delle forze politiche e la mancanza di un bipolarismo forte e consolidato, tale da assicurare il funzionamento della democrazia e della rotazione politica delle forze governative. Il sistema politico Italiano si e dimostrato molto fragile e basato molto su coalizioni di breve termine e che spesso si e basato sulla carriera politica dei leader dei partiti e non sul loro ideale politico
Il Presidente della Repubblica in questa situazione non può considerarsi complice, ma sembra si sia trovato in un ruolo difficile per garantire la stabilita politica dello Stato. Se ad esempio il Capo dello Stato Italiano viene paragonato alla Presidente Federale della Germania, si rende evidente quanto possa influire il ruolo delle forze politiche. In effetti nella Repubblica Federale Tedesca la mancata frammentarizzazione delle forze politiche ha reso meno importante il ruolo del Capo dello Stato a differenza di del sistema Italiano300. La legge fondamentale Tedesca prevede un ruolo meramente formale del Presidente federale anche nei confronti della formazione del governo ha un ruolo di semplice individuazione del cancelliere e in caso non avvenisse questo poter viene esercitato dalla Bundenstag (Parlamento Federale Tedesco). In effetti, se la sua scelta non
300
Lippolis Vincenzo, M. Salerno Giulio, La Repubblica del Presidente (il settennato di Giorgio Napolitano), Il Mulino Saggi, Bologna, 2013, p. 19
152
fosse condiviso dalla Bundenstag, quest’ultimo può da solo appropriarsi di questo potere301, diversamente a quanto prevede la Costituzione Italiana, che in caso i negoziati dei partiti con il Capo dello Stato fallissero, quest’ultimo può sciogliere una o tutti e due le camere. La Repubblica parlamentare Italiana si e basato in base al principio Montesquiano della separazione dei poteri, ma la separazione netta e senza controllo tra di loro sembra impossibile e inconcepibile. Il Presidente della Repubblica Italiana e regolato nella costituzione nel titolo II della parte II della costituzione che praticamente si comprende dal art.83 al art 91302. Inoltre si trova in altre parti della costituzione dove questa stessa riconosce un ruolo di particolare importanza.
La costituzione lo trova collocato tra titolo I che si dedica al Parlamento e alla formazione delle leggi e il titolo III che dedica al governo. Da qui viene da credere che l’intenzione dell’assemblea costituente di considerarlo come un punto nevralgico che lo vede come arbitro e portavoce di questi due poteri. Il suo ruolo, insomma non è quello di rendere visibile e evidente la separazione dei poteri ma un “ponte di comunicazione” e un potere neutro tra di loro. Il ruolo di super partes del Presidente della Repubblica e dato già dalla redazione della costituzione dove il Presidente della commissione dei 75 Meucci Ruini descriveva cosi il suo ruolo:
Egli rappresenta e impersona l’unita e la continuità nazionale, la forza permanente dello Stato al di sopra delle fuggevoli maggioranze. E’ il grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività, il capo spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica. Ma perché possa adempiere queste essenziali funzioni deve avere consistenza e solidità di posizione nel sistema costituzionale.
A questa descrizione si e riferito il Capo dello Stato Giorgio Napolitano, mentre era alla fine del suo mandato e per (giustificare il suo ruolo di attore) e attivo nella politica Italiana303. Indubbiamente a quella descrizione vi si riferisce anche la corte costituzionale quando nel conflitto tra il Capo dello Stato e la Procura di Palermo sul
301Passarelli Gianluca (a cura di), Presidenti della Repubblica…, cit. p. 235 302
La Costituzione Italiana
153
conflitto sorto tra loro per le intercettazioni telefoniche. Nella sentenza nr.1 del 2013 la Corte Costituzionale con molto probabilità, grazie anche al forte dibattito politico riguardo al ruolo attivo del Capo dello Stato ha voluto andare oltre all’oggetto della sentenza richiamando la descrizione Meucci Ruini. Cosi la Corte Costituzionale in quella sentenza ha ribadito quella descrizione per il Capo dello Stato formulandola:
E’ Stato collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali, e naturalmente al di sopra di tutte le parti politiche. Egli dispone pertanto di competenze che incidono su ognuno dei citati poteri allo scopo di salvaguardare, ad un tempo sia la loro separazione che il loro equilibrio304.
Già dal elezione del Presidente della Repubblica la quale richiede una maggioranza qualificata di due terzi del Parlamento in seduta comune integrato da 58 consiglieri regionali l’assemblea costituente ha voluto dare un ruolo di vera sovranità nei confronti degli altri organi costituzionali. In effetti questa ampia maggioranza richiesta per l’elezione del Presidente della Repubblica e espressione della volontà dell’assemblea costituente per creare un organo fuori dalla maggioranza governativa in modo che una volta eletto non fosse ostaggio alla maggioranza del governo305.
Per questa ragione nell’assemblea costituente si e dato un mandato di durata di sette anni e senza mettere un limite alla sua rielezione (superiore alla durata della legislatura). La costituzione alla fine in caso contrario dell’raggiungimento della maggioranza qualificata prevede dalla quarta votazione la maggioranza assoluta del Parlamento insieme ai consiglieri regionali. Se pur la maggioranza richiesta dalla quarta votazione si raggiunge la partecipazione dei consiglieri regionali le rende differente da quella governativa.
L’assemblea costituente in questo modo ha fatto prevenire una possibile crisi parlamentare che porterebbe l’impossibilita dell’elezione del Capo dello Stato. Diversamente era avvenuta per la costituzione Tedesca che pur prevedendo un Capo dello Stato (Presidente federale) eletto direttamente dal popolo ha prevista nella sua legge fondamentale del 1949 un ruolo meramente simbolico. A questa situazione l’assemblea
304
Cfr, Sentenza della Corte Costituzionale Italiana, n.1, 2013
154
costituente ha cercato di dare rimedio dal ruolo e dalla funzione che ha previsto per il Capo dello Stato il quale non può svolgersi distaccato dal Parlamento e dal governo. In quest’ottica il potere del Capo dello Stato e assume importante rilevanza per quanto riguarda allo svolgimento dell’attività d’indirizzo politico dello Stato. In effetti il suo potere della nomina del primo ministro e dello scioglimento anticipato di tutte e due le camere oppure di una sola rispettivamente prevista negli art. 92 e l’art. 88306.
Questo potere in nessun caso e da vedere come un atto arbitrario del Capo dello Stato, ma esprime il suo ruolo da arbitrio che la costituzione li concede e che innanzitutto “assecondare la dinamica delle forze politiche piuttosto che contrastarlo o costringerlo in determinate direzioni”307. Da qui il ruolo del Capo dello Stato importante soprattutto quando la volontà popolare vuoi per la framentarizazzione delle forze politiche vuoi per l’inadeguatezza di una legge elettorale che non riesce a esprimere una maggioranza solida per il governo.
In questo caso la funzione del Capo dello Stato assume una particolare rilevanza che praticamente possono essere interpretati come l’assumersi della funzione politica e governativa dello Stato. L’investimento di particolari “poteri politici” in determinati momenti quando i partiti politici non sono in grado di consolidare l’indirizzo politico non e da considerare attentato alla costituzione e come una politicizzazione del suo ruolo308. Il problema al riguardo riguarda l’ipotesi della richiesta dell’impeachment da parte del “movimento cinque stelle” nei confronti del Presidente Giorgio Napolitano.
Nel caso del forte successo politico nelle elezioni parlamentari svoltesi nel 2013 del “movimento cinque stelle” che praticamente mise in difficolta i partiti storici Italiani e vide il Presidente della Repubblica assumere un ruolo d’importanza politica tanto da trovarsi promotore della grande coalizione tra destra e sinistra per il bene del paese. Questa situazione dimostra quanto sia elastico il ruolo del Presidente della Repubblica e strettamente legato con il potere governativo e altrettanto collegato all’indirizzo politico
306
La Costituzione Italiana
307Si veda, Baldassare A., Il Capo dello Stato, in Giuliano Amato - Augusto Barbera, Manuale di diritto pubblico II.
L’organizzazione Costituzionale, Milano, 1997, p. 218
308
Morrone Andrea, L’impeachment “Ipotesi Astratta” in http://www.radiocittafujiko.it/news/impeachment-ipotesi- astratta-1
155
dello stesso. In quest’ottica il potere dell’intervento del Presidente della Repubblica e oscillante da una funzione attiva a dipendenza del bisogno del suo intervento e nello stesso tempo della persona che ricopre la carica in quel momento309.